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Sentenza — n. 4188/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4188/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4188/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Servadei Cristina e Odinelli Daniele ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 9/06/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui gli imputati erano stati condannati per la ricettazione di una carriola in legno oggetto di furto ai danni di Campana Franco. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che la Corte di appello aveva accolto il motivo di appello relativo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati al maresciallo Cecchini e da questi riferite in dibattimento, ma aveva totalmente omesso di considerare la testimonianza di Raggi Maria Raffaella, che aveva dichiarato che la carriola presa dalla Servadei era quella che lei stessa aveva visto abbandonata in un campo Il difensore contesta poi l'elemento psicologico del reato e il fatto che gli imputati non avessero fornito alcuna giustificazione sul possesso della carriola, visto che gli stessi si trovavano in Australia per motivi di lavoro; a dimostrazione della mancanza dell'elemento soggettivo del reato, il difensore osserva che la carriola era stata esposta in giardino, ben visibile a tutti, e che la proprietà confinava con quella di Campana.

Regesto Legislator

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art. 62 cod.proc.pen; Sentenza — n. 4188/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.

Parole chiave

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cosa fuori commercio partecipazione al reato testimonianza della vittima comunicazione degli elementi a carico prove acquisite illegalmente condotta colpevole

Disposizioni normative citate

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art. 62 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SERVADEI CRISTINA nato a FORLI' il 09/09/1966 ORDINELLI DANIELE nato a FORLI' il 18/11/1963 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCA TAMPIERI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore degli imputati, Avv. ALBERTO BRICCHI, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Servadei Cristina e Odinelli Daniele ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 9/06/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui gli imputati erano stati condannati per la ricettazione di una carriola in legno oggetto di furto ai danni di Campana Franco. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che la Corte di appello aveva accolto il motivo di appello relativo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati al maresciallo Cecchini e da questi riferite in dibattimento, ma aveva totalmente omesso di considerare la testimonianza di Raggi Maria Raffaella, che aveva dichiarato che la carriola presa dalla Servadei era quella che lei stessa aveva visto abbandonata in un campo Il difensore contesta poi l'elemento psicologico del reato e il fatto che gli imputati non avessero fornito alcuna giustificazione sul possesso della carriola, visto che gli stessi si trovavano in Australia per motivi di lavoro; a dimostrazione della mancanza dell'elemento soggettivo del reato, il difensore osserva che la carriola era stata esposta in giardino, ben visibile a tutti, e che la proprietà confinava con quella di Campana.

2. Il Procuratore Generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Il difensore depositava memoria con la quale insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. 1.1 La Corte di appello, dopo aver correttamente valutato che le dichiarazioni del maresciallo dei carabinieri non potevano essere utilizzate in quanto relative alle dichiarazioni rese dagli imputati e che quindi sussisteva violazione dell'art. 62 cod.proc.pen., ha fondato la sua motivazione soltanto sul fatto che gli imputati erano rimasti assenti nel processo, non fornendo giustificazioni sul possesso da parte loro della carriola oggetto di furto, ritenendo così dimostrato anche l'elemento soggettivo del reato; nessun accenno nella motivazione vi è però alla teste Raggi, menzionata nell'atto di appello come la persona che avrebbe confermato la tesi difensiva secondo la quale la Servadei avrebbe trovato la carriola in un terreno limitrofo, tesi che potrebbe incidere sulla sussistenza dell'elemento soggettivo. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto, affinchè la Corte di appello possa motivare sulla rilevanza o meno della testimonianza di Raggi Maria Raffaella.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso il 01/02/2022 Il consigliere estensore Giuseppe Coscioni D