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Sentenza — n. 3752/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3752/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3752/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Questa Corte (Sez. 3, n. 15459 del 13/03/2018, Croceri, Rv. 272698 - 01) è, infatti, ferma nel ritenere che è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il Pubblico ministero, in luogo di trasmettere al G.i.p., con le proprie valutazioni negative, la richiesta di revoca di sequestro preventivo, proceda a rigettarla direttamente, in quanto provvedimento estraneo alla sua sfera di attribuzioni, potendo egli solo disporre la revoca, con decreto motivato, del sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari ed essendogli, invece, inibito il relativo provvedimento negativo, devoluto alla cognizione del giudice.

Regesto Legislator

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art. 322-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 3752/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il provvedimento impugnato, con il quale il pubblico ministero ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo presentata dai ricorrenti, è abnorme.

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro impugnabilità della decisione di rinvio restituzioni alla produzione restituzione di beni nazionalizzati restituzione in pristino azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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art. 322-bis cod. proc. pen
Armando e Renzo Gatti hanno presentato al Tribunale di Bologna, sezione riesame misure cautelari, appello ex art. 322-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GATTI ARMANDO nato a GUALDO TADINO (PG) il 05/05/1945 GATTI RENZO nato a GUALDO TADINO (PG) il 14/04/1967 avverso l'ordinanza del 05/03/2021 della PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di BOLOGNA. Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Procura della Rpubblica di Bologna RITENUTO IN FATTO1. Armando e Renzo Gatti hanno presentato al Tribunale di Bologna, sezione riesame misure cautelari, appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il P.m. procedente aveva rigettato una istanza di revoca del sequestro preventivo della società Gatti Armando s.r.I., disposto dal G.i.p. del Tribunale di Bologna con provvedimento del 22/02/2021.

Il Tribunale, ritenuta la non appellabilità del provvedimento impugnato, ha disposto, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., trasmettersi gli atti a questa Corte per la decisione, sul presupposto dell'abnormità di esso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il provvedimento impugnato, con il quale il pubblico ministero ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo presentata dai ricorrenti, è abnorme.

1. Questa Corte (Sez. 3, n. 15459 del 13/03/2018, Croceri, Rv. 272698 - 01) è, infatti, ferma nel ritenere che è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il Pubblico ministero, in luogo di trasmettere al G.i.p., con le proprie valutazioni negative, la richiesta di revoca di sequestro preventivo, proceda a rigettarla direttamente, in quanto provvedimento estraneo alla sua sfera di attribuzioni, potendo egli solo disporre la revoca, con decreto motivato, del sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari ed essendogli, invece, inibito il relativo provvedimento negativo, devoluto alla cognizione del giudice.

Ferma la legittimità dell'espressione del parere negativo all'accoglimento dell'istanza degli indagati, l'abnormità sussistente riguarda le conseguenze che il P.m. ha ritenuto di trarre da tale parere negativo, ovvero il rigetto dell'istanza. 1.1. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio, e gli atti vanno trasmessi direttamente al Tribunale di Bologna (ufficio del giudice per le indagini preliminari), perché, preso atto del parere negativo del P.m., proceda alla valutazione in merito all'istanza di revoca proposta dai ricorrenti.

P.Q.M.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bologna. Così de iso il 30/11/2021 DEPOSITATO IN CANCELLERiil Il Consi liere esten