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Sentenza — n. 3751/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attempted fraud arrest where no flagrant offense exists.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3751/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a Milan court order refusing to validate an arrest in flagrant case against Chafu Ibrahim. The prosecution argued the order lacked logical motivation and failed to properly assess six alleged fraud incidents, claiming they constituted a single crime rather than distinct offenses. The court rejected the appeal, ruling that the arrest was unlawful because the conduct constituted attempted fraud, for which flagrant arrest is prohibited under Article 381 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 381, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; The arrest in flagrant is not permitted for attempted fraud, and appeals based on mere illogical motivation are inadmissible unless the illogic is manifest.

Parole chiave

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arrest in flagrant attempted fraud procedural inadmissibility manifest illogic procuratore della repubblica perseguimento penale per truffa truffa all'assistenza sociale frode nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
del Tribunale di Milano non ha convalidato l'arresto in flagranza di Chafu Ibrahim (per cinque episodi in difetto della flagranza, per il sesto in considerazione della ritenuta inattendibilità della p.o.), lamentando violazione dell'art. 640 cod. pen. nonché "illogica/contradditoria motivazione" (il G.I.P.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
A prescindere dalla non deducibilità del vizio di mera illogicità della motivazione (potendo esserne denunciata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 381, comma 2, cod. proc. pen.
pen., soltanto l'illogicità manifesta), osserva il collegio che, alla stregua della stessa ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente, il reato configurabile era quello di truffa tentata, per il quale l'arresto in flagranza non è consentito, ai sensi dell'art. 381, comma 2, cod.
art. 640 cod. pen
del Tribunale di Milano non ha convalidato l'arresto in flagranza di Chafu Ibrahim (per cinque episodi in difetto della flagranza, per il sesto in considerazione della ritenuta inattendibilità della p.o.), lamentando violazione dell'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27114 del 07/07/2020, Rv. 279656
"consegna controllata"), in quanto l'atto di disposizione patrimoniale non avviene per l'induzione in errore in cui sia incorsa la vittima, nè si è realizzato il profitto tramite l'acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della cosa (Sez. 2, n. 27114 del 07/07/2020, Rv. 279656).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA PRESSO il TRIBUNALE di MILANOnel procedimento a carico di: CHAFU IBRAHIM nato in Camerun il 15/05/1982 avverso l'ordinanza emessa in data 03/06/2021 dal TRIBUNALE di MILANO. Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato Svolgimento del processo e motivi della decisione Il Procuratore della Repubblica di Milano ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Milano non ha convalidato l'arresto in flagranza di Chafu Ibrahim (per cinque episodi in difetto della flagranza, per il sesto in considerazione della ritenuta inattendibilità della p.o.), lamentando violazione dell'art. 640 cod. pen. nonché "illogica/contradditoria motivazione" (il G.I.P. avrebbe dovuto limitare la sua disamina alla verifica della sussistenza del fumus dei reati provvisoriamente contestati, e comunque non vi sarebbero due gruppi distinti di reati, ma un reato unico).

Il ricorso, presentato per motivi manifestamente infondati, è inammissibile. A prescindere dalla non deducibilità del vizio di mera illogicità della motivazione (potendo esserne denunciata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., soltanto l'illogicità manifesta), osserva il collegio che, alla stregua della stessa ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente, il reato configurabile era quello di truffa tentata, per il quale l'arresto in flagranza non è consentito, ai sensi dell'art. 381, comma 2, cod. proc. pen. Questa Corte ha, infatti, già chiarito che, in tema di truffa, è configurabile il reato tentato, e non consumato, nel caso di consegna del denaro o del bene sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria allertata dalla persona offesa (c.d. "consegna controllata"), in quanto l'atto di disposizione patrimoniale non avviene per l'induzione in errore in cui sia incorsa la vittima, nè si è realizzato il profitto tramite l'acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della cosa (Sez. 2, n. 27114 del 07/07/2020, Rv. 279656).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso, 12/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergi Beltrani Giovanna Verga DEPOS