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Sentenza — n. 3746/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3746/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3746/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'Appello di Genova, con sentenza in data 01/10/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Imperia, in data 18/02/2019, nei confronti di BACCI Riccardo, in relazione ai reati di riciclaggio, violazione delle disposizioni in tema di prevenzione, porto abusivo di armi, guida senza patente perché revocata a seguito di sottoposizione alla sorveglianza speciale.

Regesto Legislator

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art. 75 d.lgs. n. 159/2011; Sentenza — n. 3746/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte d'Appello ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 75 T.u. Prev., quanto alla specifica ipotesi di contravvenzione al divieto di "associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", di cui all'art. 8 del medesimo T.U., sulla scorta delle risultanze acquisite a carico del BACCI: in particolare, alla luce delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, da cui era emerso che l'odierno ricorrente si era intrattenuto a colloquio con due soggetti pregiudicati (MASTROLORITO Cristian e CAPPELO Davide), allontanandosi poi alla vista degli operanti.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti istigazione e aiuto al suicidio ripetute violazioni del diritto degli stranieri altri reati criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 75 d.lgs. n. 159/2011
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A) (art. 75 d.lgs. n. 159/2011) con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: BACCI Riccardo, nato a Sanremo il 02/03/1971 avverso la sentenza emessa il 01/10/2020 dalla Corte d'Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza in data 01/10/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Imperia, in data 18/02/2019, nei confronti di BACCI Riccardo, in relazione ai reati di riciclaggio, violazione delle disposizioni in tema di prevenzione, porto abusivo di armi, guida senza patente perché revocata a seguito di sottoposizione alla sorveglianza speciale.

2. Propone ricorso per cassazione il .BACCI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 75, con specifico riferimento alla mancanza di abitualità dell'accompagnarsi con pregiudicati. Si lamenta inoltre vizio di motivazione con riferimento alla misura degli aumenti per la continuazione.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando l'insussistenza dei vizi denunciati anche quanto alla quantificazione del trattamento sa nzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei sensi e nei limiti che si va qui di seguito ad esporre.

2. La Corte d'Appello ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 75 T.u. Prev., quanto alla specifica ipotesi di contravvenzione al divieto di "associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", di cui all'art. 8 del medesimo T.U., sulla scorta delle risultanze acquisite a carico del BACCI: in particolare, alla luce delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, da cui era emerso che l'odierno ricorrente si era intrattenuto a colloquio con due soggetti pregiudicati (MASTROLORITO Cristian e CAPPELO Davide), allontanandosi poi alla vista degli operanti.

Le censure formulate dalla difesa in ordine a tale percorso argomentativo appaiono confortate - in presenza di tale "unica" condotta, e senza alcun altro elemento idoneo a comprovarne la "abitualità" - dall'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati» (Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902, la quale, in applicazione del principio, ha escluso la sussistenza del reato in una fattispecie in cui l'imputato, in due occasioni a distanza di due mesi, era stato sorpreso in compagnia di un pregiudicato).2 3.

Quanto fin qui esposto impone l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova per nuovo giudizio in ordine al reato sub A), che tenga conto dei principi di diritto qui appena richiamati. Appaiono invece inammissibili, per difetto di effettivo confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale, le ulteriori doglianze relative agli aumenti applicati a titolo di continuazione per gli altri reati ascritti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A) (art. 75 d.lgs. n. 159/2011) con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 7 dicembre 2021 Il Consigli estensore Il Presidente Vittori azienza Giova