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Sentenza — n. 3742/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for Monica Panighi due to insufficient reasoning on probation denial and corrects civil damages amount.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3742/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's decision regarding two specific grounds while upholding the rest of the conviction. Monica Panighi's appeal succeeded because the denial of probation was based on insufficient reasoning without a proper assessment of her prior record, and the civil damages amount was incorrectly stated in the final order. Consequently, the court ordered a new evaluation of the probation benefit for Panighi and corrected the civil compensation figure without remanding the entire case.

Regesto Legislator

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Art. 522 c.p.p.; Art. 620, comma 1, lett. I) c.p.p.; Art. 40 c.p. The Court of Cassation holds that a denial of probation requires a specific and adequate assessment of the defendant's prior record, and a material error in the final order regarding the amount of civil damages warrants annulment without remittal.

Parole chiave

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probation denial reasoning material error in judgment civil damages quantification conspiracy in fraud corporate administrator liability adempimento dell'obbligazione responsabilità del vettore amministrazione infedele

Disposizioni normative citate

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Art. 522 c.p.p.
Il concorso nel reato siccome contestato esclude che si sia verificata alcuna violazione processuale ex art. 522 cod.
Art. 620, comma 1, lett. I) c.p.p.
Art. 40 c.p.
art. 522 cod. proc. pen
Il concorso nel reato siccome contestato esclude che si sia verificata alcuna violazione processuale ex art. 522 cod. proc. pen., peraltro neanche eccepita nell'atto di appello e per questo sanata trattandosi di una nullità a regime intermedio (da ultimo Sez.
art. 40 cod.pen
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:

1) Baricchi Gianmario, nato a Alessandria il 28/07/1974, 2) Panighi Monica, nata a Pavia il 12/04/1977, 3) Insignia Lifestyle s.r.I., avverso la sentenza del 18/01/2021 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di Baricchi Gianmario e della parte civile e l'annullamento con rinvio per Panighi Monica; sentiti i difensori: avv.

Francesco Salvi per la parte civile Insignia Lifestyle s.r.I., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; avv. Danilo Peretti per Panigli Monica ed in sostituzione dell'avv. Paolo Merlo per Baricchi Giannnario, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Pavia emessa il 16 dicembre 2019 che aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in ordine al reato di truffa avente ad oggetto l'acquisto di due autovetture di lusso da parte della società parte civile Insignia Lifestyle Management LLC che non si era realizzato - con il trasferimento delle autovetture a seguito dell'avvenuto pagamento del prezzo - per gli artifici e raggiri posti in essere dagli amministratori, odierni ricorrenti, della società presunta venditrice Dood Company s.r.I..

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. Baricchi Gianmario deduce, con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte ritenuto la sua responsabilità in relazione a condotte di reato a lui non ascrivibili, in quanto commesse e perfezionatesi prima che egli, in data 29 maggio 2015, assumesse la carica di amministratore della Dood Company s.r.I., di tal che quanto contestatogli sarebbe un post factunn non punibile e si sarebbe configurata una mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza, con consequenziale nullità ex art. 522 cod. proc. pen.. 2.2. Panighi Monica deduce:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La ricorrente censura la sentenza impugnata che l'avrebbe condannata soltanto sulla base del fatto che ella fosse stata, peraltro per breve periodo, amministratrice della società venditrice delle automobili all'epoca della transazione, pur in mancanza di condotte illecite compiute personalmente;

2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena genericamente richiamandosi ai precedenti penali senza valutarne la portata effettiva in ragione della richiesta formulata.

3. Ha proposto ricorso anche la parte civile Insignia Lifestyle Management LLC - qualificandolo come "ricorso incidentale avverso provvedimento abnorme" - dolendosi del fatto che la Corte di appello ha rigettato la richiesta di correzione dell'errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza di primo grado con riguardo alla entità della provvisionale assegnata alla medesima parte civile (indicata in euro 130.000 nel dispositivo letto in udienza ed in euro 3000 nel dispositivo contenuto nella sentenza successivamente depositata dal Tribunale di Pavia). La ricorrente contesta l'abnormità della decisione della Corte anche in relazione alle giustificazioni addotte a sostegno del rigetto, laddove è stato precisato che • una provvisionale di 130.000 euro sarebbe stata superiore al danno, procurato alla parte civile, indicato in euro 111.427,00 nel capo di imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso di Baricchi Gianmario è manifestamente infondato. Il ricorrente non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte ha ritenuto - al di là del fatto che egli avesse assunto la carica di amministratore della società venditrice in epoca successiva al pagamento del prezzo delle autovetture - il suo concorso nella truffa con il coimputato separatamente giudicato Paolucci, il quale aveva condotto le trattative con la parte civile in epoca precedente al pagamento del prezzo delle automobili da parte di quest'ultima.

Tanto è stato logicamente dedotto, come risulta a fg. 4 della sentenza impugnata, per il fatto, non contestato e neanche richiamato in ricorso, che il ricorrente, subito dopo l'assunzione della carica di amministratore, dimostrando piena consapevolezza della vicenda illecita, avesse falsamente rappresentato alla acquirente, attraverso comunicazioni scritte, la disponibilità dei mezzi della società venditrice, prendendo tempo per la loro consegna mai avvenuta. Il concorso nel reato siccome contestato esclude che si sia verificata alcuna violazione processuale ex art. 522 cod. proc. pen., peraltro neanche eccepita nell'atto di appello e per questo sanata trattandosi di una nullità a regime intermedio (da ultimo Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

2. Il ricorso di Panighi Monica è parzialmente fondato nei seguenti termini. 2.1. E' infondato il primo motivo. La Corte di appello, con argomenti di merito non rivedibili in questa sede ed attinenti alla specifica transazione oggetto di truffa in quanto di notevole interesse economico perché relativa a due autovetture di ingente valore, ha ritenuto che ella avesse avallato i comportamenti dei correi non rilevando alcunché di anomalo nonostante rivestisse la carica di amministratrice della società, non risultando, peraltro, come pure sottolineato dalla Corte di appello, che tale carica fosse fittizia. Le argomentazioni non presentano vizi di illogicità e scolpiscono il concorso della ricorrente nella perpetrazione del reato, non avendo ella esercitato, con coscienza e volontà dedotta dai rilievi di merito prima evidenziati, quei poteri di controllo che avrebbero impedito l'evento illecito, così contribuendo a cagionarlo secondo quanto previsto dall'art. 40 cod.pen..

2. Il secondo motivo è fondato. La motivazione offerta dalla Corte di appello in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena risulta effettuata in poche battute ed in modo cumulativo per i due imputati Baricchi e Panighi, circostanze che lasciano ritenere una non adeguata valutazione di merito della effettiva valenza, per il fine di interesse, dell'unico precedente penale della ricorrente per un reato contravvenzionale punito con la sola pena dell'ammenda di euro 100,00, non ostativa alla concessione del beneficio che la ricorrente aveva invocato con l'atto di appello. Sul punto, occorrerà una nuova valutazione da parte del giudice di merito.

3. E' fondato il ricorso della parte civile. La Corte erra nel ritenere che vi fosse, a proposito della quantificazione della provvisionale in favore della parte civile, solo una discrasia tra la parte motiva della sentenza del Tribunale ed il dispositivo, poiché la più rilevante e decisiva divergenza risulta essere tra il dispositivo letto in udienza dal Tribunale - conforme alla parte motiva della sentenza poi depositata nella indicazione di una provvisionale in favore della parte civile pari ad euro 130.000 e non 3000 (somma, invece, relativa alle sole spese processuali) - ed il dispositivo della sentenza poi oggetto di deposito, dove è evidente che il Tribunale, divergendo dal primo dispositivo che fa fede e prevale, era incorso in un errore materiale, che in questa sede può essere emendato con l'annullamento senza rinvio della sentenza e con l'adozione dei provvedimenti consequenziali ex art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen. non essendo necessari ulteriori approfondimenti di merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa indicazione nel dispositivo dell'entità della provvisionale liquidata in favore della parte civile Insignia Lifestyle s.r.l. in euro 130.000. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Panighi Monica limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibile il ricorso di Baricchi Giannnario che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 07.1