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Sentenza — n. 3734/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3734/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3734/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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MAGGI Francesco, nato ad Altamura il 18/09/1964 2) COLONNA Angelo, nato ad Altamura il 20/05/1968 avverso la sentenza emessa il 27/11/2020 dalla Corte d'Appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore della parte civile ricorrente,, avv. Luca Scipione, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 3734/2022 — snpen · Corte di Cassazione: A tale ultimo proposito, va evidenziato quanto emerge dalla sentenza del Tribunale in ordine al fatto che il MAZZILLI venne contattato da un agente ZURICH per trovare un accordo finalizzato ad estendere la garanzia, proprio perché spirata alla consegna dei lavori: la circostanza - diffusamente riferita dall'agente della ZURICH COLUCCI, escusso ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., anche quanto al mancato accordo con il MAZZILLI per questioni di prezzo - non è stata 4 minimamente confutata dalla parte civile ricorrente, che anzi nell'atto di appello aveva collocato tali infruttuose trattative con l'agente ZURICH al momento dell'inizio dei lavori (cfr. pag. 4).

Parole chiave

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contratto di assicurazione indennità di prima sistemazione assicurazione di film sottoassicurazione assicurazione complementare sospensione dell'assicurazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: MAZZILLI Nicola, nato a Gravina di Puglia il 25/03/1954, nella qualità di legale rappresentante della MAZZILLI s.r.I., parte civile nel procedimento a carico di:

1) MAGGI Francesco, nato ad Altamura il 18/09/1964 2) COLONNA Angelo, nato ad Altamura il 20/05/1968 avverso la sentenza emessa il 27/11/2020 dalla Corte d'Appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore della parte civile ricorrente,, avv. Luca Scipione, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/11/2020, la Corte d'Appello di Potenza ha confermato la sentenza di emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Matera, in data 27/09/2016, con la quale MAGGI Francesco e COLONNA Angelo erano stati assolti dal delitto di truffa, loro ascritto in concorso, in danno di MAZZILLI Nicola, legale rappresentante della MAZZILLI s.r.l. (in tale veste costituitosi parte civile).

2. Ricorre per cassazione il MAZZILLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta l'omesso apprezzamento del fatto che, nella proposta contrattuale formulata dai ricorrenti (per conto della EREDI MAGGI s.r.I.) relativa all'installazione di pannelli fotovoltaici ed accettata dal MAZZILLI, era indicata una polizza assicurativa UNIPOL la cui esistenza era stata determinante dalla parte civile, indottasi proprio per questo alla stipula. Si censura sia la valutazione della Corte d'Appello per cui il riferimento a tale polizza (in realtà inesistente) doveva considerarsi un mero errore materiale (asseritamente imputabile ad una segretaria), costituendo invece quella indicazione la prova del dolo iniziale degli imputati; sia l'approfondimento dedicato alla polizza ZURICH (che copriva i furti solo per la durata del cantiere e della quale si è ritenuto plausibile una erronea interpretazione), in quanto, nel contratto, non vi era alcuna traccia di tale polizza.

Il ricorrente censura altresì l'omesso apprezzamento della condotta del MAGGI successiva al furto dei pannelli, avendo egli invitato il MAZZILLI a sporgere denuncia e a fargliene avere una copia (salvo poi comunicare attraverso il legale che la EREDI MAGGI non aveva sottoscritto alcuna polizza in favore del MAZZILLI, essendovi state solo coperture assicurative per il periodo del cantiere). Si lamenta altresì la mancata valutazione anche della liberatoria fatta firmare al MAZZILI al momento della consegna dei pannelli, che la parte civile mai avrebbe sottoscritto se avesse avuto contezza che, da quel momento, non vi era alcuna copertura assicurativa in suo favore.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore degli imputati contesta la sussistenza dei vizi denunciati in ricorso, evidenziando la fondatezza della tesi dell'errore materiale accolta dai giudici di merito, e dell'erronea interpretazione dei riferimenti alla portata della polizza contenuti in contratto. Si osserva inoltre che il ricorrente non si era confrontato con le dichiarazioni del teste PACUCCI, dipendente della ZURICH, il quale aveva chiarito come oltre alla polizza UNIPOL era stata conclusa anche una polizza specifica per i danni da cantiere presso il MAZZILLI, precisando poi di aver presentato a quest'ultimo un preventivo (non accettato) per la prosecuzione della copertura assicurativa anche dopo la conclusione dei lavori di installazione. In relazione poi al vizio motivazionale denunciato, il difensore degli imputati evidenzia trattarsi di una "doppia conforme" rispetto alla quale il ricorrente si era limitato a prospettare una diversa lettura delle risultanze.2

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. E' invero necessario richiamare, in questa sede, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così da ultimo Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747.

In senso conforme, cfr. ad es. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). In tale cornice ermeneutica, il ricorso non supera lo scrutinio di legittimità, risolvendosi nella reiterata censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte territoriale (in piena sintonia con il primo giudice) e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

3. Dalla congiunta lettura delle decisioni di merito, in applicazione del noto principio della loro reciproca integrazione in ipotesi di "doppia conforme", emerge che le censure della parte civile ricorrente sottendono una ricostruzione fattuale ritenuta indicativa della sussistenza di un dolo iniziale della truffa, in capo agli imputati, avuto riguardo all'inserimento, nel contratto di fornitura di pannelli fotovoltaici da loro presentato (per conto della EREDI MAGGI s.r.I.) alla società del MAZZILLI, ad una polizza UNIPOL contro il furto dei pannelli, in realtà inesistente: polizza che invece, nella prospettazione della parte civile ricorrente, aveva avuto una valenza determinante nella decisione di concludere il contratto con la società EREDI MAGGI.

Sempre secondo tale prospettazione, la scoperta della inesistenza della copertura assicurativa era avvenuta solo dopo il furto (avvenuto nei primi giorni di maggio 2008), mentre nel precedente mese di febbraio, alla consegna dell'impianto dopo la conclusione dei lavori, il MAZZILLI - proprio confidando nella polizza UNIPOL - aveva sottoscritto una dichiarazione liberatoria da ogni responsabilità della EREDI MAGGI anche per il furto dei pannelli. Nella diversa ricostruzione sostenuta dagli imputati, valorizzata dai nei due gradi di giudizio di merito anche sulla scorta delle produzioni documentali e 3 dichiarative, emerge al contrario: che il riferimento ad un numero identificativo di una polizza UNIPOL era frutto di un errore materiale, essendo quel numero abbinato ad altra polizza UNIPOL stipulato dalla EREDI MAGGI con altro cliente; che in realtà una polizza UNIPOL esisteva ma copriva solo i danni arrecati a terzi, mentre la EREDI MAGGI aveva altra polizza ZURICH che copriva anche il furto dei pannelli ecc., ma solo per la durata del cantiere; che proprio per lo spirare della copertura assicurativa, al termine dei lavori, venne fatta sottoscrivere al MAZZILLI la dichiarazione liberatoria; che la durata di tale copertura sarebbe giunta fino al mese di luglio se i lavori si fossero protratti fino a quel periodo, fermo restando che - come poi avvenuto - l'efficacia del contratto con la ZURICH sarebbe venuta meno al rilascio del certificato di collaudo, ovvero alla consegna anche provvisoria delle opere al committente.

4. La Corte di Appello ha avallato le conclusioni del giudice di primo grado in ordine all'impossibilità di desumere dalle risultanze acquisite, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza della truffa anche quanto all'elemento soggettivo che, necessariamente, avrebbe dovuto connotare l'azione degli imputati sin dalla conclusione del contratto. In particolare, la Corte territoriale ha osservato che, nonostante le incertezze palesate dal COLONNA nel precisare il momento in cui il MAZZILLI era stato informato della polizza, le risultanze documentali (esistenza di un riferimento solo ad una polizza UNIPOL relativa alla responsabilità per i terzi; dichiarazione liberatoria sottoscritta dal MAZZILLI) consentivano di ritenere che della polizza ZURICH le parti avessero parlato: non poteva quindi escludersi, ad avviso del Tribunale (pag.

8) e della stessa Corte d'Appello (pag. 7), un errore involontario nell'interpretazione complessiva della polizza ed in particolare della limitazione della sua durata fino alla chiusura del cantiere. A sostegno dell'assenza di una prova certa del raggiro ai danni del MAZZILLI, il primo giudice ha ritenuto "anzi più probabile, perché supportato in modo oggettivo dalla documentazione esibita, che gli imputati avessero informato correttamente la persona offesa sulla reale durata della copertura assicurativa contro il furto e che poi, per vari motivi, non si fosse preoccupato, concludendo con un nuovo contratto con la ZURICH o con altra compagnia assicurativa, di estendere la durata della garanzia assicurativa contro il furto dopo la consegna dell'imputato" (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado).

A tale ultimo proposito, va evidenziato quanto emerge dalla sentenza del Tribunale in ordine al fatto che il MAZZILLI venne contattato da un agente ZURICH per trovare un accordo finalizzato ad estendere la garanzia, proprio perché spirata alla consegna dei lavori: la circostanza - diffusamente riferita dall'agente della ZURICH COLUCCI, escusso ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., anche quanto al mancato accordo con il MAZZILLI per questioni di prezzo - non è stata 4 minimamente confutata dalla parte civile ricorrente, che anzi nell'atto di appello aveva collocato tali infruttuose trattative con l'agente ZURICH al momento dell'inizio dei lavori (cfr. pag. 4).

È evidente che la stessa esistenza di tali contatti e trattative, nel febbraio 2008, appare ben più compatibile con l'ipotesi ricostruttiva secondo cui il MAZZILLI era stato informato dell'imminente spirare della copertura, piuttosto che con quella prospettata dalla parte civile, stando alla quale egli era convinto di essere coperto fino a luglio. Quel che è certo, in ogni caso, è che la concorde valutazione dei giudici di merito, in ordine all'insussistenza di elementi inequivocabilmente indicativi di un raggiro perpetrato ai danni del MAZZILLI, quanto all'esistenza e alla durata della copertura assicurativa dai rischi di furto dei pannelli, risulta immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà deducibili in questa sede.

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa del