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Sentenza — n. 3653/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order citing stable criminal choice and lack of new evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3653/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to replace detention with home arrest. The appellant argued for a change in measures, but the court found no new evaluative elements and noted the defendant's numerous prior convictions for serious crimes. Consequently, the court ruled that the defendant's stable criminal choice precluded any improvement in the current custodial status.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 23 comma 8 D.L. 28/10/2020 n. 137: An appeal against a detention order is inadmissible if the lower court's decision is based on the appellant's established pattern of serious crimes and stable criminal choice, rendering the request for alternative measures infounded by a lack of new evaluative elements.

Parole chiave

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detention order appeal home arrest substitution stable criminal choice lack of new evidence Cassazione Roma domicilio di una parte verosimiglianza dei motivi d'asilo permesso di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 23 comma 8 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
Vincenzo Tutinelli; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n.
art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRILLO GIANLUCA nato a NAPOLI il 15/11/1983 avverso l'ordinanza del 08/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Roma ha confermato l'ordinanza 18 maggio 2021 della Corte di appello di Roma di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari. A fondamento della decisione, la mancanza di elementi nuovi di valutazione, l'inidoneità del domicilio nonché la valutazione della personalità del ricorrente alla luce de ll0 precedenti penali e della reiterazione degli stessi tale da far desumere una scelta criminale stabile.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato GRILLO Gianluca articolando i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla affermata mancanza di elementi nuovi. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inidoneità del domicilio corrispondendo esso alla residenza del soggetto che si dichiarava disponibile all'accoglienza.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Ferdinando Lignola - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato in conseguenza del carattere assorbente della valutazione attinente jzfall'intensità delle esigenze cautelari e alla personalità del ricorrente laddove si valorizzano i numerosi precedenti penali anche per reati gravi e la sistematica reiterazione di condotte criminose anche dopo l'ottenimento di "numerosi benefici di legge" dal che si desume la sussistenza di una scelta criminale stabile che i giudici del merito hanno ritenuta qualificante e impediva di qualsivoglia miglioramento, perlomeno lo stato attuale., 2. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

3. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp att cod proc pen.

P.Q.M.

2 i/ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.

94. comma 1 ter disp. att. cod. proc. sen. Così dec" o in Roma, il 22 dicembre 2021 Il Cons