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Sentenza — n. 3500/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3500/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3500/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 14/11/2014, nei confronti di Aragosa Tommaso, Caterino Giuseppe, Natale Carmine, Pagano Pasquale Gianluca, Iorio Luigi, Barone Michele, Petrillo Lorenzo e Nobis Salvatore, dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui al capo E) contestato al Barone, rideterminando le pene per i residui reati di cui ai capi A), B), C), D), F), e G); rideterminava la pena inflitta all'imputato Iorio Luigi; previa dichiarazione di estinzione dei reati di cui ai capi H) e Q) contestati al Petrillo, riduceva la pena inflitta per il reato di cui al capo I), confermando nel resto la sentenza del Tribunale.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 112 cod. pen, art. 157 cod. pen, art. 629 cod. pen, art. 416 bis cod. pen, art. 56 cod. pen; Sentenza — n. 3500/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.416 bis e 629 cod. pen., e vizio della motivazione, con riguardo all'omessa pronuncia di non luogo a procedere per precedente giudicato; le condotte attribuite al ricorrente corrispondevano alle modalità tipiche di manifestazione della partecipazione al sodalizio attraverso il contributo fornito per assicurare le condizioni per la latitanza del vertice del sodalizio, sicché il fatto contestato - che non poteva considerarsi reato autonomo - doveva ritenersi compreso nell'accertamento scaturente dalla sentenza di condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. 5.2.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili censura dell'accertamento dei fatti mancata prova di parzialità portata dell'errore materiale apprezzamento arbitrario delle prove errore scusabile

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa di Aragosa Tommaso deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione (carente, contraddittoria o illogica) in relazione all'art. 192 cod.
art. 112 cod. pen
Di qui, la completezza della contestazione in riferimento alla descrizione degli elementi di fatto che integrano la circostanza aggravante prevista dall'art. 112 cod. pen.
art. 157 cod. pen
pen.; la sentenza impugnata aveva ritenuto che, ai fini del calcolo dei termini della prescrizione, la disposizione dell'art. 157 cod. pen., nella versione conseguente alle modifiche introdotte con la I.
art. 629 cod. pen
Ha proposto ricorso la difesa di Iorio Luigi deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 629 cod.
art. 416 bis cod. pen
art. 56 cod. pen
pen.) e su tale pena operare la diminuzione ex art. 56 cod. pen.
artt. 56 cod. pen
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 56 cod. pen., 7 I.
art. 159 cod. pen
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa di Nobis Salvatore deducendo con il primo motivo violazione di legge in relazione all'art. 159 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ARAGOSA TOMMASO nato a LIMATOLA il 20/04/1970 CATERINO GIUSEPPE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 19/01/1954 NATALE CARMINE nato a CASAL DI PRINCIPE il 02/03/1957 PAGANO PASQUALE GIANLUCA nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 25/08/1970 IORIO LUIGI nato ad AVERSA il 08/07/1962 BARONE MICHELE nato a CASERTA il 12/09/1974 PETRILLO LORENZO nato a CASAL DI PRINCIPE il 09/08/1973 NOBIS SALVATORE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 10/11/1959 avverso la sentenza del 31/03/2017 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati Aragosa, Caterino, Natale, Barone; rigettarsi i ricorsi proposti nell'interesse degli imputati Pagano e brio; annullarsi con rinvio la sentenza nei confronti di Petrillo limitatamente al secondo motivo, dichiararsi l'inammissibilità nel resto; annullarsi senza rinvio la sentenza nei confronti di Nobis Salvatore, limitatamente alla prescrizione del reato di lesioni, e dichiararsi nel resto inammissibile il ricorso;

Udita l'Avv. Elisabetta Carfora, nell'interesse dei ricorrenti Iorio Luigi e Petrillo Lorenzo, nonché in sostituzione degli Avv. Raucci Angelo e Caterino Paolo, nell'interesse dei ricorrenti Aragosa Tommaso e Nobis Salvatore, che ha chiesto accogliersi i ricorsi; Udito l'Avv. Savino Mondello, in sostituzione dell'Avv. Carlo De Stavola, nell'interesse dei ricorrenti Iorio Luigi e Petrillo Lorenzo, che ha chiesto accogliersi i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 14/11/2014, nei confronti di Aragosa Tommaso, Caterino Giuseppe, Natale Carmine, Pagano Pasquale Gianluca, Iorio Luigi, Barone Michele, Petrillo Lorenzo e Nobis Salvatore, dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui al capo E) contestato al Barone, rideterminando le pene per i residui reati di cui ai capi A), B), C), D), F), e G); rideterminava la pena inflitta all'imputato Iorio Luigi; previa dichiarazione di estinzione dei reati di cui ai capi H) e Q) contestati al Petrillo, riduceva la pena inflitta per il reato di cui al capo I), confermando nel resto la sentenza del Tribunale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa di Aragosa Tommaso deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione (carente, contraddittoria o illogica) in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., relativamente alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, tema che era stato devoluto specificatamente con i motivi di appello e che, invece, la Corte territoriale aveva ignorato. In particolare, rilevava l'errato giudizio di attendibilità del collaboratore Pellegrino (motivato dalla Corte territoriale in ragione della corretta indicazione, da parte del dichiarante, del paese di origine dell'Aragosa, circostanza fattuale del tutto travisata poiché il collaboratore aveva indicato una zona della Campania del tutto diversa da quella ove dimorava il ricorrente); il Bidognetti aveva reso dichiarazioni del tutto generiche, senza alcun riferimento a episodi specifici; il Caterino aveva riferito di modalità della partecipazione del ricorrente al sodalizio, del tutto contrastate dalle dichiarazioni degli altri collaboratori; infine, erano state valutate in modo errato le conversazioni attinenti all'imputazione relativa alla detenzione di un'arma clandestina, traendone la rilevanza come indizio della partecipazione del ricorrente al sodalizio..

3. Il comune difensore degli imputati Caterino Giuseppe e .Natale Carmine deduce, con unico articolato motivo, violazione di legge, in riferimento agli artt. 4 I. 401/1989, 62 bis, 69, 112, 132, 133, 160, cod. pen., 530, comma 2 cod. proc. pen., 7 I. 203/1991, e vizio della motivazione (mancante o comunque, apparente, oltre che contraddittoria e manifestamente illogica), in relazione a plurimi profili. Rilevano i ricorrenti che la Corte territoriale non ha superato la censura con cui si contestava l'individuazione dell'epoca del commesso reato di cui al capo D) del decreto di rinvio a giudizio n. 11115/05/21 - 14985/05/GIP (da fissare, secondo il ricorrenti, nel mese di ottobre 2001), trasferendo l'onere della prova del fatto e dell'epoca del commesso reato sulla difesa; allo stesso modo, era del tutto carente la motivazione in punto di sussistenza della contestata aggravante ex art. 112 cod. pen., risultando completamente mancante - nella descrizione del fatto contenuta nell'imputazione - l'indicazione degli elementi che avrebbero dovuto sorreggere tale contestazione; quanto alla posizione individuale del Caterino, si deduce l'errata interpretazione dei dialoghi intercettati da cui dovrebbe desumersi la partecipazione del ricorrente all'attività organizzata della gestione illecita delle scommesse, oltre all'irrilevanza probatoria delle dichiarazioni del collaboratore Pellegrino; infine, si osserva che la Corte aveva omesso di valutare la richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati e quelli per i quali il ricorrente era già stato condannato, facendo generico riferimento all'opportunità di riservarne la valutazione al giudice dell'esecuzione.

4. Ha proposto ricorso la difesa di Pagano Pasquale Gianluca deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.; a fronte della contestazione riguardante l'esercizio abusivo dell'organizzazione di scommesse su concorsi pronostici riservati allo Stato, la sentenza di condanna era stata pronunciata senza che fosse stata in alcun modo accertata la natura delle scommesse clandestine e degli eventi rispetto ai quali venivano raccolte quelle scommesse, sicché la condanna era stata pronunciata per un fatto diverso (ossia, al più, quello sanzionato dall'art. 4, comma 1, seconda parte, I. 401/1989) rispetto a quello oggetto di contestazione. 4.1.

Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale in relazione all'art. 4 I. 401/1989 e mancanza di motivazione in relazione al profilo della natura delle scommesse oggetto dell' abusiva attività di raccolta e, quindi, della riconducibilità delle scommesse a pronostici o concorsi su attività sportive di esclusiva pertinenza dello Stato; dal complesso delle prove raccolte non emergevano elementi obiettivi idonei a qualificare le scommesse raccolte e il contenuto dell' abusiva attività contestata; pertanto, l'accertamento doveva condurre a riconoscere l'ipotesi di reato di . cui all'art. 4, comma 1, seconda parte, I. 401/1989 e a rilevare l'intervenuta prescrizione di tale reato. 4.2.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'articolo 7 I. 203/91 e vizio della motivazione anche per travisamento della prova per omissione; era carente la motivazione riguardante la dimostrazione della sussistenza della finalità agevolatrice, in relazione al contestato reato di esercizio abusivo della raccolta delle scommesse, sia perché difettava una motivazione specifica rispetto alla posizione individuale dell'imputato (trattandosi dell'ipotesi del fine di agevolazione dell'associazione mafiosa) sia perché dagli atti risultavano elementi contrastanti con tale ipotesi, avendo la sentenza di primo grado escluso che la destinazione dei proventi di quell'attività fosse destinata all'associazione di stampo mafioso.

Sotto altro profilo, l'esame dettagliato del contenuto delle intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado dava conto dell'inesistenza di un contributo da parte del ricorrente agli scopi dell'associazione, emergendo al più un interesse personale del Pagano alle operazioni di raccolta delle scommesse. 4.5. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.157 cod. pen.; la sentenza impugnata aveva ritenuto che, ai fini del calcolo dei termini della prescrizione, la disposizione dell'art. 157 cod. pen., nella versione conseguente alle modifiche introdotte con la I. 251/2005, fosse meno favorevole per l'imputato, errando nel ritenere applicabile una disciplina successiva rispetto all'epoca di consumazione del reato. 4.6.

Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.157 cod. pen., 6 I. 251/2005, 1 e 25 Cost., 7 CEDU, denunciando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 157, comma 6, cod. pen. nella versione conseguente alle modifiche della I. 251/2005, nella parte in cui tale norma non specifica che la disposizione si applica esclusivamente ai reati commessi in epoca successiva all'entrata in vigore di quelle modifiche.

5. Ha proposto ricorso la difesa di Iorio Luigi deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 629 cod. pen., e vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo P), sia in riferimento alla valutazione degli elementi a sostegno dell'individuazione del soggetto sottoposto ad intercettazione (identificato nel ricorrente solo per il riconoscimento vocale degli operanti e per l'uso di un soprannome da parte dell'interlocutore) senza alcuna considerazione dell'ipotesi alternativa prospettata con l'atto di appello, fondata sulla circostanza che la pretesa vittima dell'estorsione era sottoposta a pressioni e richieste da parte di altro gruppo criminale, contrapposto a quello di cui avrebbe fatto parte lo Iorio.

Il tenore dei dialoghi dimostrava come la presunta vittima non fosse in alcun modo intimidita sicché era verosimile che stesse cercando adeguata protezione . rispetto alle pressioni di altri gruppi criminali; in ogni caso, non risultava da alcun dato probatorio il contenuto delle minacce, pur se implicite, rivolte alla persona offesa. Inoltre, dalle stesse intercettazioni acquisite risultava che il soggetto al vertice dell'organizzazione, in condizione di latitanza (Panaro Sebastiano), aveva espressamente chiarito di essere pronto a corrispondere il prezzo per gli apparati che la presunta vittima forniva al sodalizio; elemento che contrastava l'ipotesi della fornitura gratuita quale effetto delle minacce rivolte dall' imputato e dagli altri correi. 5.1.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.416 bis e 629 cod. pen., e vizio della motivazione, con riguardo all'omessa pronuncia di non luogo a procedere per precedente giudicato; le condotte attribuite al ricorrente corrispondevano alle modalità tipiche di manifestazione della partecipazione al sodalizio attraverso il contributo fornito per assicurare le condizioni per la latitanza del vertice del sodalizio, sicché il fatto contestato - che non poteva considerarsi reato autonomo - doveva ritenersi compreso nell'accertamento scaturente dalla sentenza di condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. 5.2.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'articolo 7 I. 203/91, e vizio della motivazione avendo la Corte territoriale omesso completamente di esaminare il motivo con cui veniva richiesta l'esclusione della circostanza aggravante contestata. 5.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in riferimento agli articoli 62 bis e 133 cod. pen., e vizio della motivazione, in quanto apparente, in relazione al diniego della richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche, non potendosi ritenere sufficiente ad integrare la motivazione il richiamo alla sola gravità dei reati e all'esistenza di precedenti penali.

6. Ha proposto ricorso la difesa di Barone Michele deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 157 cod. pen. per l'omessa declaratoria di prescrizione dei reati contestati ai capi C), F) e G). 6.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.649 cod. proc. pen., per aver escluso erroneamente che la condanna definitiva del ricorrente, per la partecipazione alla medesima organizzazione criminale di stampo mafioso, riportata con la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli del 30/11/2007, in cui la contestazione riguardava il periodo di tempo sino al mese di luglio del 2004, fosse comprensiva della condotta di partecipazione così come contestata nel presente procedimento (in cui la contestazione era quella di aver preso parte alla stessa associazione sino al mese di dicembre 2001); egualmente erronea e inconferente la considerazione secondo la quale, poiché i reati fine contestati con. la sentenza divenuta definitiva risultavano commessi nell'anno 2002, doveva ritenersi che la contestazione non riguardasse il periodo cronologicamente anteriore. 6.2.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in riferimento agli artt.62 bis, 81, 132 e 133 cod. pen., 8 I. 203/91; il diniego della speciale circostanza attenuante della collaborazione era stato motivato sulla scorta della completezza del quadro probatorio nel momento della collaborazione del ricorrente, mentre erano sussistenti tutti i presupposti richiesti per il riconoscimento dell'attenuante (l'aver fornito un contributo alle indagini, l'aver reciso i legami con la criminalità organizzata, l'essersi attivato per impedire il protrarsi o l'aggravarsi delle conseguenze dell'attività criminale).

Allo stesso modo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche era stato motivato facendo leva sulla gravità dei reati commessi e sulla negativa personalità dell'imputato, raggiunto da precedenti condanne, ignorando elementi di segno contrario (la scelta collaborativa, la sottoposizione a programma di protezione, la recisione dei legami con la criminalità, il tempo trascorso dall'epoca di commissione dei reati). 6.3. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione (mancante, contraddittoria e manifestamente illogica) in relazione a tutte le censure formulate con l'atto di appello.

7. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa di Petrillo Lorenzo deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione agli artt. 56, 110, 629 cod. pen., 125, 192 e 546 cod. proc. pen., e vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione aggravata di cui al capo I). La Corte d'appello non aveva fornito alcuna risposta alle specifiche censure formulate con l'atto di appello, con riguardo sia alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (Pellegrino Attilio) che aveva chiamato in causa il Petrillo, sia alle obiettive illogicità della ricostruzione operata; in particolare, nessuna argomentazione era stata offerta per superare la falsità del narrato del collaboratore, che aveva escluso ogni coinvolgimento personale nella vicenda estorsiva pur a fronte di chiarissime indicazioni contenute nelle intercettazioni; nessuna specifica valutazione era stata operata per corroborare il giudizio di attendibilità del dichiarante; l'attribuzione ad una sola espressione riferibile al Petrillo del valore dimostrativo della partecipazione all'iniziativa estorsiva non aveva tenuto conto né della genericità dell'affermazione, né dell'essere stata smentita dal suo interlocutore (il collaboratore Pellegrino) che aveva affermato di aver già provveduto a quanto necessario per intimidire la persona offesa; in ogni caso, era rimasta del tutto indefinita la natura e la qualità del contributo fornito dal ricorrente all'attività estorsiva.7.1.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt.56, 132, 133 e 629 cod. pen., 125 e 546 cod. proc. pen., e vizio della motivazione con riguardo al profilo della commisurazione della pena. Considerata la qualificazione del fatto operata dal Tribunale (che aveva ravvisato nel fatto contestato l'ipotesi tentata di estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 7 I. 203/91, escludendo l'ipotesi consumata e l'aggravante delle persone riunite), la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la pena prevista nel minimo dall'art. 629, comma 1, cod. pen. (così come aveva operato il Tribunale, pur se erroneamente individuando il minimo edittale per il delitto aggravato ex art. 629, comma 2, cod. pen.) e su tale pena operare la diminuzione ex art. 56 cod. pen.

Inoltre, non risultava alcuna motivazione a sostegno della riduzione ex art. 56 cod. pen. nella misura minima. 7.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 56 cod. pen., 7 I. 203/91 e vizio della motivazione; la sentenza impugnata, così come quella di primo grado non aveva individuato gli elementi di fatto dimostrativi della sussistenza della circostanza aggravante contestata, sia sotto il profilo del ricorso al metodo mafioso, sia per ciò che riguarda il fine di agevolare l'associazione, difettando il presupposto necessario dell'individuazione del contributo fornito dal ricorrente. 7.3.

Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche.

8. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa di Nobis Salvatore deducendo con il primo motivo violazione di legge in relazione all'art. 159 cod. pen.; la sentenza impugnata aveva erroneamente considerato i periodi di sospensione del corso della prescrizione, poiché erano nulle le ordinanze di sospensione emesse nel giudizio di appello in difetto di espresse richieste dei difensori degli imputati di differimento delle udienze. 8.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) in relazione al giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi F) e G).

L'elemento probatorio indicato dalla sentenza della Corte, per dimostrare il ruolo di mandante del Nobis rispetto all'aggressione a mano armata e alle lesioni riportate dalla vittima, era costituito da un'isolata conversazione che non conteneva alcun elemento idoneo a dimostrare un tale ruolo, mancando la prova che il ricorrente avesse fornito il mezzo per recarsi nel luogo ove commettere il delitto. 8.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) per l'omessa statuizione sulla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del processo e quelli per i quali il ricorrente è stato condannato in via definitiva dal G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 30.11.2007.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre preliminarmente dare atto, per evitare di reiterare i medesimi argomenti rispetto ad alcune delle censure formulate dai ricorrenti, che l'esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio consente di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte per il principio della c.d. doppia conforme - su cui v., da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218 -, a tenore del quale ove le decisioni di merito abbiano entrambe affermato la responsabilità dell'imputato «le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità» (in questi termini, nella motivazione, Sez. 2, n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096).

Ne consegue, logicamente, che in tali ipotesi «il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/6/2021, De Pretis, non massimata;

Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107 - 0).

2. Il ricorso proposto nell'interesse di Aragosa Tommaso è inammissibile. Il motivo di ricorso è sostanzialmente reiterativo, oltre che non consentito, nella misura in cui, riproducendo le censure già esposte con l'atto di appello, finisce per sollecitare una differente valutazione probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; per altro verso, il motivo si colloca nella prospettiva della riconsiderazione del contenuto delle intercettazioni, indicate da entrambe le sentenze di merito come obiettivi riscontri . - in difetto di altri rapporti di conoscenza e frequentazione con i soggetti intercettati in relazione ad una trattativa per un'operazione di cessione di merce illecita, verosimilmente individuata nelle armi come indirettamente confermato dell'arresto dell'Aragosa per la detenzione di un'arma clandestina a distanza di qualche giorno dalle captazioni - circa l'inserimento del ricorrente nell'organigramma dell'associazione mafiosa, denominata "clan dei Casalesi".

La Corte territoriale ha condiviso i giudizi di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, formulati compiutamente dal Tribunale in primo grado (v. pagg. 35-40 per il collaboratore Pellegrino, e pagg. 204-05 per le posizioni dei collaboratori Bidognetti e Caterino); ha rilevato che la sostanziale coincidenza delle informazioni rese dai collaboratori (sul ruolo operativo - nel settore delle estorsioni - ; sul luogo di provenienza - indicato espressamente da alcuni di essi e comunque convergenti anche al di là delle indicazioni strettamente geografiche, chiarite dalla sentenza della Corte territoriale e dal Tribunale: v. in particolare pag. 203 della sentenza di primo grado -; sullo stretto legame con la figura di Zagaria Michele) costituiva elemento di reciproco riscontro (secondo il consolidato orientamento a mente del quale i riscontri richiesti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., possono essere costituiti anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, e possieda capacità individualizzante quanto al fatto reato e alla sua riferibilità soggettiva: da ultimo Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744 - 01), al pari delle intercettazioni relative alla vicenda dell'acquisto di un'arma clandestina; ha, infine, considerato l'esistenza di condanne per fatti successivi al periodo oggetto di contestazione, sempre per delitti di estorsione, che confermavano il ruolo attribuito nell'associazione.

3. Il primo profilo dedotto con il ricorso proposto nell'interesse degli imputati Caterino e Natale è manifestamente infondato: la contestazione del reato descritto al capo D) è formulata con l'indicazione del termine finale delle attività di gestione delle scommesse ("fino al mese di dicembre 2001") sicché l'auspicata diversa individuazione dell'epoca del commesso reato collegata allo svolgimento dell'attività di organizzazione della raccolta delle scommesse (che si sarebbe arrestata al mese di ottobre dello stesso anno) doveva essere fondata su elementi di fatto che era onere della difesa rappresentare sin dalle fasi di merito (individuazione che, in ogni caso, non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, implicando evidentemente accertamenti in fatto non consentiti in questa sede). 3.1.

Anche il secondo profilo dedotto è manifestamente infondato.. La lettura del decreto di rinvio a giudizio mette in evidenza come esso contenga distinte imputazioni, riguardanti il medesimo fatto, attribuito a diversi imputati (la prima contenuta nel capo H) del procedimento n. 64796/04/21 DDA, ove la contestazione riguarda l'imputato Petrillo Lorenzo - in concorso con Panaro Sebastiano e Pellegrino Attilio, separatamente giudicati e condannati -; l'altra relativa al capo D), attribuito a Natale Carmine, Caterino Giuseppe e Pagano Pasquale, relativa al procedimento n. 11115/05/21 - 14985/05/GIP); pertanto, il contenuto integrale del decreto di rinvio a giudizio consentiva agli imputati di comprendere che il fatto contestato concernente il reato di cui all'art. 4 I. 410/1989 era attribuito a più di cinque persone.

Di qui, la completezza della contestazione in riferimento alla descrizione degli elementi di fatto che integrano la circostanza aggravante prevista dall'art. 112 cod. pen. 3.2. Il terzo profilo, relativo alla valutazione del materiale probatorio utilizzato a sostegno del giudizio di responsabilità dell'imputato Caterino, si rivela reiterativo delle censure formulate con l'atto di appello, finendo per sollecitare ancora una volta una differente valutazione del contenuto delle prove rappresentate dalle intercettazioni. La Corte territoriale (pagg. 18-19) ha indicato sia nelle intercettazioni (di contenuto esplicito, quanto all'interessamento del Caterino all'incremento delle attività rivolte a raccogliere il maggior numero di scommesse, con espliciti interventi verso i sottoposti che operavano materialmente la raccolta delle somme), sia nelle dichiarazioni del collaboratore Pellegrino, che trovano riscontro proprio nelle captazioni eseguite, la piattaforma probatoria che era già stata analiticamente ricostruita dalla sentenza di primo grado (v. in particolare pagg. 126-35).

Il ricorso, a fronte della ricostruzione così operata, si limita a porre in dubbio la valenza probatoria delle intercettazioni, ritenendo vago e generico il riferimento alle attività delle scommesse, e delle dichiarazioni del collaboratore, tacciato di (parziale) inattendibilità, con censure dal carattere generico che non scalfiscono il giudizio espresso dalla sentenza impugnata.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di Pagano Pasquale Gianluca è inammissibile. 4.1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono formulati per ragioni non consentite in quanto le censure indicate in ricorso non hanno formato oggetto di devoluzione in grado di appello, con conseguente violazione del disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 4.2. Il terzo motivo di ricorso risulta formulato in termini del tutto generici, poiché fa leva esclusivamente sulla questione concernente la carenza di prova circa la destinazione dei proventi dell'attività di organizzazione delle scommesse clandestine agli associati, ma trascura e tralascia l'argomento logico utilizzato dal Tribunale (pagg. 136:37) che ha desunto dal diretto coinvolgimento di esponenti di spicco dell'organizzazione criminale, sostituiti immediatamente ove qualcuno di essi fosse stato impedito da eventi esterni (come per l'arresto del Panaro Sebastiano, inizialmente reggente dell'organizzazione delle scommesse), il dato dell'interesse diretto del sodalizio all'organizzazione e alla gestione della raccolta abusiva delle scommesse.

Si tratta di indice evidente della finalizzazione di quell'attività illecita che, per il ruolo svolto dal ricorrente e per i contatti con esponenti apicali del sodalizio, non poteva essere ignorato senza colpa. 4.3. Il quarto ed il quinto motivo sono entrambi manifestamente infondati: il ricorrente lamenta l'applicazione del disposto dell'art. 157, comma 6, cod. pen. (come risultante dalle modifiche operate dalla I. 251/2005) alle condotte contestate all'imputato e commesse prima dell'introduzione di quella disposizione, ritenendo (in modo erroneo) che si versi in ipotesi di violazione del disposto dell'art. 2, comma 1, cod. pen.

Il richiamo operato dalla sentenza impugnata alla disposizione dell'art. 157, comma 6, cod. pen. era finalizzato ad individuare, come previsto dall'art. 2, comma 4, cod. pen. quale fosse la disciplina più favorevole per l'imputato, con riguardo ai termini di prescrizione del contestato reato, disciplina che - peraltro - è stata individuata in quella previgente, sicché alcuna lesione può lamentare il ricorrente dall'applicazione della legge penale in relazione al profilo della determinazione del tempo necessario per l'estinzione del reato, così come irrilevante si rivela la prospettata questione di legittimità costituzionale della stessa norma.

5. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato Iorio Luigi è inammissibile. 5.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo delle censure formulate con l'atto di appello, senza adeguato confronto con il complesso degli argomenti che si traggono dalle motivazioni delle sentenze di merito; come aveva opportunamente rilevato già la decisione di primo grado, la richiesta dei telefoni cellulari da fornire con urgenza, così come intimato dal ricorrente alla persona offesa attraverso l'intermediazione di un terzo soggetto, doveva sostituire "quanto già dovuto dalla vittima", come si apprezzava dal contenuto delle intercettazioni; si tratta di argomento dirimente, poiché attesta "l'esistenza di un rapporto debitorio già in corso di cui la richiesta formulata rappresenta solo una diversa modalità di adempimento" (pag. 159 della sentenza del Tribunale); la natura e l'oggetto di tale prestazione, alla luce del tenore letterale delle conversazioni, del contesto criminale e dell'assenza di leciti rapporti commerciali o di altro genere, è stata identificata - con motivazione logica e coerente con i dati processuali - nel versamento di somme a titolo estorsivo.

Questo decisivo profilo argomentativo viene del tutto trascurato dal ricorrente, che ripropone l'alternativa interpretazione delle intercettazioni che dovrebbe dimostrare sia l'assenza di. minacce dirette ed esplicite, sia l'obiettivo del commerciante di ottenere la protezione contro intimidazioni operate da altro gruppo criminale, senza alcun timore manifestato nei confronti del gruppo del ricorrente; si tratta di lettura riduttiva e semplificatoria, in quanto proprio la modalità di "protezione" ricercata dal commerciante, collocata nel contesto territoriale e nelle dinamiche dei gruppi criminali di stampo mafioso, per massima di esperienza sottende la consapevole sottoposizione dell'imprenditore alle pretese estorsive del gruppo criminale, in cambio della quale la vittima può assicurarsi la difesa da pressioni e conseguenze negative ad opera di altri soggetti criminali. 5.2.

Anche il secondo motivo di ricorso è testualmente reiterativo della doglianza formula con l'atto di appello, direttamente collegata con gli argomenti posti a fondamento del primo motivo di ricorso; ma una volta affermata la prova della responsabilità dello brio per la condotta estorsiva descritta al capo P) delle imputazioni, è evidente che non può attribuirsi al fatto storico ivi descritto esclusivamente il carattere di condotta espressiva della partecipazione al sodalizio, trattandosi - come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata - di autonomo fatto di reato, pur se caratterizzato dalla finalità di agevolare la latitanza di uno degli esponenti dell'associazione criminale del clan dei casalesi. 5.3.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel denunciare il vizio della motivazione (ritenuta del tutto mancante rispetto alla questione devoluta circa l'insussistenza della circostanza aggravante ex art. 7 I. 203/91) il ricorrente non tiene conto dell'intero contenuto della decisione, che in più punti ha messo in rilievo, richiamando le conformi valutazioni del giudice di primo grado, in primo luogo il ricorso al metodo mafioso adottato per esigere la prestazione dalla vittima, che tradizionalmente non richiede manifestazioni esplicite ed eclatanti di violenza o minaccia, attesa la rilevanza di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, idoneo ad integrare l'elemento oggettivo del delitto di estorsione, in contesti territoriali ove operino associazioni dotate di una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884;

Sez. 2, n. 20187 del 03/02/2015, Gallo, Rv. 263570; Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263701). Inoltre, la decisione ha evidenziato la sicura finalizzazione dell'attività illecita nella prospettiva dell'agevolazione del sodalizio, tanto per il consolidamento della capacità di controllo delle attività economiche - come dimostrato dalla "garanzia" di protezione assicurata alla vittima - quanto per la diretta utilizzazione del profitto dell'attività estorsiva, funzionale ad assicurare la latitanza di uno degli esponenti di rilievo del gruppo organizzato.

Pertanto, l'assenza di una formale ed esplicita risposta alla censura formulata con l'atto di appello è superata dalla motivazione che implicitamente si trae dalla complessiva considerazione degli argomenti adottati dalla decisione per rigettare l'appello proposto (ragione per cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata: Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 - 01;

Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 0). 5.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato; la decisione impugnata ha indicato puntualmente gli elementi che ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (la gravità dei fatti, realizzati con metodi mafiosi e per agevolare la latitanza di un componente del sodalizio di riferimento, e la negativa personalità desunta dalle condanne "anche per fatti specifici") così applicando le coordinate più volte ribadite dalla giurisprudenza di legittimità (poiché nel valutare la concessione delle attenuanti generiche «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai finì della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)»:

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

6. Il ricorso proposto nell'interesse di Barone Michele è inammissibile. 6.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, risulta inammissibile, per carenza del requisito della specificità dei motivi, «il ricorso per cassazione che deduca l'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implicante la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, onde il suo accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario)» (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495 - 01; . analogamente Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263206 - 0).

Il vizio del motivo risulta ancor più evidente se si considera che, per tutte le imputazioni indicate dal ricorrente, è stata riconosciuta nel giudizio di merito la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 I. 203/91 applicabile ratione temporis; ciò implica che, esclusa la disciplina ex art. 157, comma 6, e 161, comma 2, cod. pen. scaturente dalle modifiche apportate dalla I. 251/2005 (in quanto evidentemente più sfavorevole), va applicata la previgente disciplina per i reati di cui ai capi C), F) e G) - commessi nel mese di maggio e in quello di giugno dell'anno 2001 - sicché il termine massimo di prescrizione è di 22 anni e 6 mesi; dovendosi computare il periodo di sospensione del corso della prescrizione, indicato dalla sentenza impugnata in anni 2, mesi 10 e giorni 7, è evidente che alla data della pronuncia in grado di appello non erano maturati i termini massimi di prescrizione. 6.2.

Il secondo motivo di ricorso è aspecifico, poiché non allega la sentenza definitiva che si invoca a presupposto della coincidenza del fatto giudicato con quello già accertato, non consentendo di apprezzare compiutamente il tenore della contestazione e l'accertamento operato dalla sentenza definitiva; inoltre, la censura formulata è generica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata che risulta priva di vizi logici e coerente con i dati probatori evidenziati, apprezzando quale elemento storico di individuazione del periodo in cui si sarebbe manifestata la partecipazione al sodalizio la commissione di reati fine, periodo diverso e successivo rispetto al periodo oggetto dell'imputazione del presente processo. 6.3.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Per quanto concerne il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 I. 12 luglio 1991 n. 203, la Corte territoriale ha messo in rilievo che il contributo fornito dall'imputato con le sue dichiarazioni (rese peraltro in sede di giudizio di appello) non aveva assicurato un apporto decisivo per l'accertamento dei fatti, risultando dagli atti già un compendio probatorio "chiaro e completo". Attraverso una tale motivazione è stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui la circostanza in questione «opera esclusivamente in quei processi nei quali l'attività di collaborazione con la giustizia venga effettivamente esplicata, sicché deve escludersene l'applicazione quando (...) il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l'individuazione dei concorrenti nel reato» (Sez. 5, n. 33373 del 25/06/2008, Russo, Rv. 240994 -01;

Sez. 3, n. 3078 del 12/12/2012, dep. 2013, Romeo, Rv. 254142 - 0).Il diniego delle _circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato dalla Corte territoriale, mettendo in risalto i dati ostativi (rappresentati dalla gravità dei reati accertati, tutti aggravati dalle modalità mafiose e posti in essere per favorire una temibile organizzazione criminale, e dai precedenti penali che gravano sul ricorrente), in sintonia con il costante orientamento di legittimità che fissa lo standard motivazionale delle statuizioni inerenti al diniego (come per la concessione) delle circostanze attenuanti generiche ritenendolo integrato, in difetto di vizi logici o di omissioni specificamente rilevanti, mediante l'indicazione degli elementi preponderanti stimati dal giudice di merito (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 0;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 0; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 0). Va, peraltro, osservato che la sentenza impugnata, attraverso una rivalutazione della misura del trattamento sanzionatorio operata alla luce dell'atteggiamento processuale e della scelta collaborativa intrapresa dal ricorrente, ha più che dimezzato la pena fissata dal giudice di primo grado, al fine di adeguarla alla concretezza dei fatti (pag. 10). 6.4. Il quarto motivo di ricorso è affetto da assoluta genericità, lamentando senza alcun preciso aggancio al contenuto della sentenza impugnata l'arbitrarietà e l'illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 0;

Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 0).

7. Il ricorso proposto nell'interesse di Petrillo Lorenzo è fondato limitatamente al quarto motivo. 7.1. Il primo motivo di ricorso è affetto da genericità, in quanto aspecifico. Va osservato al riguardo che la decisione di primo grado aveva motivato in modo puntuale e completo il giudizio di responsabilità dell'imputato, valutando tanto il contenuto delle intercettazioni (da cui era emerso il contesto in cui si realizzava la condotta illecita, il ruolo svolto dal ricorrente e il supporto assicurato al correo che manteneva i contatti principali con la persona offesa), quanto le dichiarazioni eteroaccusatorie di Pellegrino Attilio, già condannato per il medesimo fatto e interlocutore del Petrillo nel corso di alcuni dei dialoghi intercettati, con attenta analisi dei profili logici desumibili dal materiale dichiarativo utilizzato e operando uno specifico giudizio di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, quanto alla chiamata in correità del Pellegrino; con l'atto di appello veniva censurata l'interpretazione delle conversazioni intercettate, insufficienti per l'attribuzione del fatto, nonché il giudizio di attendibilità del chiamante in correità, che aveva escluso il proprio coinvolgimento pur essendo stato condannato per lo stesso fatto con sentenza irrevocabile.La Corte d'appello ha superato le doglianze dell'atto . d'impugnazione, richiamando l'analisi completa e non frazionata delle intercettazioni, collocandole nel contesto criminale in cui avvenivano, e attribuendo alle espressioni degli interlocutori il senso logicamente coerente con quel contesto e con le indicazioni, non contestate dal ricorrente, dell'esistenza di un altro gruppo criminale che aveva preso di mira, per le medesime finalità estorsive, la persona offesa e della dichiarata necessità di intervenire per punire l'atteggiamento tenuto dalla persona offesa.

Inoltre, ha considerato ulteriori dati circostanziali riferiti dal chiamante in correità, che si pongono in continuità logica con il coinvolgimento del Petrillo nell'attività estorsiva. Il ricorrente, con le censure articolate con il motivo, concentra le proprie critiche in ordine all'omessa valutazione del motivo di appello che riguardava il giudizio di attendibilità del chiamante in correità; ma così facendo non si confronta con la motivazione della sentenza che, alla pari della sentenza di primo grado, ha valutato come decisiva la prova tratta dalle intercettazioni, oltre che la statuizione definitiva di condanna del Pellegrino per il fatto contestato, ritenendo che ad essa si aggiungano - senza avere carattere decisivo e risolutivo - le dichiarazioni del chiamante in correità, offrendo peraltro una chiave logica plausibile sul mancato ricordo della conversazione effettuata dal dichiarante con la persona offesa. 7.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha espressamente motivato la scelta della misura della pena da irrogare, allontanandosi dal minimo edittale nell'individuazione della pena base (senza peraltro superare la media edittale, anche in relazione alla diminuzione per la forma tentata), considerando la gravità della condotta adottata per intimidire la vittima del reato. Nessun vincolo aveva il giudice d'appello nel fissare la pena in misura corrispondente al minimo edittale, essendo inibita esclusivamente la commisurazione in misura peggiorativa rispetto a quanto statuito (pur se erroneamente) con la sentenza di primo grado (Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, Strisicuglio, Rv. 252327 - 0). 7.3.

Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato. La censura del ricorrente omette di considerare il tenore complessivo delle motivazioni delle decisioni di primo e secondo grado, che hanno messo in rilievo le modalità del fatto (alla luce del tenore dei dialoghi), il contesto in cui si sono realizzate e lo stretto legame tra quelle condotte e le finalità perseguite dal sodalizio cui avevano preso parte il ricorrente ed il correo, traendo in modo logico i dati salienti per affermare che l'estorsione era stata posta in essere facendo leva sulla capacità di intimidazione derivante dall'esistenza del sodalizio criminale che controllava il territorio ove avvennero i fatti, nella prospettiva sia dell'affermazione del potere del sodalizio (per il contrasto insorto con altro gruppo criminale che intendeva assoggettare la persona offesa alla pressione estorsiva) sia del conseguimento di ulteriori profitti da destinare all'associazione. 7.4.

Il quarto motivo di ricorso è fondato. A fronte di una specifica censura svolta con l'atto di appello, fondata sull'esistenza di un considerevole lasso temporale tra l'ultima condanna definitiva e l'epoca di commissione del fatto, la sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta alla doglianza che esponeva una condizione obiettiva, e in astratto favorevole per il ricorrente, che avrebbe potuto legittimare la concessione delle invocate attenuanti (in difetto di elementi di segno contrario ritenuti preponderanti, di cui non vi è considerazione da parte della Corte territoriale).

La sentenza deve, pertanto, esser annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello partenopea che procederà a riesaminare il motivo di impugnazione.

8. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Nobis Salvatore è manifestamente infondato: dalla lettura dei verbali delle udienze risulta che i rinvii disposti alle udienze dell'8 aprile 2016, del 10 luglio 2016, del 9 settembre 2016 e dell'Il novembre 2016 furono determinati da richieste dei difensori, sicché correttamente fu disposta la sospensione del corso dei termini di prescrizione. L'unico rinvio disposto in assenza di istanze difensive, o di motivi di impedimento degli imputati e dei loro difensori, fu quello del 22 gennaio 2016, quando il processo fu rinviato per assicurare il rispetto dei termini a comparire; ma pur escludendo dal computo complessivo dei periodi di sospensione (che la Corte territoriale - pag. 8 - ha specificato essere pari ad anni 1, mesi 8 e giorni 26 per il giudizio di primo grado, e ad anni 1, mesi 1 e giorni 11 per il giudizio di appello) quello compreso tra l'udienza del 22 gennaio 2016 e l'udienza dell'8 aprile 2016, il termine massimo di prescrizione non era maturato alla data della pronuncia della Corte d'appello. 8.2.

Il secondo motivo, oltre ad essere reiterativo, si fonda su una rivalutazione degli elementi di prova, in contrasto con la motivazione della Corte territoriale (pag.

21) e di quella di primo grado (pagg. 114-17); con motivazione dettagliata e completa il giudice di primo grado ha indicato le ragioni logiche, desunte dal tenore delle conversazioni intercettate e dalle considerazioni espresse personalmente dal ricorrente, che dimostravano la consapevolezza e il diretto interessamento del Nobis alla vicenda dell'agguato organizzato, anche con riguardo alla procurata disponibilità dell'arma utilizzata per colpire la vittima.

9. Sono invece fondati i motivi di ricorso che riguardano gli imputati Caterino Giuseppe (motivo esposto con il quarto profilo del comune ricorso proposto anche nell'interesse dei coimputato Natale) e Nobis Salvatore (illustrato con il terzo motivo del ricorso), accomunati dalla censura riguardante l'omessa pronuncia della Corte territoriale rispetto alle richieste degli imputati attinenti la valutazione del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati agli imputati ed i reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate dal G.u.p del Tribunale di Napoli, rispettivamente in data 30 novembre 2007 nei confronti di Nobis Salvatore e in data 22 dicembre 2009 nei confronti di Caterino Giuseppe.

In relazione ad entrambi i motivi di impugnazione, La Corte territoriale ha omesso di esaminare le istanze con le quali si chiedeva di valutare la sussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del procedimento e quelli che formavano oggetto delle precedenti condanne, limitandosi a evidenziare l'opportunità di riservare la decisione in entrambi i casi al giudice dell'esecuzione. Si tratta all'evidenza di motivazione sostanzialmente omissiva (v. in termini Sez. 6, n. 38648 del 30/09/2010, Cosentino, Rv. 248582 - 0), che viola l'obbligo imposto al giudice di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione (secondo l'insegnamento delle Sezioni unite, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216238 - 0, poi seguito da Sez. 4, n. 1023 del 28/09/2006, dep. 2007, D'Andrea, Rv. 236008 - 0;

Sez. 5, n. 3867 del 07/10/2014, dep. 2015, Varrica, Rv. 262679 - 0; Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019, dep. 2020, Fusco, Rv. 278678 - 01) legittimando la proposizione del ricorso in sede di legittimità per denunciare siffatta omissione. 9.1. L'accoglimento dei motivi d'un lato comporta l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al profilo censurato, che imporrà al giudice di rinvio di rinnovare il giudizio sul punto; dall'altro, non consente di apprezzare l'eventuale causa di estinzione dei reati, oggetto dei capi d'imputazione per i quali è stata proposta l'impugnazione. 9.2.

Il ricorso che denunci l'omessa valutazione della richiesta diretta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto dell'accertamento contenuto nella sentenza impugnata e altri reati, per i quali sia già intervenuta sentenza divenuta irrevocabile, non è in grado di modificare l'accertamento riguardante il profilo del trattamento sanzionatorio. Se ad una prima valutazione si può esser indotti a ritenere che l'accoglimento del ricorso, e l'esito del giudizio di rinvio favorevole all'imputato, può condurre a modificare il trattamento sanzionatorio, già fissato con la sentenza annullata, così impedendo il passaggio in giudicato della sentenza annullata per non essersi completato l'accertamento riguardante la quantificazione della pena (secondo le indicazioni contenute nell'ancor oggi fondamentale decisione Tuzzolino, su richiamata, in particolare § 3.4.), la peculiare caratteristica della continuazione tra reati da giudicare e reati già giudicati mette in evidenza l'inidoneità strutturale di siffatto istituto nel modificare l'accertamento della sentenza oggetto di ricorso.

Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto della sentenza impugnata e altri reati, già giudicati con sentenza irrevocabile, è destinato ad incidere sulla misura del trattamento sanzionatorio ma con effetti del tutto peculiari che non alterano il contenuto dell'accertamento cui è giunta la sentenza oggetto di ricorso. Ove, infatti, si accerti che il reato più grave è quello ritenuto con la sentenza impugnata, per il quale non siano stati formulati motivi di ricorso riguardanti la determinazione della misura della pena in concreto, l'oggetto del motivo di ricorso non incide sul capo della sentenza (posto che la misura della pena per il reato oggetto della sentenza appellata non potrà più esser modificata mentre a variare potrà essere solo la pena separatamente irrogata con la sentenza irrevocabile, potendosi irrogare un più contenuto aumento a titolo di continuazione:

Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019, dep. 2020, Fusco, Rv. 278678 - 0). Ma anche nell'ipotesi inversa, in cui il reato più grave sia quello oggetto della sentenza già divenuta irrevocabile, l'effetto che si realizza per il riconoscimento del vincolo della continuazione determina modificazioni che si collocano, per così dire, all'esterno del perimetro della sentenza impugnata, poiché sono destinate ad incidere sull'assetto sanzionatorio della sentenza già divenuta irrevocabile (Sez. 6, n. 14063 del 16/03/2021, Bajrami, Rv. 281111 - 0).

10. All' inammissibilità dei ricorsi proposto nell'interesse di Barone Michele, Iorio Luigi, Aragosa Tommaso, Natale Carmine e Pagano Pasquale Gianluca consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Caterino Giuseppe e Nobis Salvatore, limitatamente all'applicazione della continuazione esterna, e nei confronti di Petrillo Lorenzo, limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte di app