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Sentenza — n. 3155/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3155/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3155/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Stella Antonio, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza emessa in data 15/4/2021 dal Tribunale della Libertà di Catanzaro che ha confermato il provvedimento della Corte di appello di Catanzaro, con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente - sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere - la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. Deduce "la violazione dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., dal momento che la decorrenza dei termini previsti dall'art. 303 cod. proc. pen. non può essere sospesa per la decorrenza nella fase degli atti preliminari al dibattimento".

Regesto Legislator

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art. 303 cod. proc. pen, art. 407 cod. proc. pen, art. 590 cod. proc. pen, art. 91 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 3155/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, che l'effetto sospensivo era stato esteso ad una fase, quale quella degli atti preliminari al giudizio di appello, non contemplata dall'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. che fa riferimento all'attività processuale del grado, essendo l'ordinanza di sospensione stata adottata ben prima che fosse emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello (in data 7/12/2021 per l'udienza del 4/2/2021) e non potendosi identificare la fase degli atti preliminari per il dibattimento con quella dei cd. tempi morti che giustifica la sospensione.

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva ritardo ingiustificato dell'azione penale carcerazione giudiziaria sospensione di pena sospensione dell'allontanamento riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 303 cod. proc. pen
pen., dal momento che la decorrenza dei termini previsti dall'art. 303 cod. proc. pen.
art. 407 cod. proc. pen
art. 590 cod. proc. pen
277406).Infine, non assume rilievo la circostanza che l'ordinanza di sospensione sia stata adottata prima della fissazione della prima udienza di comparizione del giudizio di appello, in quanto la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 590 cod. proc. pen.
art. 91 disp. att. cod. proc. pen
A conferma di ciò la regola stabilita dall'art. 91 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STELLA ANTONIO nato a LAMEZIA TERME il 15/07/1989 avverso l'ordinanza del 15/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per il rigetto udito il difensore L'avvocato GIUSEPPE SPINELLI difensore di fiducia di STELLA ANTONIO che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Stella Antonio, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza emessa in data 15/4/2021 dal Tribunale della Libertà di Catanzaro che ha confermato il provvedimento della Corte di appello di Catanzaro, con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente - sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere - la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. Deduce "la violazione dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., dal momento che la decorrenza dei termini previsti dall'art. 303 cod. proc. pen. non può essere sospesa per la decorrenza nella fase degli atti preliminari al dibattimento".

Al riguardo, espone che il P.G. c/o la C.A. di Catanzaro aveva chiesto la sospensione dei termini di custodia cautelare per gli imputati detenuti ben prima dell'apertura del dibattimento (per la precisione prima che venisse fissata l'udienza di comparizione delle parti per il relativo giudizio) e che la Corte di appello aveva fissato il 10/11/2020 l'udienza in camera di consiglio per deliberare sulla richiesta; che la Corte con ordinanza in pari data aveva ritenuto che il termine di fase, computate le sospensioni correlate alle proroghe dei termini per il deposito della sentenza, risultava scadere alle ore 24,00 del 10/11/2020 e che la sospensione dei termini poteva - nel contraddittorio delle parti all'uopo instaurato - essere adottata dalla Corte territoriale ancor prima dell'apertura del dibattimento, ricorrendone la particolare complessità.

La Corte di merito, pertanto, pur convenendo sul dato che la scadenza del termine di fase dovesse individuarsi il 10/11/2020, essendo il ricorrente stato condannato a pena non superiore ai dieci anni, riteneva tuttavia di poter adottare il provvedimento di sospensione sul rilievo che il termine scadesse alle ore 24.00 di detto giorno e, quindi, che la scarcerazione fosse preclusa essendo il provvedimento di sospensione stato adottato alle ore 17,05 del 10/11/2020. Tutto ciò premesso, il ricorrente anzitutto censura la tempestività dell'ordinanza di sospensione: il verificarsi della scadenza del termine di custodia ad un dato giorno non richiede - per la produzione dell'effetto estintivo - che detto giorno debba trascorrere interamente fino alle ore 24.00.

Inoltre, che l'effetto sospensivo era stato esteso ad una fase, quale quella degli atti preliminari al giudizio di appello, non contemplata dall'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. che fa riferimento all'attività processuale del grado, essendo l'ordinanza di sospensione stata adottata ben prima che fosse emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello (in data 7/12/2021 per l'udienza del 4/2/2021) e non potendosi identificare la fase degli atti preliminari per il dibattimento con quella dei cd. tempi morti che giustifica la sospensione.

Con memoria in data 6/12/2021, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, allegando copia del decreto di citazione a giudizio per la fase di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Tanto premesso, il ricorso è infondato. 2.1. Quanto alla prima questione, la scadenza del termine stabilito a giorni deve computarsi sino all'ultima ora, in ossequio al calendario comune secondo cui per "giorno" si intende uno spazio di 24 ore compreso tra una mezzanotte e l'altra. Di conseguenza, il provvedimento adottato dalla Corte territoriale risulta intervenuto prima della scadenza del termine di custodia di fase. 2.2. Quanto alla seconda questione, va richiamato il principio di diritto espresso da questa Corte, secondo cui "poiché l'art. 304, secondo comma, cod. proc. pen., prevede che l'ordinanza di sospensione della decorrenza dei termini della custodia cautelare, nelle ipotesi previste, sia pronunciata nella «fase del giudizio», al giudice è consentito disporre detta sospensione anche prima della relazione del pubblico ministero e della decisione sull'ammissione delle prove, ben potendosi riscontrare la sussistenza dei presupposti di legge (la particolare complessità del dibattimento e l'appartenenza dei reati contestati alle categorie indicate nell'art. 407 cod. proc. pen.) fin dalla fase degli atti preliminari al dibattimento o in quella introduttiva dello stesso" (Sez. 2, n. 191 del 1997, Rv. 207838).

Si tratta di una soluzione coerente con le finalità dell'istituto che presuppone un giudizio di carattere prognostico. Al riguardo, infatti, si è affermato che, ai fini della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nel giudizio di appello, la particolare complessità di quest'ultimo può essere desunta dall'elevato numero degli imputati (nella specie sette), dalla tipologia e gravità delle imputazioni (relative a delitti di criminalità organizzata), dalla qualità e dal numero delle questioni sollevate con gli atti di appello e dalla necessità di fissare più udienze per la discussione delle parti, indipendentemente da un provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria, aspetti che si rinvengono, per quanto evidenziato dall'ordinanza impugnata, proprio nel caso in esame e che rendono logica l'adozione per tempo del provvedimento di sospensione (Sez. 5, n. 40452 del 2019, Rv. 277406).Infine, non assume rilievo la circostanza che l'ordinanza di sospensione sia stata adottata prima della fissazione della prima udienza di comparizione del giudizio di appello, in quanto la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 590 cod. proc. pen. comporta la pendenza del processo presso il giudice dell'impugnazione il quale, da quel momento, ne ha piena cognizione.

A conferma di ciò la regola stabilita dall'art. 91 disp. att. cod. proc. pen. che attribuisce la competenza in materia de libertate nel corso degli atti preliminari al dibattimento proprio al giudice che procede, tra cui è espressamente menzionato quello di impugnazione (la corte di appello o la corte di assise d'appello). Del resto, è proprio al monnento della ricezione degli atti che il giudice dell'impugnazione, prendendo cognizione dei motivi di appello e degli atti del grado precedente, può valutare la complessità del processo, anche al fine di programmare il calendario di udienza e adottare le relative misure di carattere organizzativo (si pensi ad es. alla necessità di disporre collegamenti in video-conferenza per gli imputati detenuti soggetti al regime di alta sicurezza, ovvero all'approntamento di aule cd.

Bunker, al reperimento di traduttori, ecc.).

3. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen. Così deciso il 22/12/2021. Il Consigli