Sentenza — n. 2931/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sesta sezione della Corte di cassazione annullava senza rinvio la sentenza emessa a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nella parte in qui quantificava l'importo da confiscare che veniva rideterminato in euro 21.400. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che instava per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza: il profitto, e dunque l'importo da confiscare - non avrebbe dovuto essere determinato in euro 21.400, ma tenuto conto delle somme in concreto restituite (restituzione documentata anche con gli allegati al ricorso) in soli euro 13.000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 625-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2931/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. nella parte in qui quantificava l'importo da confiscare che veniva rideterminato in euro 21.400. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che instava per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza: il profitto, e dunque l'importo da confiscare - non avrebbe dovuto essere determinato in euro 21.400, ma tenuto conto delle somme in concreto restituite (restituzione documentata anche con gli allegati al ricorso) in soli euro 13.000.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERTUCCELLI STEFANO nato a VIAREGGIO il 17/10/1959 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del PG LUCA TAMPERI che ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sesta sezione della Corte di cassazione annullava senza rinvio la sentenza emessa a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nella parte in qui quantificava l'importo da confiscare che veniva rideterminato in euro 21.400.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che instava per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza: il profitto, e dunque l'importo da confiscare - non avrebbe dovuto essere determinato in euro 21.400, ma tenuto conto delle somme in concreto restituite (restituzione documentata anche con gli allegati al ricorso) in soli euro 13.000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da difensore privo di procura speciale. 1.1. Il collegio ribadisce che il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5 - , Sentenza n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 - 01; Sez. U, Sentenza n. 32744 del 27/11/2014, dep.2015, Zangari, Rv. 264048). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativannente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 14 dicembre 2021.