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Sentenza — n. 2921/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against extortion sentence for mafia method aggravation and damages. The court rejects arguments regarding partial compensation and territorial context. The decision upholds the lower court's findings on aggravating circumstances. The ruling confirms the inadmissibility of the appeals. The outcome favors the prosecution's original stance. The legal principles are clearly applied. The case concludes with a final judgment. The court's reasoning is definitive and binding.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2921/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Gaudino and Mormile inadmissible, upholding the Appellate Court's reduction of their sentences for aggravated extortion. The defense argued that the lower court failed to justify denying the mitigation for damages paid and incorrectly applied the mafia method aggravation based solely on territory. The court rejected these claims, stating that the damages were not sufficiently congruent given the violent nature of the crime and that the specific threats and territorial control demonstrated the required mafia methodology. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay the costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 6 cod. pen.; Art. 416bis.1 cod. pen.: The court must evaluate the congruence of damages considering the specific violence of the act, and the mafia method aggravation is established when the defendant evokes the criminal power of the organization to create a condition of subjugation in the victim.

Parole chiave

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aggravated extortion mafia method aggravation mitigation for damages territorial control inadmissible appeals criminal procedure sentencing reduction estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 6 cod. pen.
La difesa sostiene che la Corte di merito ha trascurato di fornire argomenti a supporto del diniego della diminuente ex art. 62 n.
Art. 416bis.1 cod. pen.
D.L. n. 137/2020
a Pozzuoli il 29/10/1999 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 14/5/2020 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013
pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice (Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Rv.
Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015
Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015,dep.
Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018
265831;Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, Rv.
Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017
Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019
Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021
Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) GAUDINO ISMAELE n. a Napoli il 25/8/1988 2) MORMILE GIOVANNI n. a Pozzuoli il 29/10/1999 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 14/5/2020 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., Dott. Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli riformava quoad poenam la decisione del Gip del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il Gaudino e il Mormile colpevoli del delitto di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen., rideterminando la 091 sanzione in anni quattro, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 1.600,00 di multa ciascuno.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. Maria Concetta Cioffi, che con unico atto e comuni motivi, ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. La difesa sostiene che la Corte di merito ha trascurato di fornire argomenti a supporto del diniego della diminuente ex art. 62 n. 6 cod.pen., nonostante la congruità del risarcimento, e ha affermato la ricorrenza dell'aggravante del metodo mafioso senza alcun riferimento al fatto ma esclusivamente al contesto territoriale.

3. Le censure difensive sono manifestamente infondate e impongono l'emissione di declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi. Infatti, la difesa reitera profili già ampiamente esaminati dai giudici di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici. 3.1 La giurisprudenza di legittimità ritiene -con orientamento costante- che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice (Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Rv. 254880;

Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015,dep. 2016, Rv. 265831;Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, Rv. 273021). Nel caso a giudizio la Corte di merito ha adeguatamente giustificato il diniego, dando conto dell'impossibilità di ritenere satisfattiva la somma versata a titolo di risarcimento in quanto non parametrata alle modalità particolarmente aggressive della condotta, realizzata con l'uso di un'arma da fuoco, profilo che rileva ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale. 3.2 Con riguardo all'aggravante del metodo mafioso non può riconoscersi pregio alle censure difensive che lamentano la pretesa valorizzazione in senso esclusivo di dati pertinenti al contesto territoriale.

La Corte ha disatteso le doglianze in punto di sussistenza dell'aggravante segnalando l'utilizzo, nella consumazione del fatto estorsivo, di modalità tipicamente mafiose, proprie delle pratiche di taglieggiamento degli esercizi commerciali. Ed, invero, il tenore della richiesta e l'espressa evocazione da parte del Gaudino del controllo del territorio ("ora a Pozzuoli sto io. Prepara cinquemila euro e stai coperto fino a Natale"), l'esibizione di una pistola, la minaccia di atti vandalici ai danni dell'esercizio della vittima e di aggressioni fisiche ("torna e ti abboffa di botte") sono tutti elementi che i giudici di merito hanno ritenuto espressivi della peculiare metodologia che integra la contestata aggravante.

Il richiamo alla condizione di assoggettamento ed omertà del territorio di Pozzuoli per effetto del controllo del territorio esercitato da aggregati camorristici e il riconoscimento da parte della vittima del Gaudino come soggetto vicino a contesti di criminalità organizzata sono elementi che danno ulteriormente conto degli specifici connotati dell'intimidazione patita dall'imprenditore. Questa Corte ha, infatti, affermato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", è sufficiente -in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica- che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Rv. 269938) e ha precisato ulteriormente che la circostanza è ravvisabile quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222;

Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Rv. 281027).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2021 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore Il Presidente Anna