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Sentenza — n. 2915/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against robbery conviction for aggravated circumstances and sentencing balance errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2915/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of convictions for robbery and injuries. The defense argued that the 'multiple persons' aggravating circumstance was misapplied and that mitigating factors like confession and compensation were ignored in the sentencing balance. The court rejected these claims, stating that the presence of two accomplices created a greater fear for the victim and that the sentencing balance was a matter of judicial discretion not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 62 n.4 cod. pen.; Art. 81 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court may apply the 'multiple persons' aggravating circumstance when victims perceive multiple aggressors, and the weighing of aggravating and mitigating circumstances is a discretionary judgment of merit not reviewable unless arbitrary or illogical.

Parole chiave

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robbery aggravated circumstances multiple persons gathering sentencing balance review judicial discretion merit inadmissible cassation appeal circostanze aggravanti o attenuanti calcolo del danno azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
1.1 Al riguardo il difensore osserva che i giudici di merito avevano ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui al terzo comma dell'art. 628 cod.pen.
Art. 62 n.4 cod. pen.
1.1 Al riguardo il difensore osserva che i giudici di merito avevano ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui al terzo comma dell'art. 628 cod.pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 628 cod.pen
1.1 Al riguardo il difensore osserva che i giudici di merito avevano ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui al terzo comma dell'art. 628 cod.pen.
art. 81 cod.pen

Giurisprudenza citata

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sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli Rv. 270450 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NARDI MARCO nato a CONEGLIANO il 20/12/1981 avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. STEFANO PIETROBON, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Nardi Marco ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato, per quanto qui di interesse, per diversi reati di rapina, consumata e tentata, e lesioni, commessi in concorso con Zago Diego (non ricorrente). 1.1 Al riguardo il difensore osserva che i giudici di merito avevano ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui al terzo comma dell'art. 628 cod.pen. nella forma delle "più persone riunite" con riguardo a tutti gli episodi predatori per cui era risultata provata la responsabilità: a tale proposito, risultava poco agevole individuare, sul piano della struttura normativa, l'autonomia di questa disposizione rispetto allo schema concorsuale definito dagli articoli 110 e seguenti del codice, a prescindere, cioè, dalla valutazione in concreto dell'effettivo ruolo rivestito da ciascun compartecipe; osserva come le persone offese avevano attribuito ad uno solo dei compartecipi la condotta tipica del reato di rapina, visto che l'altro concorrente era rimasto nella autovettura, senza tenere alcun comportamento idoneo a rafforzare l'efficacia intimidatoria dell'azione svolta dal correo, per cui aveva errato la Corte di appello, laddove aveva omesso di ponderare se la pluralità degli aggressori si fosse presentata tale da esercitare su costoro un timore per la propria incolumità significatamente maggiore di quello che avrebbe suscitato una condotta singolare. 1.2 II difensore eccepisce poi l'erroneità della decisione nella parte in cui non era stata concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. 1.3 Il difensore osserva infine che la motivazione della sentenza impugnata risultava gravemente lacunosa nella parte relativa alla trattazione del motivo di appello concernente il bilanciamento delle circostanze; erano state evidenziati la pluralità di reati in danno di diverse persone offese (che atteneva invece al momento di individuazione della pena base e degli aumenti ex art. 81 cod.pen.), l'azione criminosa e un aspetto della vicenda ("i reati sono stati commessi per strada, in zone isolate e non frequentate") che, oltre ad essere inveritiero integrava un'aggravante non contestata; non era invece stato valutato l'atteggiamento di resipiscenza manifestato dagli imputati attraverso l'ammissione degli addebiti e le condotte riparatorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.' 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che "in tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la configurabilità della circostanza aggravante non potesse essere esclusa per il fatto che la condotta minacciosa e violenta fosse stata materialmente realizzata da una sola persona, mentre il complice si trovava a brevissima distanza in macchina ad attenderla). (Sez. 2, Sentenza n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916 — 01) Diversi sono poi i presupposti dell'aggravante delle persone riunite e del concorso di persone nel reato, dal momento che in quest'ultimo vi è soltanto un accordo tra i compartecipi, mentre per la sussistenza dell'aggravante a tale elemento si aggiunge la compresenza degli stessi nel luogo e nel momento del fatto, che si realizza in un sostegno o incitamento all'autore materiale; inoltre, come risulta dalle sentenze di merito, nel caso in esame le persone offese hanno percepito tutte la presenza di due soggetti, uno rimasto a bordo della autovettura e l'altro autore d(violenza o minaccia, per cui non vi è dubbio che vi sia stata sia una maggiore costrizione, esercitata simultaneamente sulla vittima, che si è resa conto di trovarsi di fronte a più persone impegnate nella commissione del reato (oltre alla maggiore potenzialità criminosa, correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto ). 1.2 Relativamente alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., si deve rilevare che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici: pertanto, anche solo la considerazione che la somma sottratta (180 euro) non fosse di valore irrisorio (come ritenuto dalla Corte di appello) comporta che l'attenuante non potesse essere riconosciuta; peraltro, la Corte di appello ha anche motivato sul fatto che la sottrazione del documento di identità impedisse la concessione dell'attenuante (pag.9 sentenza impugnata) e sulle motivazioni esposte il motivo di ricorso non si confronta assolutamente con conseguente inammissibilità dello stesso per genericità. 1.3 Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, si deve ribadire che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli Rv. 270450 - 01); nel caso in esame, la Corte di appello ha valutato la condizione di incensuratezza degli imputati, la confessione e l'avvenuto risarcimento dei danni, ritenendo però che la gravità delle condotte e la negativa valutazione sui fatti esplicitata a pag.10 della sentenza impugnata impedissero la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza; trattasi di giudizio di merito sul quale non è ammesso sindacato in sede di legittimità. 2.11 ricorso deve essere, pertanto, ritenuto inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/12/2021 Il consigliere estensore Il Presid