Sentenza — n. 2893/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Palermo, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna dei ricorrenti per il reato di estorsione con la tecnica del c.d. "cavallo di ritorno" ovvero attraverso la richiesta di denaro per rientrare in possesso di beni trafugati. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Fauci che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva che la Corte avrebbe offerto una motivazione contraddittoria in quanto, da un lato, rilevava che il ricorrente non avrebbe svolto il ruolo di mediatore e, dall'altro, non identificava invece alcun contributo diretto alla consumazione del reato. Si rilevava inoltre che l'episodio che avrebbe reso noto che gli imputati erano soggetti capaci di recuperare i beni rubati era successivo alla data di consumazione del reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2893/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Entrambi i ricorrenti, con doglianze in larga misura reiterative rispetto a quelle avanzate con la prima impugnazione, insistono nell'invocare l'inquadramento della condotta come attività di mediazione a favore della vittima non punibile. Invero il compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito indica in modo logico, con motivazione accurata e persuasiva, che i ricorrenti non agirono nel solo interesse della vittima, ma, invece, fornirono un contributo decisivo alla consumazione dell'estorsione (pag. 5 della sentenza impugnata).
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SALEM' PAOLO nato a PALERMO il 01/02/1978 FAUCI SANTO nato a PALERMO il 09/06/1974 avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi L'avv. Giuseppe Agnello insisteva per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del Fauci
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna dei ricorrenti per il reato di estorsione con la tecnica del c.d. "cavallo di ritorno" ovvero attraverso la richiesta di denaro per rientrare in possesso di beni trafugati.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Fauci che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva che la Corte avrebbe offerto una motivazione contraddittoria in quanto, da un lato, rilevava che il ricorrente non avrebbe svolto il ruolo di mediatore e, dall'altro, non identificava invece alcun contributo diretto alla consumazione del reato. Si rilevava inoltre che l'episodio che avrebbe reso noto che gli imputati erano soggetti capaci di recuperare i beni rubati era successivo alla data di consumazione del reato.
3. Ricorreva per cassazione anche il difensore del Salemi che deduceva: 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la condanna sarebbe stata confermata violando le regole di valutazione relative alla capacità dimostrativa delle sentenze irrevocabili e non avrebbe indicato riscontri esterni alla sentenza relativa a fatto analogo acquisita agli atti; non sarebbe stato inoltre considerato quanto allegato dalla difesa con l'appello circa il fatto che il ricorrente avrebbe agito nell'interesse della vittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili in quanto instano per una inammissibile richiesta di rivalutazione delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:
a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
Entrambi i ricorrenti, con doglianze in larga misura reiterative rispetto a quelle avanzate con la prima impugnazione, insistono nell'invocare l'inquadramento della condotta come attività di mediazione a favore della vittima non punibile. Invero il compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito indica in modo logico, con motivazione accurata e persuasiva, che i ricorrenti non agirono nel solo interesse della vittima, ma, invece, fornirono un contributo decisivo alla consumazione dell'estorsione (pag. 5 della sentenza impugnata).
Anche la doglianza relativa alla illegittimità dell'utilizzo a fini probatori del contenuto della sentenza relativa a fatto analogo ma successivo sono manifestamente infondate dato che l'accertamento effettuato in altro giudizio veniva utilizzato come elemento di ulteriore conferma della circostanza - già ampiamente dimostrata dagli altri elementi raccolti - che i ricorrenti costituivano un punto di riferimento sul territorio palermitano per le persone che avevano patito un furto e che intendevano rientrare in possesso del bene trafugato. La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro