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Sentenza — n. 2876/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2876/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2876/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Propone ricorso per cassazione il Difensore di fiducia di MANOLE Petrica avverso l'ordinanza addì 7.5.2021 con cui la Corte d'appello di Roma dichiarava l'inammissibilità del ricorso di Manole volto ad ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., la rimessione in termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti emessa dal Tribunale di Civitavecchia in data 9.11.2009.

Regesto Legislator

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art. 175 cod. proc. pen, art. 670 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2876/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, a misura che si ritenesse infondato il primo motivo di ricorso, comunque varrebbe il principio di conservazione degli atti processuali, in guisa da doversi prescindere da eventuali errori commessi dalla parte. La Corte d'appello, pertanto, riconosciuto il diritto del condannato di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, avrebbe dovuto, in accoglimento dell'istanza, rimettere il medesimo in termini per effettivamente consentirgli di proporre detto ricorso.

Parole chiave

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ritiro della querela penale petizione in giudizio persecuzione politica perseguimento penale per diffamazione ritiro della domanda di revisione notificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione il Difensore di fiducia di MANOLE Petrica avverso l'ordinanza addì 7.5.2021 con cui la Corte d'appello di Roma dichiarava l'inammissibilità del ricorso di Manole volto ad ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod.
art. 670 cod. proc. pen
Premette il ricorrente che la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il diritto ad impugnare è stato esercitato dal Difensore, rilevando altresì avere il Manole prospettato un profilo di inefficacia od inesecutività della sentenza ex art. 670 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MANOLE PETRICA nato il 23/03/1977 avverso l'ordinanza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMA Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Antonio Salemme; Letta la requisitoria in data 30 settembre 2021 del Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro Molino, che ha concluso chiedendo annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Propone ricorso per cassazione il Difensore di fiducia di MANOLE Petrica avverso l'ordinanza addì 7.5.2021 con cui la Corte d'appello di Roma dichiarava l'inammissibilità del ricorso di Manole volto ad ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., la rimessione in termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti emessa dal Tribunale di Civitavecchia in data 9.11.2009.

2. Premette il ricorrente che la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il diritto ad impugnare è stato esercitato dal Difensore, rilevando altresì avere il Manole prospettato un profilo di inefficacia od inesecutività della sentenza ex art. 670 cod. proc. pen. per mancata notificazione dell'estratto contumaciale, al solo fine, tuttavia, di conseguire il non riconoscimento della sentenza in Romania e non anche di proporre ricorso per cassazione.

3. A sostegno del ricorso, spiega due motivi. 3.1. Con il primo motivo deduce inosservanza di norme processuali (artt. 122 e 571 cod. proc. pen.). Corrisponde al vero che, avverso la sentenza del Tribunale, aveva proposto appello il Difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. all'udienza di discussione. Tuttavia la Corte d'appello, motivando l'inammissibilità dell'istanza su detto rilievo, oblitera che anche all'imputato è accordata facoltà sia di proporre appello sia di togliere efficacia all'appello già proposto dal suo patrono.

Il condannato, non avendo ricevuto la notificazione dell'estratto contumaciale, effettuata solo al Difensore d'ufficio, non ha potuto esercitare detta duplice facoltà. La notificazione di un atto al solo Difensore d'ufficio non è idonea a dimostrare la conoscenza dell'atto in capo all'imputato. Né alcun elemento consente di affermare che il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del processo ed abbia voluto sottrarvisi: neppure l'elezione di domicilio, effettuata in indagini, in quanto redatta in una lingua sconosciuta. 3.2. Con il secondo motivo deduce il ricorrente inosservanza di norme processuali (artt. 127, comma 9, e 568, comma 5, cod. proc. pen.).Merita censura l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il ricorso è inammissibile altresì perché finalizzato ad ottenere la rimessione in termini onde proporre appello e non ricorso per cassazione.

Invero, a misura che si ritenesse infondato il primo motivo di ricorso, comunque varrebbe il principio di conservazione degli atti processuali, in guisa da doversi prescindere da eventuali errori commessi dalla parte. La Corte d'appello, pertanto, riconosciuto il diritto del condannato di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, avrebbe dovuto, in accoglimento dell'istanza, rimettere il medesimo in termini per effettivamente consentirgli di proporre detto ricorso.

4. Con requisitoria scritta datata 30 settembre 2021, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. Pietro Molino, ha chiesto, in accoglimento del ricorso, annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio.

5. Con atto datato 12 novembre 2021, il Difensore di fiducia del condannato, munito di rituale procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato in conseguenza della dichiarazione di rinuncia all'impugnazione.

2. Siffatta dichiarazione è rituale.

3. La rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, il quale, una volta pervenuto all'autorità competente, produce l'effetto dell'estinzione del gravame, tanto che la revoca della stessa è priva di effetti ed il ricorso va dichiarato inammissibile (Sez. 2, n. 25020 del 17/05/2012, Rv. 253078; Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, Rv. 255671; Sez. 2, n. 42356 del 11/10/2005, Rv. 232744; nel senso che la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue il passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266821).

4. Alla sopravvenuta inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle annmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sonnma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle annmende. Così deciso in Roma, lì 17 novembre 2021. L'es