Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding reformatio in pejus after Constitutional Court ruling on drug sentencing minimums.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's claim of reformatio in pejus was manifestly unfounded. The appellant argued that the appellate court increased the base sentence from eight to twelve years before applying the new constitutional minimum of six years, resulting in a harsher outcome. The court ruled that the appellate judge is not bound by the first instance's arithmetic calculations and may exercise discretion to remodulate the penalty within the new statutory framework, provided the final sentence remains lower than the original one.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 co. 1 d.P.R. n. 309/1990; Art. 606 co. 1 lett. b) e e) cod. proc. pen.: The appellate court is not bound by the first instance's arithmetic calculations when remodulating a sentence following a Constitutional Court ruling on minimums, and a final penalty lower than the original one does not constitute reformatio in pejus.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENGHEBEN RAFFAELE nato a NAPOLI il 12/01/1965 avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell art. 23 c. 8 D.L. 137 / 2020.
RITENUTO IN FATTO
1. La CORTE DI APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 6/07/2020- dep. 14/07/2020, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di NAPOLIil 20/07/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato, fra gli altri, ENGHEBEN Raffaele alla pena di otto anni di reclusione ed euro 30.000 di multa, per il reato a lui ascritto ex art. 73 d.P.R. 309/1990, per avere detenuto eroina e cocaina pari rispettivamente a 2.520 e a 3.419 dosi singole; il Collegio di appello, dopo l'annullamento con rinvio da parte della Sesta sezione di questa S.C. - a seguito della sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale - di precedente pronuncia della medesima CORTEterritoriale, riduceva la pena a cinque anni di reclusione e a euro 20.000 di multa, dopo l'abbattimento riduzione per il rito della pena determinata in sette anni e sei mesi di reclusione e 30.000 euro di multa.
2. ENGHEBEN propone ricorso per cassazione e deduce quale unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
b) e lett.
e) cod. proc. pen. in relazione agli art. 133 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990. Richiama i contenuti della menzionata sentenza della Corte costituzionale e censura l'avvenuta reformatio in pejus della sentenza di primo grado quanto al calcolo della pena base: il GUP l'aveva infatti determinata in otto anni di reclusione con riferimento al minimo edittale vigente in quel momento, poi l'aveva aumentata a dodici anni di reclusione e 45.000 euro di multa per l'aggravante di cui all'art. 80 del t.u. stupefacenti, applicando quindi la riduzione di un terzo. La prima pronuncia di appello aveva escluso tale aggravante, ma la sentenza di rinvio ha determinato una pena base sensibilmente superiore al nuovo minimo edittale, esito della decisione della Consulta, e in questo avrebbe realizzato la reformatio in pejus. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte con le quali chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Il difensore invia memoria per ribadire il contenuto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo manifestamente infondato il motivo proposto.
1. È ben noto che la sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 co. 1 d.P.R. n. 309/1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni, anziché di sei anni. Nel caso in esame, la Corte di appello ha determinato la pena base in misura superiore a sei anni di reclusione. Tuttavia, del più basso limite edittale derivante dalla sentenza della Corte costituzionale la CORTE di APPELLOha tenuto conto riducendo la pena inflitta all'imputato, poiché è partita da una pena base certamente inferiore al precedente limite edittale di otto anni di reclusione, seppure superiore rispetto al limite edittale di sei anni.
2. Posto che il Giudice di primo grado non aveva indicato specifiche ragioni a sostegno della scelta di partire da una pena-base di otto anni di reclusione, corrispondente al minimo edittale all'epoca vigente, ma si era limitato a un generico richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la sentenza del Collegio del rinvio non ha violato il divieto di refornnatio in pejus, perché, non essendo vincolata alle determinazioni aritmetiche del GUP, ha rideterminato la pena argomentando l'esercizio del potere discrezionale, senza produrre una modifica peggiorativa: la pena finale è comunque inferiore a quella inflitta dal primo giudice.
Infatti, il giudice di appello o di rinvio che procede alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per effetto di una sentenza della Corte costituzionale, ha il solo obbligo di rimodularla nell'ambito della nuova cornice edittale secondo gli ordinari criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., e non è tenuto a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità (Sez. 6 n. 3481 del 22/10/2019 Rv. 278132; Sez. 2, n. 29431 del 08/05/2018, Rv. 273809;
Sez. 6, n. 6850 del 09/02/2016, Rv. 266105; Sez. 3 n. 15233 del 23/01/2020 Rv. 278786; Sez. 5, n. 22809 del 30/03/2021 Rv. 281317).
3. Con ampia e coerente motivazione la CORTE territoriale ha dato conto delle ragioni per cui essa si è discostata dal minimo edittale quale pena base, facendo riferimento alla notevole quantità di stupefacenti trovato in possesso dell'imputato e ai suoi precedenti penali, ma ha altresì sottolineato come la pena conclusiva sia comunque inferiore a quella stabilito prima dell'intervento della Consulta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il giorno 17/12/2021 Il consigliere estensore Il Pres