Sentenza — n. 2133/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 12/11/2019, confermava la sentenza del Tribunale di Bologna in data 22/05/2018 in forza della quale Calogero Lupo e Salvatore Statella erano stati condannati alla pena di giustizia per i reati di rapina aggravata ed altro. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione, tramite difensori di fiducia, entrambi gli imputati.2.1. Salvatore Statella, con un unico motivo, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato. La difesa del ricorrente assume che i giudici di merito non avevano considerato che difettava la prova della responsabilità dello Statella atteso che le iniziali dichiarazioni del coimputato Giuseppe Abate, quanto al coinvolgimento dello Statella nei fatti delittuosi in questione rese al momento dell'arresto, erano state smentite dallo stesso Abate nel corso del dibattimento e non avevano trovato alcun riscontro istruttorio e che la condanna era stata basata su mere congetture e supposizioni. 2.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 114 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2133/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Calogero Lupo, con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione della responsabilità dell'imputato ed in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 114 cod. pen. La difesa assume che la corte territoriale non aveva considerato che il Lupo si trovava a diversi chilometri di distanza dai luoghi in cui era stata perpetrata la rapina e che, in ogni caso, i giudici di merito avevano omesso di valutare il ruolo marginale dell'imputato cui era stato solamente contestato di avere avuto la disponibilità della Lancia Ypsilon utilizzata per la rapina.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LUPO CALOGERO nato a MAZARA DEL VALLO il 14/12/1967 STATELLA SALVATORE nato a ENNA il 03/09/1969 avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di LUIGI BITTITTERI, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 12/11/2019, confermava la sentenza del Tribunale di Bologna in data 22/05/2018 in forza della quale Calogero Lupo e Salvatore Statella erano stati condannati alla pena di giustizia per i reati di rapina aggravata ed altro.
2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione, tramite difensori di fiducia, entrambi gli imputati.2.1. Salvatore Statella, con un unico motivo, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato. La difesa del ricorrente assume che i giudici di merito non avevano considerato che difettava la prova della responsabilità dello Statella atteso che le iniziali dichiarazioni del coimputato Giuseppe Abate, quanto al coinvolgimento dello Statella nei fatti delittuosi in questione rese al momento dell'arresto, erano state smentite dallo stesso Abate nel corso del dibattimento e non avevano trovato alcun riscontro istruttorio e che la condanna era stata basata su mere congetture e supposizioni. 2.2.
Calogero Lupo, con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione della responsabilità dell'imputato ed in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 114 cod. pen. La difesa assume che la corte territoriale non aveva considerato che il Lupo si trovava a diversi chilometri di distanza dai luoghi in cui era stata perpetrata la rapina e che, in ogni caso, i giudici di merito avevano omesso di valutare il ruolo marginale dell'imputato cui era stato solamente contestato di avere avuto la disponibilità della Lancia Ypsilon utilizzata per la rapina.
3. Il ricorso di Salvatore Statella è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. I giudici di appello, nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, hanno evidenziato come la responsabilità dell' imputato risultava accertata sulla base delle complessive emergenze processuali e, segnatamente, in forza delle risultanze dei tabulati telefonici attestanti la partecipazione della stesso al furto della autovettura (Lancia Y) utilizzata per la rapina nonché la sua presenza, con il ruolo di palo, ali' esterno della filiale della Banca Carige ove si era verificata la rapina.
A fronte della ricostruzione della condotte delittuosa in esame appare di tutta evidenza che la tesi difensiva del ricorrente - il quale si limita a reiterare profili di non corretta valutazione dell'intero compendio emerso a suo carico, lamenta assenti travisamenti ovvero suggerisce una diversa lettura di taluni dei dati probatori - non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen.
Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, non possono che essere disattese.4. Il ricorso di Calogero Lupo è anch' esso inammissibile.
La corte di appello, attraverso una lettura dei dati probatorì conforme a quella operata dai giudici di primo grado è pervenuta alla conferma della affermazione della responsabilità del tupo osservando che risultava acclarato che lo stesso aveva concorso al furto dell'autovettura ed aveva offerto la base per ì rapinatori in trasferta, così escludendosi un suo ruolo marginale inquadrabile nell' ipotesi di cui all' art. 114 c.p. Trattasi di una ricostruzione congrua in fatto e corretta in diritto a fronte della quale il ricorrente muove delle censure generiche senza in alcun modo confrontarsi con l'iter argomentativo dei giudici di merito.
In ordine alla lamentata violazione della norma da ultimo citata in punto di diritto va del resto rammentato che costituisce giurisprudenza pacifica quella secondo la quale la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza è applicabile nei casi in cui il ruolo assunto da taluno dei concorrenti, nella fase preparatoria o in quella esecutiva, abbia avuto un'efficacia causale del tutto marginale nella causazione dell'evento, nel senso che il reato sarebbe stato egualmente posto in essere anche senza l'attività del correo mentre nel caso in questione è stato evidenziato, per contro, il significativo contributo alla rapina offerto dall' imputato con la sua condotta In altri termini, la norma di cui all'art. 114 c.p. è applicabile solo nell'ipotesi che la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento: ex plurimis Cass. 6922/2011 riv 249347 - Cass. 11380/2006 riv 233664, ipotesi certamente non verificatasi nella fattispecie in esame sulla scorta di quanto ricostruito in fatto dai giudici dì merito.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, in data 18 Novembre 2021 Nere Estensore Il Presidente