Sentenza — n. 1745/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Cossu Graziano, nato a Orgosolo il 14/04/1964, avverso l'ordinanza del 16/04/2021 del Tribunale di Cagliari, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto il rigetto del ricorso; RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cagliari, in sede di riesame di misura cautelari personali, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale emessa il 6 marzo 2021 che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di concorso in tentata rapina pluriaggravata, detenzione e porto di armi comuni e da guerra (capi 18 e 19 della imputazione provvisoria).tr- 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 1745/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Graziano Cossu. Si rileva che è pervenuta in cancelleria rinuncia al ricorso da parte del difensore del ricorrente. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.
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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Cossu Graziano, nato a Orgosolo il 14/04/1964, avverso l'ordinanza del 16/04/2021 del Tribunale di Cagliari, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto il rigetto del ricorso; RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cagliari, in sede di riesame di misura cautelari personali, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale emessa il 6 marzo 2021 che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di concorso in tentata rapina pluriaggravata, detenzione e porto di armi comuni e da guerra (capi 18 e 19 della imputazione provvisoria).tr- 2.
Ricorre per cassazione Graziano Cossu. Si rileva che è pervenuta in cancelleria rinuncia al ricorso da parte del difensore del ricorrente. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00, commisurata all'effettivo grado di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2021. Il consigliere estensore Giuseppe Sgadari Il Presidente Giovanna Verga DEPOSITAT