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Sentenza — n. 1744/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1744/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1744/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COOPSERVICES.COOP.P.A. . nella persona del legale rappresentante Roberto Olivi, avverso l'ordinanza resa il 22 marzo 2021 dal Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. sentiti gli avv. Roberto Sutich e Nicola Mazzacuva che hanno concluso insistendo nei motivi di ricorso.

Regesto Legislator

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articoli 321 cod. proc.pen, art. 649 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1744/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'unico dato pacifico - irrilevante ai fini della proposta censura - è che sono state emesse nel medesimo procedimento distinte misure cautelari reali per condotte eterogenee, aventi come destinatari soggetti con distinta personalità giuridica e, dunque, con autonoma responsabilità. Deve al riguardo osservarsi che il principio del ne bis in idem, sancito nell'ordinamento processuale dall'art. 649 cod. proc. pen., si riferisce alla duplicazione di procedimenti per uno stesso fatto nei confronti di uno stesso soggetto e non anche alla duplicazione di procedimenti di sequestro o confisca di uno stesso bene in relazione a fatti diversi o nei confronti di soggetti diversi.

Parole chiave

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cooperativa di previdenza sequestro cautelare cooperativismo curatela di cooperazione società cooperativa per gli acquisti contratto di deposito a titolo di garanzia

Disposizioni normative citate

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articoli 321 cod. proc.pen
2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso, tramite i suoi difensori di fiducia la Coopservice società cooperativa, in persona del suo rappresentante legale, deducendo: 2.1 violazione degli articoli 321 cod. proc.pen.
art. 649 cod. proc. pen
Deve al riguardo osservarsi che il principio del ne bis in idem, sancito nell'ordinamento processuale dall'art. 649 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COOPSERVICES.COOP.P.A. . nella persona del legale rappresentante Roberto Olivi, avverso l'ordinanza resa il 22 marzo 2021 dal Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. sentiti gli avv. Roberto Sutich e Nicola Mazzacuva che hanno concluso insistendo nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Cosenza, sezione del riesame, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Cosenza del 15 febbraio 2021, con cui era stata negata l'applicazione della misura cautelare interdittiva e il sequestro preventivo a carico della società cooperativa Coopservice, in relazione agli illeciti amministrativi contestati ai capi n. 67 e 68 della imputazione, ha disposto, ai sensi degli articoli 19 e 53 del decreto legislativo n. 231/2001, il sequestro preventivo delle somme di denaro corrispondenti al profitto dei reati di truffa, pari a oltre 3 milioni di euro, e il sequestro per equivalente della medesima somma. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso, tramite i suoi difensori di fiducia la Coopservice società cooperativa, in persona del suo rappresentante legale, deducendo: 2.1 violazione degli articoli 321 cod. proc.pen. , 322 ter e 640 quater cod.pen. e 1953, decreto legislativo n. 231/2001 con particolare riguardo all'intervenuta duplicazione del provvedimento di sequestro a carico della detta società, poiché l'ordinanza emessa costituisce una vera e propria duplicazione di un provvedimento di sequestro già emesso e positivamente eseguito a carico della società Coopservice, in relazione al medesimo profitto del reato presupposto di truffa contestato alle persone fisiche.

Il ricorrente lamenta che nell'ambito del medesimo procedimento penale risultano emessi ben cinque provvedimenti di sequestro preventivo in via diretta oltre che per equivalente nei confronti di Coopservice per la medesima somma di 3 milioni di euro e ritiene sussistente un'erronea applicazione delle norme di legge, considerato che la società istante attraverso una fideiussione strutturata come contratto autonomo di garanzia ha reso disponibile la somma di oltre 3 milioni di Euro, individuata in tesi d'accusa quale preteso ingiusto profitto. In tal modo ha realizzato l'ipotesi prevista dalla clausola di salvaguardia dell'articolo 19 del decreto legislativo citato secondo cui la confisca nei confronti dell'ente è sempre disposta "salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato".

Deve pertanto ritenersi che il provvedimento del tribunale del riesame realizza una evidente duplicazione del sequestro preventivo del profitto del reato già disposto nei confronti di Coopservice ed eseguito il 10 febbraio 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato in quanto, a fronte di una ampia ed esaustiva motivazione resa nel provvedimento impugnato, ha formulato censure generiche che non si confrontano con le argomentazioni rese nel provvedimento impugnato. Deve in primis rilevarsi che la stessa difesa non dimostra adeguatamente l'effettiva coincidenza dei compendi sequestrati, essendosi limitata ad allegare diversi provvedimenti di sequestro non definitivi, emessi nei confronti di persone fisiche, alcuni dei quali già annullati in sede di riesame o di ricorso dinanzi a questa Corte.

L'unico dato pacifico - irrilevante ai fini della proposta censura - è che sono state emesse nel medesimo procedimento distinte misure cautelari reali per condotte eterogenee, aventi come destinatari soggetti con distinta personalità giuridica e, dunque, con autonoma responsabilità. Deve al riguardo osservarsi che il principio del ne bis in idem, sancito nell'ordinamento processuale dall'art. 649 cod. proc. pen., si riferisce alla duplicazione di procedimenti per uno stesso fatto nei confronti di uno stesso soggetto e non anche alla duplicazione di procedimenti di sequestro o confisca di uno stesso bene in relazione a fatti diversi o nei confronti di soggetti diversi.

Risulta, anzi, del tutto fisiologico che uno stesso bene possa essere sottoposto a sequestro o a confisca in distinti procedimenti, perché le esigenze cautelari o sanzionatorie possono trovare autonoma espressione nell'ambito di ciascuno di essi.

2. Il tribunale dopo avere evidenziato la gravità indiziaria in ordine all'ipotesi di reato concernenti la truffa in danno dell'Azienda ospedaliera di Cosenza ha ribadito che le condotte fraudolente sono state poste in essere nell'esclusivo vantaggio della società cooperativa e hanno consentito di lucrare un illecito profitto; ha sottolineato che il sequestro preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 53 decreto legislativo 231/2001 risulta adottato per un diverso titolo rispetto quello già disposto dal tribunale del riesame che, peraltro, risulta essere stato annullato da questa Corte di cassazione; ha, poi, motivatamente escluso che il contratto di garanzia bancaria a prima richiesta stipulato dalla società cooperativa con il Monte dei Paschi di Siena per un valore corrispondente al profitto del reato e correlativo danno per la parte civile possa essere ritenuto equipollente rispetto al sequestro preventivo.

Comunque l'eventuale coesistenza di due titoli cautelari non implicherebbe una duplicazione dell'importo, ma soltanto la circostanza che sulla medesima somma verrebbero a gravare due distinti provvedimenti di sequestro. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e si limita a lamentare la pluralità di provvedimenti di sequestro, senza considerare che, come già anticipato, alcune misure sono già state annullate e comunque sono state emesse sulla base di diversi presupposti di legge.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente nella persona del legale rappresentante della società al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Dani