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Sentenza — n. 1721/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1721/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1721/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 18/11/2019, la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato (applicando la diminuente per il rito abbreviato, richiesto dal ricorrente dopo la contestazione suppletiva dell'aggravante ed illegittimamente negato dal primo giudice, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale de La Spezia, in data 16/01/2019, nei confronti di RAMMAH Haitann, in relazione ai delitti di rapina aggravata e lesioni aggravate a lui ascritti in concorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1721/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per ciò che riguarda il primo motivo, è anzitutto qui opportuno ricorsare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità» (Sez. 7, ord. n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617).

Parole chiave

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circostanza attenuante favoreggiamento aggravamento della pena infrazione privilegiata altri reati commisurazione della pena per rapina
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: RAMMAH Haitam, nato in Tunisia il 01/03/1986 avverso la sentenza emessa il 18/11/2019 dalla Corte d'Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/11/2019, la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato (applicando la diminuente per il rito abbreviato, richiesto dal ricorrente dopo la contestazione suppletiva dell'aggravante ed illegittimamente negato dal primo giudice, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale de La Spezia, in data 16/01/2019, nei confronti di RAMMAH Haitann, in relazione ai delitti di rapina aggravata e lesioni aggravate a lui ascritti in concorso.

2. Ricorre per cassazione il RAMMAH, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto in termini di rapina impropria. Si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l'azione criminosa era priva dei necessari requisiti di unitarietà, evidenziando al riguardo che l'altro imputato ULIVI, coautore della violenza asseritamente costitutiva della rapina, era stato condannato per favoreggiamento. 2.2. Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, formulata in appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per ciò che riguarda il primo motivo, è anzitutto qui opportuno ricorsare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità» (Sez. 7, ord. n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617).

Ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia fatto buon governo di tali principi, avendo valorizzato l'immediato inseguimento dei malviventi visti entrare in un portone, l'arrivo della Polizia dopo pochi minuti, l'intervento effettuato mentre gli autori della sottrazione della borsa tentaNno di scappare dopo averla lanciata dalla tromba delle scale, la violenta resistenza posta in essere dal RAMMAH (che nel suo tentativo di darsi alla fuga era stato coadiuvato dal padre della sua ragazza, che prima aveva inveito dalla finestra, poi era sceso a strattonare gli operanti impegnati ad evitare che il RAMMAH riuscisse nel proprio intento).

3. In relazione alla residua censura, viene in rilievo l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi» (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057). Tale insegnamento appare applicabile nella fattispecie in esame in cui - a fronte di un motivo di appello che aveva trattato in modo indistinto il profilo delle attenuanti generiche e quello della misura della pena (cfr. il terzo motivo di appello) - la Corte territoriale ha respinto le doglianze in punto di trattamento 2 sanzionatorio, evidenziando che la pena base si era attestata nei minimi edittali e che l'aumento per la continuazione era ritenuto "del tutto mite, considerata la violenza commessa nei confronti di due pubblici ufficiali e le lesioni conseguenti" (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18 novembre 2021 Il Consigli tensore Il Presi