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Sentenza — n. 1708/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1708/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1708/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano emessa 1'8 maggio del 2018, confermava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione di due assegni bancari di illecita provenienza.2. Ricorre per cassazione Ruscillo Marco deducendo:

Regesto Legislator

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art. 197-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 1708/2022 — snpen · Corte di Cassazione: violazione di legge per avere la Corte fondato la pronuncia di condanna sulle dichiarazioni rese da Ciccanti Gianluca, chiamato a deporre ex art. 197-bis cod. proc. pen., senza tenere conto della assenza di riscontri esterni, non rinvenibili nelle dichiarazioni de relato del teste Besana e del teste Cupino.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte testimone a carico prove complementari attendibilità dei testimoni prova di pagamento complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 197-bis cod. proc. pen
violazione di legge per avere la Corte fondato la pronuncia di condanna sulle dichiarazioni rese da Ciccanti Gianluca, chiamato a deporre ex art. 197-bis cod. proc. pen., senza tenere conto della assenza di riscontri esterni, non rinvenibili nelle dichiarazioni de relato del teste Besana e del teste Cupino.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Ruscillo Marco, nato a Milano il 07/12/1973, avverso la sentenza del 15/11/2019 della Corte di Appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Ruscillo Marco, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano emessa 1'8 maggio del 2018, confermava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione di due assegni bancari di illecita provenienza.2. Ricorre per cassazione Ruscillo Marco deducendo:

1) violazione di legge per avere la Corte fondato la pronuncia di condanna sulle dichiarazioni rese da Ciccanti Gianluca, chiamato a deporre ex art. 197-bis cod. proc. pen., senza tenere conto della assenza di riscontri esterni, non rinvenibili nelle dichiarazioni de relato del teste Besana e del teste Cupino.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo la sentenza impugnata, le dichiarazioni del testimone assistito Ciccanti Gianluca, escusso ex art. 197-bis cod. proc. pen., avevano ricevuto riscontro esterno da quanto dichiarato dai testi Besana e Cupido. La circostanza che tali testi abbiano riferito de relato non vizia il ragionamento seguito dalla Corte, che li ha ritenuti autonomi tra loro ed attendibili tenuto conto del fatto, sul quale il ricorso sorvola, che essi avevano ricevuto le confidenze del Ciccanti in epoca non sospetta. Le argomentazioni contenute in ricorso in ordine alla inattendibilità di tali testi risultano relegate al merito e generiche.

Non risulta, pertanto, conforme al vero sostenere che le dichiarazioni di Ciccanti Gianluca non abbiano avuto riscontro esterno, tali essendo le dichiarazioni de relato dei testi citati. Sul punto, è sempre valida l'affermazione giurisprudenziale secondo cui, in tema di valutazione delle dichiarazioni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., i riscontri esterni, non predeterminati nella specie e qualità, possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e natura, tratti sia da dati obiettivi, quali fatti e documenti, sia da dichiarazioni di altri soggetti, purché siano idonei a convalidare "aliunde" l'attendibilità dell'accusa, tenuto anche presente, comunque, che oggetto della valutazione di attendibilità da riscontrare è la complessiva dichiarazione concernente un determinato episodio criminoso, nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante (Sez. 1, n. 6784 del 01/04/1992, Bruno, Rv. 190535).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 29.10.2021. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga / DEPOSITATO