Sentenza — n. 1694/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CARACCIO ALESSANDRO nato a NARDO' il 23/10/1983 NEGRO ALESSANDRO nato a MAGLIE il 20/03/1990 STORINO PASQUALE nato a NARDO' il 09/05/1978 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.RITENUTO IN FATTO 1. Caraccio Alessandro, Negro Alessandro e Storino Pasquale, con distinti ricorsi per cassazione, impugnano la sentenza della Corte di appello di Lecce del 14/10/2020 che ha confermato la condanna inflitta agli imputati dal Tribunale Lecce in ordine al reato di tentata rapina impropria in concorso. 1.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 116 cod. pen, art. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1694/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso degli imputati Negro e Storino è, invece, fondato nei termini di seguito esposti con riferimento al concorso anomalo ex art 116 cod. pen. Al riguardo, giova premettere che "in tema di concorso di persone nel reato, sussiste la responsabilità a titolo di concorso anomalo qualora l'evento ulteriore, non sia stato dall'agente considerato, sebbene prevedibile in concreto, né voluto neppure nella forma del dolo indiretto, ma sia comunque l'esito della fase esecutiva conseguente all'accordo criminoso concordato insieme all'autore materiale; ricorre, invece, l'ipotesi del concorso ex art. 110 cod. pen., ove l'agente abbia effettivamente previsto l'evento o comunque accettato il rischio del suo verificarsi" (Sez. 1, n. 33882 dell'11/3/2021, Scarfone; cfr.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CARACCIO ALESSANDRO nato a NARDO' il 23/10/1983 NEGRO ALESSANDRO nato a MAGLIE il 20/03/1990 STORINO PASQUALE nato a NARDO' il 09/05/1978 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.RITENUTO IN FATTO 1. Caraccio Alessandro, Negro Alessandro e Storino Pasquale, con distinti ricorsi per cassazione, impugnano la sentenza della Corte di appello di Lecce del 14/10/2020 che ha confermato la condanna inflitta agli imputati dal Tribunale Lecce in ordine al reato di tentata rapina impropria in concorso. 1.1.
Con il primo motivo - comune a tutti gli imputati e che investe la configurabilità del delitto di tentata rapina impropria - deducono l'errata applicazione delle disposizioni in tema di valutazione della prova, anche a seguito di travisamento del dichiarato testimoniale della p.o. In particolare, posto che i ricorrenti erano sopraggiunti sul fondo contemporaneamente con la p.o., agli stessi non poteva essere ascritta l'attività di accantonamento dei beni di quest'ultima al fine di sottrarli furtivamente, trattandosi, in realtà, di operazione che era avvenuta nei giorni precedenti ad opera di terzi.
Inoltre, andava escluso l'uso consapevole della violenza per assicurarsi l'impunità, in quanto la strada che l'autocarro doveva percorrere per uscire dal fondo era obbligata ed essendosi trova la strada sbarrata dall'auto della p.o., il ribaltamento del mezzo e il rischio di travolgimento della p.o. era stato unicamente dovuto ad una sbandata stante la presenza di una profonda fossa di cui il guidatore non si era accorto. Trattandosi di una manovra involontariamente pericolosa, certamente non preventivabile dal conducente, difettava l'elemento soggettivo tale da integrare la tentata rapina impropria. 1.2.
I ricorrenti Negro e Storino deducono, altresì, la violazione ed erronea applicazione dell'art. 116 cod. pen. L'evento rapina (diverso e più grave), stante la brusca ed involontaria manovra commessa dal Carraccio, si era presentato alla mente dei ricorrenti (concorrenti nel furto) come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili. Inoltre, pur riconoscendo il concorso anomalo, la Corte di merito non aveva apportato alcuna diminuzione della pena, né di ciò aveva dato atto nel dispositivo, avendo "confermato" la sentenza di primo grado che, invece, aveva ritenuto a loro carico il concorso cd. ordinario. 1.3.
Con requisitoria in data 8/10/2021, il P.G. presso questa Corte ha concluso per la fondatezza del ricorso degli imputati Negro e Storino con riguardo alle censure sollevate in ordine al concorso anomalo e per l'inammissibilità del ricorso del coimputato Caraccio.CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso di Caraccio Alessandro ed i motivi dei ricorsi dei coimputati Negro e Storino in punto di sussistenza del delitto di tentata rapina impropria sono inammissibili. 2.1. Nessun travisamento della prova è ravvisabile nelle sentenze di merito che hanno anzitutto ricavato la condotta "base" del tentato furto (poi sfociato in rapina impropria) dal comportamento tenuto dagli imputati, univocamente volto, per le circostanze di tempo e di luogo, ad impossessarsi del materiale ferroso che già si trovava sul terreno della p.o.
A ciò si è giunti valorizzando precisi elementi di fatto del tutto coerenti e convergenti: i ricorrenti entravano con un camion furtivamente in un fondo di proprietà altrui e si dirigevano ove si trovava il materiale ferroso preso di mira che era stato ivi accatastato. Inoltre, trattandosi di materiale ingente e pesante, ivi si recavano con un mezzo idoneo a trasportarlo (un camion per l'appunto) e in un numero di persone (pari a tre) necessario per caricarlo sul mezzo, non riuscendo nell'intento criminoso per fatti esterni alla loro volontà, essendo stati sorpresi dal proprietario che allertava le forze dell'ordine.
La circostanza, dunque, che i beni non fossero stati in precedenza ivi accantonati dagli imputati, bensì da altri che si erano resi autori di pregresse furtive sottrazioni sempre ai danni del proprietario del fondo, non assume alcun rilievo ai fini dell'esclusione del tentato furto, posto che l'affermazione di responsabilità poggia su precise circostanze di fatto ai medesimi imputati causalmente e soggettivamente ascrivibili e idonee ad integrate la condotta punibile, seppur in termini di delitto tentato. 2.2. Correttamente, poi, il giudice del merito ha ricavato la violenza idonea ad integrare la rapina impropria dalla manovra spericolata commessa dal Carraccio, chiaramente volta ad assicurarsi l'impunità.
Nel caso in esame, la violenza non è consistita tanto nello sbandamento che ha determinato il ribaltamento del camion che ha rischiato poi di finire contro la p.o., quanto, piuttosto, nell'aver proceduto nella marcia malgrado la fisica opposizione della persona offesa, che, avendo posizionato la sua autovettura a mò di ostacolo sulla strada carrabile, cercava di impedire agli imputati di allontanarsi nell'attesa dell'arrivo della Polizia. Il Carraccio, infatti, anziché arrestare la marcia alla vista della p.o. che bloccava la strada, allorché apprendeva che erano state chiamate le forze dell'ordine, ha consapevolmente avviato il veicolo, adottando le manovre necessarie per assicurarsi l'impunità, dirigendosi verso quella parte della strada non carrabile che gli avrebbe consentito di guadagnare una via di fuga.
Di conseguenza, con tale agire, si è assunto il rischio delle conseguenze di tale condotta e, dunque, che il veicolo, stante le condizioni dei luoghi, potesse sbandare e finire contro la p.o., evento non verificatosi esclusivamente per la prontezza di riflessi di quest'ultima che si gettava di lato. La conclusione alla quale è pervenuto il giudice del merito nella ricostruzione del fatto risulta, quindi, coerente con la sequenza degli eventi secondo Vid quoad plerunque accidit, sottraendosi, pertanto, ai vizi di legittimità denunziati. Il dedotto travisamento, per come osservato dal P.G. nella requisitoria, finisce per risolversi piuttosto in un tentativo di diversa ed incongrua lettura delle dichiarazioni della p.o., non consentite in questa sede.
3. Il ricorso degli imputati Negro e Storino è, invece, fondato nei termini di seguito esposti con riferimento al concorso anomalo ex art 116 cod. pen. Al riguardo, giova premettere che "in tema di concorso di persone nel reato, sussiste la responsabilità a titolo di concorso anomalo qualora l'evento ulteriore, non sia stato dall'agente considerato, sebbene prevedibile in concreto, né voluto neppure nella forma del dolo indiretto, ma sia comunque l'esito della fase esecutiva conseguente all'accordo criminoso concordato insieme all'autore materiale; ricorre, invece, l'ipotesi del concorso ex art. 110 cod. pen., ove l'agente abbia effettivamente previsto l'evento o comunque accettato il rischio del suo verificarsi" (Sez. 1, n. 33882 dell'11/3/2021, Scarfone; cfr.
Sez. 2, n. 49443 del 3/8/2018, Jamarishvili; Sez. 2, n. 45446 del 6/10/2016, Di Pasquale). E se nella specie, alla stregua delle argomentazioni e dei principi che precedono, si rivela l'inconsistenza delle argomentazioni del Negro e dello Storino volte ad escludere qualsiasi forma di concorso di persone nel reato, anche anomalo, deve però considerarsi quanto segue, condividendosi sul punto i rilievi espressi alla sentenza impugnata dal P.G. nella requisitoria scritta. A fronte della sentenza di primo grado che ricostruiva la responsabilità dei medesimi in termini di concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., sostenendo l'apporto della presenza dei coimputati Negro e Storino anche nella fase esecutiva della manovra di fuga, in ragione del comune interesse a realizzarla, e la spiegata efficacia di rafforzamento della determinazione del Caraccio pure in tale passaggio esecutivo, la Corte di appello riconosce invece poi, in termini del tutto espliciti seppur sintetici, trattarsi nella specie di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., solo che, come sottolineato dai ricorrenti, non ne trae poi le conseguenze, nulla risultandone in dispositivo in termini di riconoscimento del concorso ex art. 116 cod. pen. e di trattamento sanzionatorio.
Va, pertanto, annullata con rinvio la sentenza impugnata quanto al Negro ed allo Storino, limitatamente al concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., con declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza nel resto dei ricorsi i cui motivi, come si è in premessa evidenziato, sono comuni a quello del coimputato Caraccio in tema di illiceità della condotta posta in essere e della sua riconducibilità del delitto di tentata rapina impropria.
4. All'inammissibilità del ricorso del Caraccio consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di Caracciolo Alessandro che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Negro Alessandro e Storino Pasquale con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Così deciso il 26