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Ordinanza — n. 1022/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1022/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1022/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sulle impugnazioni proposte dal PG presso la Corte di Appello di Milano e da Franza Patrizia, nata a Milano il 14.9.1961, parte civile nel procedimento a carico di Possagno Giacomino, nato ad Arcade il 5.5.1943, Possagno Sabrina, nata a Milano il 28.6.1974, Possagno Simonetta, nata a Milano il giorno 23.11.1967, contro la sentenza del Tribunale di Milano del 21.2.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e le impugnazioni; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il giudizio. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 21.2.2020, resa in sede predibattimentale, il Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giacomino, Sabrina e Simonetta Possagno in relazione ai fatti di truffa in danno di Patrizia Franza loro ascritti per non essere gli stessi più previsti dalla legge come reato;

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 585 cod. proc. pen, art. 469 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1022/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Corigliano, Rv. 278224; Sez. 1, Sentenza n. 48124 del 03/12/2008, PG in proc. Piscitello, Rv. 242486; Sez. 1, Sentenza n. 25121 del 15/04/2003, Morrone, Rv. 224695).

Parole chiave

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accuse di truffa inchiesta per falsità atti licenziamento immediato per truffa falsificazione di valori di bollo ufficiali conseguimento fraudolento di una prestazione frode fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
avverso la sentenza suindicata avevano proposto appello il PG e la parte civile costituita Patrizia Franza articolando varie censure; 2.1 il PG di Milano aveva dedotto violazione o errata interpretazione dell'art. 640 cod.
art. 129 cod. proc. pen
6.2 D Tribunale, prima ancora di procedere alla dichiarazione di apertura del dibattimento, aveva invitato le parti a discutere sulla imputazione e, all'esito, ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 585 cod. proc. pen
pen.: rileva, infatti, che l'atto di impugnazione è stato depositato oltre il termine perentorio di cui all'art. 585 cod. proc. pen.
art. 469 cod. proc. pen
affinché chiarissero «se la sentenza di proscioglimento "nel merito", pronunziata dopo la regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sulle impugnazioni proposte dal PG presso la Corte di Appello di Milano e da Franza Patrizia, nata a Milano il 14.9.1961, parte civile nel procedimento a carico di Possagno Giacomino, nato ad Arcade il 5.5.1943, Possagno Sabrina, nata a Milano il 28.6.1974, Possagno Simonetta, nata a Milano il giorno 23.11.1967, contro la sentenza del Tribunale di Milano del 21.2.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e le impugnazioni; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il giudizio. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 21.2.2020, resa in sede predibattimentale, il Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giacomino, Sabrina e Simonetta Possagno in relazione ai fatti di truffa in danno di Patrizia Franza loro ascritti per non essere gli stessi più previsti dalla legge come reato;

2. avverso la sentenza suindicata avevano proposto appello il PG e la parte civile costituita Patrizia Franza articolando varie censure; 2.1 il PG di Milano aveva dedotto violazione o errata interpretazione dell'art. 640 cod. pen.: aveva rilevato in primo luogo l'erroneità della sentenza impugnata laddove era stata esclusa la ravvisabilità di artifizi o raggiri a suo avviso invece identificabili proprio nella falsità dei cedolini consegnati alla Franza che, in tal modo, aveva accettato le trattenute sullo stipendio non seguite dal loro versamento in favore dei creditori; aveva richiamato la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla natura non necessariamente negoziale della condotta della persona offesa nel delitto di truffa e che può risolversi anche nella mera tolleranza dell'altrui comportamento produttivo di un pregiudizio patrimoniale nei suoi confronti; 2.2 con atto del 29.3.2021 il PG aveva chiesto che l'atto di appello proposto dal suo ufficio in data 10.3.2020 fosse convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza non appellabile in quanto pronunciata in sede predibattinnentale; 2.3 in data 6.3.2020 aveva proposto appello anche la parte civile Patrizia Franza deducendo a sua volta: 2.3.1 erronea valutazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto descritto nel capo di imputazione in relazione agli elementi costitutivi del delitto di truffa: aveva rilevato come la imputazione avesse puntualmente e compiutamente descritto gli artifizi e raggiri consistiti nella falsificazione delle buste paga in modo tale da indurla a credere che le trattenute operate sul suo stipendio fossero state versate ai terzi creditori; aveva sottolineato che le buste paga ideologicamente false vengono trasmesse anche all'INPS ed all'Agenzia delle Entrate con conseguente autonoma rilevanza penale di tale condotta quanto alla cui idoneità decettiva aveva a sua volta richiamato la giurisprudenza di questa Corte; 2.3.2 sussunzione dei fatti descritti nella imputazione sotto ulteriori fattispecie di reato diverse da quelle esaminate dal giudice e qualificate dalla Procura: aveva rilevato l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice nel ritenere insussistenti gli elementi costitutivi del delitto di truffa come di quello di appropriazione indebita non potendosi inoltre escludere la riconducibilità di tali condotte in altre fattispecie di reato quali la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero il falso ideologico documentale;

4. in data 8.9.2021 il difensore di Giacomino, Sabrina e Simonetta Possagno ha depositato una memoria difensiva con cui ha insistito sulla inammissibilità delle impugnazioni proposte dalla parte civile come dal PG: in particolare segnala: 4.1.1 l'inammissibilità dell'impugnazione della parte civile per difetto di interesse: sottolinea come la sentenza fosse stata emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. dopo la costituzione della parti ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: ne consegue, secondo la difesa degli imputati, il difetto di interesse della parte civile atteso che la decisione resa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., diversamente da quella adottata all'esito del dibattimento, non produce alcun effetto nel giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento del danno; 4.1.2 l'inammissibilità dell'impugnazione del PG per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 585 comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: rileva, infatti, che l'atto di impugnazione è stato depositato oltre il termine perentorio di cui all'art. 585 cod. proc. pen. che, nel caso di specie, era quello di quindici giorni spirato il 7.3.2020 mentre l'appello del PG era stato depositato l'appello il giorno 10.3.2020; 4.2 l'infondatezza delle impugnazioni proposte dalla PC e dal PG: segnala che, in ogni caso, la vicenda ha una rilevanza meramente civilistica; segnala la erroneità delle affermazioni degli impugnanti in merito alla falsificazione delle buste paga ed alla idoneità decettiva di tale condotta dal momento che sia la cessione del quinto che il pignoramento del quinto dello stipendio non avevano comportato in alcun modo una condotta attiva del datore di lavoro sulla determinazione della sua dipendente mancando perciò ogni possibile nesso tra la decisione di costei, concretizzantesi in un atto di disposizione patrimoniale, e la condotta in ipotesi decettiva.

5. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la restituzione degli atti al Tribunale di Milano per la celebrazione del giudizio di primo grado: rileva, infatti, come la condotta descritta nella imputazione fosse in realtà idonea ad integrare il delitto di truffa avendo il datore di lavoro usato artifizi e raggiri consistiti nelle falsa indicazione contenuta nei cedolini paga finalizzata a indurre in errore la dipendente circa l'avvenuto, ma in realtà non eseguito, adempimento della cessione del quinto dello stipendio, con conseguente ingiusto profitto, con altrui danno. 6.1 Giacomino, Sabrina e Simonetta Possagno erano imputati del delitto di truffa aggravata (ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen.) in concorso perché:

Giaconnino Possagno quale amministratore, Sabrina Possagno quale procuratrice e responsabile del personale, Simonetta Possagno quale procuratrice della Simind Officine srl, avrebbero usato artifizi e raggiri consistiti nell'accettare di adempiere a due contratti di finanziamento stipulati dalla dipendente Franza Patrizia con le società finanziarie Ital Credit e Unicredit con la formula della cessione del quinto dello stipendio rispettivamente per Euro 400 e per Euro 416; nel pignorare, quale datore di lavoro di Franza Patrizia, in favore del Condominio di V.le Campania n. 46, la somma mensile di Euro 398,13 in conseguenza di un procedimento esecutivo dovuto alla morosità della Franza nei confronti del Condominio stesso; nel far figurare le suddette trattenute operate nelle buste paga mensili della dipendente in favore dei creditori, inducendo tuttavia in errore Franza Patrizia che, per l'effetto, si determinava a ritenersi in regola con i pagamenti dovuti ma avendo omesso di versare, trattenendo fraudolentemente la somma complessiva di Euro 41.126,03, conseguendo in tal modo l'ingiusto profitto con pari danno per la p.o. risultata esposta per tale somma di danaro con i creditori. 6.2 D Tribunale, prima ancora di procedere alla dichiarazione di apertura del dibattimento, aveva invitato le parti a discutere sulla imputazione e, all'esito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati ritenendo che nella condotta descritta nella imputazione non potessero essere ravvisati né gli estremi del delitto di truffa né, per altro verso, quelli del delitto di appropriazione indebita. 6.3 Sia il PM che la costituita parte civile avevano proposto appello ma, con atto del 29.3.2021, il PG aveva chiesto alla Corte di ritenere gli atti di impugnazione come ricorsi per cassazione invocando l'orientamento secondo cui la sentenza di assoluzione nel merito pronunciata in pubblica udienza, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha natura predibattimentale e, pertanto, è inappellabile, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 1571 del 11/11/2020, P., Rv. 280339;

Sez. 5, Sentenza n. 19517 del 15/04/2016, P.C. in proc. Zennaro, Rv. 267241; Sez. 6, Sentenza n. 28151 del 24/06/2014, PM in proc. Martinetti, Rv. 261749; Sez. 2, Sentenza n. 8667 del 07/02/2012, Raciti, Rv. 252481). Quest'orientamento si era contrapposto a quello, più risalente, ma ribadito anche di recente, secondo cui la sentenza di proscioglimento per evidente causa d'innocenza ex art. 129 cod. proc. pen., emessa dopo la verifica della costituzione delle parti con dichiarazione di contumacia e dopo aver raccolto le conclusioni delle stesse in ordine alla ricorrenza della causa di non punibilità, non può essere qualificata come sentenza predibattinnentale, trattandosi a tutti gli effetti di sentenza dibattimentale, come tale appellabile e non solo ricorribile per cassazione (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 673 del 23/10/2019, PG in proc.

Corigliano, Rv. 278224; Sez. 1, Sentenza n. 48124 del 03/12/2008, PG in proc. Piscitello, Rv. 242486; Sez. 1, Sentenza n. 25121 del 15/04/2003, Morrone, Rv. 224695).

7. Il contrasto è stato segnalato dalla VI Sezione che, con ordinanza 15922/2021, aveva rimesso il ricorso alle SS.UU. affinché chiarissero «se la sentenza di proscioglimento "nel merito", pronunziata dopo la regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. e se, di conseguenza, essa sia inappellabile». Le SS.UU. sono come è noto intervenute con la sentenza del 28.10.2021, di cui al momento è disponibile la informazione provvisoria tuttavia del tutto esaustiva nel senso della adesione al secondo degli orientamenti di cui si è dato conto avendo le SS.UU. affermato che la sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è pertanto appellabile nei limiti indicati dalla legge.

8. Ritenute perciò le impugnazioni come appelli, gli atti vanno rimessi alla Corte di Appello di Milano per la decisione.

P.Q.M.

convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appe