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Sentenza — n. 1012/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1012/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1012/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 27.5.2021 il Tribunale di Fermo, in via preliminare rispetto alla dichiarazione di apertura del dibattimento, ritenuta la assenza di elementi in grado di giustificare un proscioglimento di merito ai sensi dell'art.129 comma 2 cod. proc. pen., aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Christian Fioretti in ordine al delitto di ricettazione a lui ascritto in quanto estinto per intervenuta prescrizione;

Regesto Legislator

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art. 161 comma 2 cod. pen, art. 157 cod. pen; Sentenza — n. 1012/2022 — snpen · Corte di Cassazione: il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che, come convenuto dallo stesso ricorrente, l'ultimo atto interruttivo, ovvero la citazione diretta a giudizio, è datato 8.5.2013 con conseguente maturazione del termine di otto anni a decorrere da quella data a quella della sentenza qui impugnata.

Parole chiave

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interruzione della prescrizione restituzione del termine scaduto ritardo ingiustificato dell'azione penale termini di ricorso computo dei termini termine di perenzione

Disposizioni normative citate

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art. 161 comma 2 cod. pen
277853 in cui la Corte, a tal proposito, ha precisato che il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo previsto dall'art. 161, comma secondo, cod.
art. 157 cod. pen
pen., soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen.; conf., tra le tante, Sez.
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Testo completo

EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto dal PG di Ancona nel procedimento a carico di Fioretti Christian, nato a Jesi 1'11.5.1987, contro la sentenza del Tribunale di Fermo del 27.5.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27.5.2021 il Tribunale di Fermo, in via preliminare rispetto alla dichiarazione di apertura del dibattimento, ritenuta la assenza di elementi in grado di giustificare un proscioglimento di merito ai sensi dell'art.129 comma 2 cod. proc. pen., aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Christian Fioretti in ordine al delitto di ricettazione a lui ascritto in quanto estinto per intervenuta prescrizione;

2. ricorre per cassazione il PG di Ancona lamentando violazione di legge con riguardo agli artt. 648, 157, 160 e 161 cod. pen.: rileva, infatti, che il Tribunale, pur avendo esattamente individuato in otto anni il termine massimo di prescrizione, ha errato nel non considerare l'effetto degli atti interruttivi quali, nel caso di specie, il decreto di citazione diretta a giudizio che imponeva di aggiungere a quel termine ulteriori anni due corrispondenti a 1/4 della pena detentiva massima; segnala, perciò, che il termine massimo di prescrizione calcolato ai sensi dell'art. 161 comma 2 cod. pen. scadrà soltanto il giorno 28.3.2022;

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che, come convenuto dallo stesso ricorrente, l'ultimo atto interruttivo, ovvero la citazione diretta a giudizio, è datato 8.5.2013 con conseguente maturazione del termine di otto anni a decorrere da quella data a quella della sentenza qui impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Dalla stessa ricostruzione della cadenza procedimentale operata nel ricorso risulta che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione è stata la citazione diretta a giudizio che è datata 8.5.2013 ragion per cui, alla data del 27.5.2021, erano decorsi gli otto anni corrispondenti al massimo della pena detentiva prevista per il delitto di ricettazione. È vero, infatti, che il corso della prescrizione era stato interrotto ma è anche ma è anche vero che dalla della interruzione erano decorsi gli otto anni utili a determinare la prescrizione cd "intermedia" (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 51475 del 04/10/2019, G., Rv. 277853 in cui la Corte, a tal proposito, ha precisato che il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo previsto dall'art. 161, comma secondo, cod. pen., soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen.; conf., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 20654 del 23/04/2014, Ndiaye, Rv. 259583;

Sez. 5, Sentenza n. 1018 del 03/12/1999, Mazzara Bologna, Rv. 215571; Sez. 6, Sentenza n. 4704 del 23/03/1998, Mendolaro, Rv. 211065). È altrettanto pacifico, inoltre, che, ai fini dell'effetto interruttivo, non rilevi la data della notifica del decreto di citazione a giudizio ma quella della adozione del provvedimento (cfr., così, ad esempio, Sez. 5 - , Sentenza n. 25033 del 15/07/2020, PG c/ Bruni Vittoria, Rv. 279405; Sez. 1, Sentenza n. 13554 del 26/02/2009, PG in proc. Mihaiu, Rv. 243137; Sez. 5, Sentenza n. 1542 del 06/04/1999, PG in proc.

Maltoni ed altri, Rv. 213406) che, nel caso di specie, è datato 8.5.2013 con la conseguenza per cui, alla data della sentenza impugnata, gli otto anni erano ormai decorsi.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 16.11.2021 Il Consigliere este9sore Il Pres