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Sentenza — n. 999/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded ground regarding sentencing continuation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 999/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground raised was manifestly unfounded. The appellant argued that the appellate court failed to distinctly indicate sentencing increases for satellite crimes and excessively increased the total detention sentence. The court rejected this, noting the increase was minimal and that the first-instance judge's lack of specific detail did not violate the prohibition of reformatio in peius given the low penalty range.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the ground is manifestly unfounded, particularly when the alleged violation of the prohibition of reformatio in peius is not supported by the facts or law.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded ground reformatio in peius sentencing continuation procedural penalty recidiva nell'infrazione riduzione della multa altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1 cod. proc. pen.
Premesso che il ricorrente non ha neppure indicato da quale vizio, fra quelli tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità dell'impugnazione, segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n.
Legge 18 dicembre 2020, n. 176
137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n.
Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n.
Legge 16 settembre 2021, n. 126
105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
art. 133 cod. pen
Secondo il diritto vivente, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dell'impugnazione, segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017
con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015
271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013
265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013
256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv.
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020
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Testo completo

A KOTr,IA.ZiONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: ELSAYED ABDELGHAFAR ELSAYED HOUSSIN IBRA nato in EGITTO il 01/09/1988 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE DI APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 24 gennaio 2020 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del primo giudice, dichiarava Abdelghafar Elsayed colpevole di due reati di riciclaggio e di tre reati di ricettazione, aventi ad oggetto autovetture, ma lo assolveva dagli altri delitti per i quali era stato condannato dal G.i.p. del Tribunale di Monza, rideterminando la pena in un anno, dieci mesi di reclusione e 800,00 euro di multa.

2. Ha proposto ricorso Abdelghafar Elsayed, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata: la Corte di appello, così come il primo giudice, non ha indicato in modo distinto i singoli aumenti di pena operati per i quattro reati satellite per i quali è stata confermata la condanna e ha determinato in modo eccessivo, rispetto a quello stabilito in primo grado, l'aumento a titolo di continuazione della pena detentiva.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.

5. Premesso che il ricorrente non ha neppure indicato da quale vizio, fra quelli tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., sarebbe affetta la sentenza impugnata, osserva il Collegio che l'aumento a titolo di continuazione per altri quattro delitti (un riciclaggio e tre ricettazioni), prima della riduzione per il rito, è stato determinato, quanto alla pena detentiva, in un solo mese di reclusione. Poiché il primo giudice, per una serie di altri numerosi delitti di riciclaggio e ricettazione, aveva determinato detto aumento in quattro mesi di reclusione, senza alcuna specificazione, non può dirsi violato il divieto di reformatio in peius, considerato soprattutto che la condanna è stata confermata anche per un altro reato di riciclaggio.

Secondo il diritto vivente, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, da ultimo, Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione). Il principio risulta pertinente anche quando si tratti di quantificare gli aumenti di pena a titolo di continuazione fra i reati, determinati nel caso di specie in misura molto contenuta, se si considerano i limiti edittali previsti dagli artt. 648 e 648 bis del codice penale.

6. Alla inammissibilità dell'impugnazione, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 novembre 2021. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere es