Sentenza — n. 992/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAviolazione del ne bis in idem e vizi di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il capo A) della rubrica accusatoria, per essere state poste a fondamento della responsabilità intercettazioni ambientali e captazioni già valutate in un altro procedimento penale, concluso con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 74 D.P.R. n. 309/1990, art. 616 c.p; Sentenza — n. 992/2022 — snpen · Corte di Cassazione: violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., non essendovi stato alcun richiamo alla mafia e non essendovi state condotte evocative del metodo mafioso.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da SCANZANO MICHELE, nato a San Nicandro Garganico il 23 novembre 1967 GIOVANDITTO GENNARO, nato a San Severo il 15 maggio 1974 avverso la sentenza emessa il 17 ottobre 2019 dalla Corte d'appello di Bari Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 25 novembre 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale in persona di Paola Mastroberardino, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 ottobre 2019 la Corte d'appello di Bari, in riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia, riconosciuta la continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quelli oggetto di sentenze emesse nei confronti di SCANZANO MICHELE e GIOVANDITTO GENNARO, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la pronuncia impugnata. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di SCANZANO MICHELE ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alle richieste difensive di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991 e della recidiva nonché di concessione delle attenuanti generiche. Il difensore di GIOVANDITTO GENNARO ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione del ne bis in idem e vizi di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il capo A) della rubrica accusatoria, per essere state poste a fondamento della responsabilità intercettazioni ambientali e captazioni già valutate in un altro procedimento penale, concluso con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990;
2) violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte d'appello spiegato le ragioni concrete per cui l'imputato dovesse ritenersi concorrente morale nel reato di cui al capo A) dell'editto accusatorio;
3) violazione di legge con riguardo al reato di cui al capo B), non essendo provata, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, la responsabilità dell'imputato;
4) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo D), fondata sulle dichiarazioni di Sticozzi Francesco, invero inutilizzabili, dovendosi quest'ultimo ritenere concorrente nel reato di cui all'art. 55 d.lgs n. 231/2007;
5) violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., non essendovi stato alcun richiamo alla mafia e non essendovi state condotte evocative del metodo mafioso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili. Dalla sentenza impugnata risulta che all'udienza del 17 ottobre 2019 "Giovanditto Gennaro personalmente e il difensore di Scanzano Michele, munito di procura speciale, operata previamente la rinuncia ai motivi concernenti la responsabilità, avanzavano richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli già giudicati con due sentenze irrevocabili (sentenza 15.6.2012 della Corte d'appello di Bari per lo Scanzano e sentenza 15.7.2010 della Corte d'assise d'appello di Bari per il Giovanditto), dichiarando di insistere unicamente su detta richiesta".
E' evidente, quindi, che i ricorrenti, insistendo unicamente sulla richiesta di applicazione della continuazione (che è stata riconosciuta), hanno rinunciato a tutti i motivi dei ricorsi proposti. Una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, a causa dell'effetto devolutivo la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati e non possono essere proposte questioni relative a quelli rinunciati. Ne discende, nel caso in esame, che sono precluse le censure sollevate dagli imputati con i ricorsi proposti.2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 25 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presideryte Giuseppina Anna Rosaria Pacilli