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Sentenza — n. 985/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 985/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 985/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 10/01/2021 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara del 10/09/2018, rideterminava la pena, concesse sia al Leone che alla Sardini le circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle contestate aggravanti, in anni quattro di reclusione e euro 1000,00 di multa per il Leone e in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 3500, 00 di multa per la Sardini, con eliminazione della pena accessoria per quest'ultima.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 629 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 985/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il ricorso venga rigettato.

Parole chiave

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truffa in materia di credito corruzione nell'esecuzione forzata recupero di crediti usura prova dell'indigenza prova liberatoria

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
a) violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 629 cod. pen
b) violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen.
art. 613 cod. proc. pen
274221-01), considerato che a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

guente SENTENZA sul ricorso proposti da: LEONE MARCO, nato a Montesilvano il 10/05/1967 SARDINI BARBARA, nata a Pescara il 11/03/1967 avverso la sentenza del 10/01/2020 del Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per rigetto del ricorso lette le conclusioni della costituita parte civile

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/01/2021 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara del 10/09/2018, rideterminava la pena, concesse sia al Leone che alla Sardini le circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle contestate aggravanti, in anni quattro di reclusione e euro 1000,00 di multa per il Leone e in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 3500, 00 di multa per la Sardini, con eliminazione della pena accessoria per quest'ultima.

2. Leone Marco e Sardini Marco hanno proposto ricorso per cassazione con atto dagli stessi sottoscritto ed autenticato dall' Avv. Franco Perolino, articolato sei motivi di ricorso con i quali hanno dedotto:

a) violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed omessa motivazione in ordine alla attendibilità della parte civile;

b) violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen. e omessa motivazione sulla prova di minacce estorsive rivolte dal Leone al Fiore;

c) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attendibilità dei testi a difesa;

d) violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del delitto di usura, mancando la prova del tasso di interesse praticato;

e) violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dello stato di bisogno;

f) violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del danno morale subito dalla parte civile.

3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il ricorso venga rigettato.

4. La parte civile costituita ha depositato conclusioni e nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Dalla mera lettura dell'atto di ricorso emerge, senza alcun dubbio, come lo stesso sia stato proposto e sottoscritto personalmente dal Leone e dalla Sardini e come le loro sottoscrizioni risultino autenticate dal difensore Avv. Franco Petrolino.

3. Si è esplicitamente chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695-01; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed, Rv. 274221-01), considerato che a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 2 Ht_. giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità dai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata, ed ancora alla rifudione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile Fiore Tommaso Pasquale che si liquidano in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile Fiore Tommaso Pasquale che liquida in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 16 Novembre 2021. Il Consigliere estensore Marzia Minutillo