Sentenza — n. 460/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPreliminarmente, ai fini di una migliore comprensione della vicenda, rilevasi che, con decreto in data 21 maggio 2020, è stato disposto il sequestro preventivo della somma di euro 67.000 depositata sul conto corrente acceso a nome della Second Hand s.r.l. nell'ambito di un procedimento a carico di MINALE Gianluca, raggiunto dalle contestazioni, tra l'altro, di tentata estorsione e di riciclaggio in concorso con soggetti non identificati (capi 1 e 3 dell'incolpazione provvisoria). In particolare, secondo la ricostruzione compiuta dal G.I.P. in sede di emissione del decreto di sequestro e ricordata in premessa nell'ordinanza impugnata, il Fresolone era caduto vittima di un'azione violenta ad opera del Minale (qualificata come rapina al capo 2 della contestazione provvisoria).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 322-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 460/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In conseguenza di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.1. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), tenuto altresì conto dell'entità della stessa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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la seguente SENTENZA sul ricorso, trattato con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 137/20, proposto da CAPALDO Raffaele, nato a NAPOLI il 02/03/1955 avverso l'ordinanza del 05/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Antonio Salemme; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Lette le note conclusive della difesa, volte all'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.
Il Difensore di NAPONIELLO Vito propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 1° luglio 2021 del Tribunale del riesame di Salerno di rigetto dell'appello proposto nell'interesse del Naponiello, "anche nella qualità di legale rappresentante della Second Hand s.r.l.", contro l'ordinanza in data 28 aprile 2021 del G.I.P. del medesimo Tribunale, reiettiva dell'istanza di revoca del sequestro preventivo della somma di euro 67.000 eseguito in pregiudizio della Second Hand s.r.l.
2. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 322-bis cod. proc. pen. La questione concernente i presupposti applicativi del sequestro preventivo era stata oggetto di delibazione da parte del G.I.P. nell'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo. In ragione di ciò, e degli orientamenti giurisprudenziali volti ad affermare l'effetto devolutivo dell'appello, non sono condivisibili le considerazioni mediante le quali il Tribunale ha ritenuto di non essere chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora". 2.2.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'errata applicazione degli artt. 62 e 321 cod. proc. pen. e 648-bis cod. pen. Ad avviso del ricorrente, non è possibile assumere - come fatto dal Tribunale - la natura fittizia della somma oggetto di sequestro solo sulla base di sommarie informazioni da parte di soggetti - PALUMBO Vincenzo e FRESOLONE Carmine - "all'epoca non formalmente indagati e, dunque, di dubbia utilizzabilità nei confronti di terzi estranei". Mentre l'accusa non ha fornito prova dell'intestazione fittizia, lo stato di inconsapevolezza del Naponiello è comprovato dalle sue dichiarazioni ai Carabinieri di Eboli in data 8 maggio 2020. 2.3.
Con il terzo motivo si deduce omessa pronuncia e difetto di motivazione sulla richiesta di dissequestro di euro 2.000.Il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla richiesta avanzata in sede di discussione all'udienza del 17 giugno 2021 di dissequestro di euro 2.000 "motivata sulla scorta di quanto emerso a p. 12 del documento denominato 'riferimento delega di indagini in data 03.06.2020 —, ove leggesi che il 7 maggio 2020 veniva accreditato un bonifico di euro 65.000 dalla Zolfer s.r.l. al Frosolone, che a sua volta trasferiva euro 67.000 sul rapporto bancario intestato alla Second Hand s.r.l. del Naponiello.
Talché la differenza di euro 2.000 deve essere sottratta al vincolo.
3. Con requisitoria scritta in data 11 novembre 2021, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona della Dott.ssa Paola Mastroberardino, conclude per l'inammissibilità del ricorso.
4. Con conclusioni scritte in data 22 novembre 2021, il Difensore del Naponiello brevemente controdeduce rispetto alla suddetta requisitoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, ai fini di una migliore comprensione della vicenda, rilevasi che, con decreto in data 21 maggio 2020, è stato disposto il sequestro preventivo della somma di euro 67.000 depositata sul conto corrente acceso a nome della Second Hand s.r.l. nell'ambito di un procedimento a carico di MINALE Gianluca, raggiunto dalle contestazioni, tra l'altro, di tentata estorsione e di riciclaggio in concorso con soggetti non identificati (capi 1 e 3 dell'incolpazione provvisoria). In particolare, secondo la ricostruzione compiuta dal G.I.P. in sede di emissione del decreto di sequestro e ricordata in premessa nell'ordinanza impugnata, il Fresolone era caduto vittima di un'azione violenta ad opera del Minale (qualificata come rapina al capo 2 della contestazione provvisoria).
Il Minale, infatti, rivendicava la somma di euro 67.000, di cui il Fresolone affermava, nella denuncia per la rapina subita, di essersi appropriato a fronte della mancata corresponsione di compensi per l'intestazione solo formale della Freedom s.r.I., in realtà riconducibile al solo Minale. Il Fresolone aveva dunque disposto l'accredito sul c.c. della Second Hand s.r.l. di detta somma, bonificata sul c.c. della Freedom s.r.l. dalla Zofer s.r.l. di PALUMBO Vincenzo, il quale dichiarava agli inquirenti di avere come unico referente il Minale, e non il Fresolone, per i suoi acquisiti solo formalmente regolari di materiali ferrosi dalla Freedom s.r.I., non avente neppure un magazzino per lo stoccaggio.
2. Fatta tale premessa, manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. 2.1. L'appello cautelare reale ha sicuramente natura devolutiva, come affermato dal ricorrente; tuttavia la cognizione del giudice investitone si esplica esclusivamente "nei limiti segnati dai motivi posti a sostegno dell'impugnazione" (Sez. 6, n. 15855 del 05/02/2004, Montalto, Rv. 228809-01). Anche l'appello, infatti, non si sottrae alla regola per cui deve enunciare in maniera specifica i motivi su cui l'impugnazione si fonda, diversamente incorrendo in inammissibilità [Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017), Galtelli, Rv. 268822-01]. 2.2. Nel caso di specie, il Naponiello, nella qualità di legale rappresentante della Second Hand s.r.I., avanzata al G.I.P. istanza di revoca del sequestro adducendo esclusivamente l'estraneità di detta società ai reati in contestazione, ha interposto appello avverso l'ordinanza di rigetto seguitando a ribadire l'assunto già dedotto innanzi al G.I.P. e rimarcando come il Naponiello, non indagato, non era a conoscenza dei rapporti ruotanti attorno alla figura del Fresolone, sì da doversi ritenere che lo stesso versasse in buona fede, attesa altresì la natura non fittizia dell'operazione bancaria, confermata dai pregressi rapporti commerciali tra il Fresolone e la Second Hand s.r.l. 2.3.
A fronte, dunque, delle allegazioni dal Naponiello dedotte, ai fini della revoca del sequestro, sia dinanzi al G.I.P. sia ancora dinanzi al Tribunale, ineccepibile è l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata intesa ad evidenziare come la cognizione del Tribunale non si estendesse altresì ad una rivalutazione dei presupposti del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora" necessari a riscontrare la legittimità della misura genetica, stante la mera protesta di estraneità della Second Hand s.r.l. all'attività delittuosa indiziariamente ritenuta dal G.I.P. in sede di emissione della misura stessa.
3. È in siffatto contesto - e si passa qui ad esaminare il secondo motivo di ricorso, parimenti manifestamente infondato - che il Tribunale afferma di condividere l'affermazione del G.I.P. secondo cui la Second Hand s.r.l. del Naponiello non è affatto estranea alla ridetta attività delittuosa. A sostegno di tale asserzione, ineccepibilmente ricorda il Tribunale come sia stato lo stesso Naponiello a fornire una versione dei fatti in tutto corroborante quella del Fresolone e del Palumbo, le cui dichiarazioni, ad ogni modo, di per sé riguardate, sono perfettamente utilizzabili, alla luce del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte - da ultimo ribadito da Sez. 3, n. 10916 del 12/11/2019 (dep. 2020), Bracco, Rv. 279859-02 - secondo cui le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza (nella specie, peraltro, non argomentati in ricorso) in sede di assunzione di sommarie informazioni testimoniali e non ancora posta in condizione di esercitare i diritti della difesa non possono essere utilizzate a suo carico, ma ben possono esserlo nei confronti di terzi. 3.1.
Orbene, il Naponiello ha ammesso di aver ricevuto sul c.c. della Second Hand s.r.l. un bonifico da parte della Freedom s.r.l. del Fresolone dell'importo di euro 67.000 dopo che quest'ultimo lo aveva contattato chiedendogli se poteva riceverlo senza ulteriori spiegazioni. 3.2. Alla luce di siffatte dichiarazioni del Naponiello, neppure minimamente prese in considerazione in ricorso, in modo del tutto logico il Tribunale argomenta la totale assenza di causale del bonifico, di per sé peraltro emergente dalla non comprovata esistenza di rapporti commerciali tra la Freedom s.r.l. e la Second Hand s.r.l. e dall'estrema genericità della causale dichiarata: "Acconto fattura", senza ulteriori indicazioni circostanzianti. 3.3.
Essendo dunque il bonifico totalmente privo di giustificazione, corretta è la duplice conclusione del Tribunale in ordine sia alla natura fittizia dello stesso sia anche all'identificabilità della somma in questione" con quella posta a fondamento del titolo cautelare.
4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. 4.1. In primo luogo, esso non appare autosufficiente laddove compie solo un generico riferimento all'esito della delega di indagini in data 3 giugno 2020, ove, secondo il ricorrente, "si legge chiaramente che in data 07.05.2020 veniva accreditato un bonifico di euro 65.00 dalla Zolfer s.r.l. al Fresolone Carmine", e dunque, peraltro, non alla Freedom s.r.I., senza tuttavia che sia riportato e contestualizzato il passaggio rilevante dell'atto. Ciò obiettivamente impedisce "a priori" al Collegio di apprezzarne una diversa valenza dimostrativa dei fatti rispetto alla ricostruzione operata concordemente dal G.I.P. e dal Tribunale su plurime fonti, tutte concordanti, come visto, nell'indicare in euro 67.000 la somma sin dall'origine rivendicata dal Minale, somma che il Fresolone, ricevutone l'accredito sul c.c. della Freedom s.r.I., ha poi trasferito sul c.c. della Second Hand s.r.l. 4.1.1.
Il ricorrente, che non avversa siffatta ricostruzione, neppure si perita di confrontarsi con il tenore testuale delle sommarie informazioni rese dal Palumbo, citate letteralmente alle pp. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata, a termini delle quali egli "in data 6 maggio 2020" - e perciò non 7 - "h[a] fatto un acconto fattura di 67 mila euro in favore della FREEDOM srl di FRESOLONE Carmine [A". 4.2. In secondo luogo, come già rilevato (cfr. il prec. par. 3.1), è in sé la natura fittizia del bonifico a suggellarne l'identificabilità", per l'effetto suffragando l'ammontare del "quantum" esattamente in euro 67.000.
5. In conseguenza di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.1. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), tenuto altresì conto dell'entità della stessa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì 3 dicembre 2021.