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Sentenza — n. 63/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 63/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 63/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • VERONESE Cristiano Paolo Giorgio nato a Milano 1'08/03/1960 avverso l'ordinanza del 10/05/2021 del Trib. Libertà Milano visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. Salvatore Scuto del foro di Milano, che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 321 cod. proc. pen, art. 8 d.lgs. 74/2000; Sentenza — n. 63/2022 — snpen · Corte di Cassazione: A fronte di tale delimitazione dell'oggetto del sequestro ("le società") i beni indicati in dispositivo (la somma di euro 8.750,00; gli orologi) non trovano alcun riscontro in motivazione, con la conseguenza che rispetto ad essi non è dato rilevare - come evidenziato dalla difesa - il vincolo di pertinenzialità con i reati dei quali il Veronese è incolpato, con vaglio positivo del fumus, non senza evidenziare incertezza circa le ipotesi delittuose di riferimento e assoluta genericità della disposizione - sempre in motivazione - di sequestro "ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. dei beni mobili già sottoposti a sequestro probatorio".

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi pignoramento di crediti divieto di finanziamento monetario sequestro di conti bancari bene sequestrato confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 321 cod. proc. pen
art. 8 d.lgs. 74/2000
646 di cui al capo 7, ex art. 8 d.lgs. 74/2000 di cui al capo 8), disponeva il sequestro preventivo i.mpeditivo sui determinati beni (somma di denaro contante, orologi specificatamente indicati).
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • VERONESE Cristiano Paolo Giorgio nato a Milano 1'08/03/1960 avverso l'ordinanza del 10/05/2021 del Trib. Libertà Milano visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. Salvatore Scuto del foro di Milano, che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 10/05/2021 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame cautelare, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento emesso dal GIP presso (Ad Tribunale di Milano il 04/01/2021, di rigetto della richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nonché delle richieste avanzate ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. nei confronti di Veronese Cristiano Paolo Giorgio (indagato per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di frode e di autoriciclaggio - capo 6 - nonché dei reati ex art. 648 ter.1 cod. pen. di cui ai capi 2, 4, 5 e 7, ex art. 646 di cui al capo 7, ex art. 8 d.lgs. 74/2000 di cui al capo 8), disponeva il sequestro preventivo i.mpeditivo sui determinati beni (somma di denaro contante, orologi specificatamente indicati).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, sulla base di un unico motivo con il quale ha eccepito la nullità del provvedimento per violazione di legge sub specie di mancanza di motivazione in relazione al nesso di pertinenzialità tra i reati contestati ed i beni indicati nell'atto d'impugnazione nonché del periculum in mora, riferendosi il tribunale alla "libera disponibilità della società e delle sue risorse finanziarie" come causa di aggravamento delle conseguenze del reato e di agevolazione alla commissione di ulteriori condotte delittuose nonché alla "prosecuzione dell'utilizzo della società per il raggiungimento di ulteriori scopi illeciti", con evidente riferimento ad un soggetto giuridico diverso dal Veronese.

3. Sussiste la denunciata inosservanza all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. Delineato il quadro sulla gravità indiziaria (e, quindi, sul fumus), in relazione al requisito del periculum (pagg. 26 e segg.) il Tribunale ha rilevato "il pericolo che la libera disponibilità della società e delle sue risorse finanziarie aggravi le conseguenze del reato ed agevoli la commissione di altri reati è particolarmente intenso, essendo altamente probabile, da un lato, la prosecuzione dell'utilizzo della società per il raggiungimento di ulteriori scopi illeciti e, dall'altro, la realizzazione di altri spostamenti fraudolenti di danaro ed altre utilità".

A fronte di tale delimitazione dell'oggetto del sequestro ("le società") i beni indicati in dispositivo (la somma di euro 8.750,00; gli orologi) non trovano alcun riscontro in motivazione, con la conseguenza che rispetto ad essi non è dato rilevare - come evidenziato dalla difesa - il vincolo di pertinenzialità con i reati dei quali il Veronese è incolpato, con vaglio positivo del fumus, non senza evidenziare incertezza circa le ipotesi delittuose di riferimento e assoluta genericità della disposizione - sempre in motivazione - di sequestro "ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. dei beni mobili già sottoposti a sequestro probatorio".

5. L'ordinanza va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso in Roma il giorno 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente L L jgi Agosti