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Sentenza — n. 59/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 59/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 59/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • VACARU Costantin Dorin nato in Romania 1'01/08/1982 (parte civile) • STROE Vasile Valentin nato in Romania il 14/12/1977 (parte civile) c/ STIVALETTA Roberto nato a Roma il 18/10/1983 CASSATA Giuseppe nato a Roma il 06/02/1971 avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen, art. 629 cod. pen; Sentenza — n. 59/2022 — snpen · Corte di Cassazione: È opportuno premettere che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (da ultimo, Cass. sez. 4 sent. n. 24439 del 16/06/2021 - dep. 22/06/2021 - Rv. 281404).

Parole chiave

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motivi di cassazione legittimazione a ricorrere ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio asserzione difendibile istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
art. 629 cod. pen
Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il comune difensore delle parti civili, con separati atti dal contenuto sovrapponibile, con i quali, con unico motivo, ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • VACARU Costantin Dorin nato in Romania 1'01/08/1982 (parte civile) • STROE Vasile Valentin nato in Romania il 14/12/1977 (parte civile) c/ STIVALETTA Roberto nato a Roma il 18/10/1983 CASSATA Giuseppe nato a Roma il 06/02/1971 avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore delle parti civili ricorrenti, avv. Giovanni Ferrara del foro di Roma, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese; sentito il difensore degli imputati, avv. Claudio Sabbatini del foro di Roma, che ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore Generale, riportandosi alla memoria depositata. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/04/2021 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 26/06/2019, appellata dagli imputati Stivaletta Roberto e Cassata Giuseppe, riqualificato il reato contestato di estorsione in concorso, in danno delle parti civili Vacaru Costantin Durin e Stroe Vasile Valentin, nell'ipotesi di cui all'art. 612 cod. pen., dichiarava non doversi procedere per tale delitto per mancanza di querela; revocava altresì le statuizioni civili.

2. Rilevava la corte di merito che gli imputati erano stati ritenuti responsabili in primo grado, in qualità di capimacchina della Delta Group soc. coop., datrice di lavoro del Vacaru e dello Stroe, con mansioni di facchino, di aver costretto costoro, al fine di trarne profitto, alla restituzione, in contanti ovvero mediante trattenute, di parte dello stipendio accreditato, con la minaccia, in caso contrario, dell'interruzione del rapporto lavorativo; che mancavano tuttavia nel caso di specie gli elementi costitutivi della estorsione poiché trattavasi di "eccedenza in busta paga...inerente prestazioni lavorative non effettuate o comunque non pattuite", avendo i lavoratori percepito la retribuzione concordata, ritenuta congrua dal consulente escusso in dibattimento, con conseguente insussistenza di un ingiusto profitto in danno delle persone offese; che restava accertata la portata minatoria della condotta, insuscettibile di condanna ex art. 612 cod. pen. per la mancanza di querela.

3. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il comune difensore delle parti civili, con separati atti dal contenuto sovrapponibile, con i quali, con unico motivo, ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. ed il vizio di motivazione, derivante anche dal travisamento della prova dichiarativa, in relazione all'ingiusto profitto per la società ed al danno per i lavoratori, requisiti ben evidenziati nella sentenza di primo grado che aveva sottolineato il vantaggio per l'impresa, rappresentato da "denaro in nero per la gestione delle spese", ed il maggior carico fiscale e tributario per le vittime del reato.

4. Con memoria difensiva nell'interesse degli imputati, sono state condivise le argomentazioni della sentenza impugnata, concludendosi per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.

2. È opportuno premettere che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (da ultimo, Cass. sez. 4 sent. n. 24439 del 16/06/2021 - dep. 22/06/2021 - Rv. 281404).

3. La corte territoriale non ha correttamente applicato tale principio, pervenendo alla pronuncia assolutoria senza adeguatamente confutare le argomentazioni del primo giudice a base della condanna per il reato di estorsione, contestato allo Stivaletta ed al Cassata, in concorso tra loro.

4. Sostiene infatti il giudice di appello che va confermata l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, obbligate dagli imputati a restituire l'eccedenza tra quanto percepito in busta paga (e accreditato sul conto corrente) e la retribuzione pattuita per le giornate di lavoro effettivamente svolte, con la minaccia - in caso contrario - di perdita del posto di lavoro; essendo lo Stivaletta ed il Cassata in grado di condizionare le scelte aziendali degli amministratori della società, è stata affermata la capacità intimidatoria delle minacce.

5. Esclude tuttavia la corte territoriale la sussistenza del reato di estorsione perché - come accennato in premessa - "la richiesta di restituzione dell'eccedenza indicata in busta paga da parte degli imputati - seppure realizzata con la prospettazione ai lavoratori dell'alternativa di essere licenziati - non può considerarsi volta a ottenere un ingiusto profitto in danno di Stroe e Vacaru, poiché inerente prestazioni lavorative non effettuate (la trasferta) o comunque non pattuite; in ogni caso, non può ritenersi che vi sia stato un danno ingiusto per le persone offese che hanno comunque continuato a percepire quanto stabilito con il datore di lavoro" (pag. 6 della sentenza impugnata).

6. Aveva tuttavia osservato il tribunale che la condotta degli imputati aveva generato un danno ai due dipendenti, considerato che costoro percepivano una retribuzione superiore, restituita poi, in parte, ai due capi macchina e che il danno era ben percepibile se si considerava che i lavoratori avrebbero poi pagato le tasse in base a quanto formalmente percepito; argomentazione con la quale la corte territoriale non si confronta e che, invece, risulta in sé pertinente posto che, com'è noto, imposte e contributi previdenziali vengono calcolati sul lordo e, quindi, sul totale dichiarato in busta paga, per cui lo Stroe e il Vacaru - secondo quanto risulta dal testo della sentenza di primo grado - restituivano quote di retribuzione che non trovavano corrispondenza nel lavoro svolto ma non ricevevano un proporzionale rimborso per le maggiori trattenute stipendiali. 6.1 Oltre alla carenza motivazionale sul punto, la corte di merito cita impropriamente un precedente di legittimità secondo cui, in tema di estorsione, non integra il reato la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'opera sottopagate, non v'è prova che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione (Cass. sez. 2, sent. n. 21789 del 04/10/2018 - dep. 17/05/2019 - Rv. 275783; in motivazione, la Corte ha precisato che deve invece ritenersi sussistente il reato nel caso in cui il datore di lavoro, nella fase esecutiva del contratto, corrisponda ai lavoratori, sotto minaccia della perdita del posto di lavoro, uno stipendio ridotto rispetto a quanto risultante in busta paga, essendo in tal caso evidente il danno recato ai predetti).

È evidente che, nel caso di specie, si verte proprio nella fase esecutiva del rapporto di lavoro e che il danno dei lavoratori non consiste nella riduzione stipendiale ma nelle restituzioni di voci retributive non dovute secondo un meccanismo oneroso economicamente per i lavoratori.

7. Ravvisato nei termini evidenziati "l'altrui danno" che caratterizza la condotta estorsiva, il tribunale ha altresì rilevato che l'ingiusto profitto procurato ad altri (alla società cooperativa alle cui dipendenze lavoravano le persone offese) era consistito nel fatto che "i soldi ricevuti in nero servivano per la gestione delle spese della società", ente che, attraverso tale sistema illecito di acquisizione di denaro (in contanti e senza tracciabilità), si finanziava.

8. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata per l'inadeguatezza motivazionale della sentenza di appello rispetto alla pronuncia di condanna di primo grado, con rinvio al giudice civile competente per valore in appello, al quale è rimessa anche la liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili per i gradì di appello e di cassazione. P.T.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per il grado di appello e per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 2 dicem