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Sentenza — n. 57/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 57/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 57/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • Procuratore Generale c/o la Corte di Appello di Brescia c/ Bodenci Florin nato in Romania il 15/08/1995 avverso la sentenza del 27/01/2021 del Tribunale di Mantova visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, avv. Paola Giorgia Ascani del foro di Roma, che ha chiesto il rigetto del ricorso CONSIDERATO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/01/2021 il Tribunale di Mantova condannava Bodenci Florin alla pena complessiva di un anno di reclusione ed euro 250,00 perché responsabile dei reati di cui agli artt. 615 quater, 615 ter e 640 ter cod. pen. così come contestati ai capi a), b) e c) delle imputazioni, ritenuta la continuazione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 57/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso in cassazione la Procura Generale presso la Corte di Appello di Brescia eccependo la violazione di legge per illegalità del trattamento sanzionatorio, posto che la pena base per il più grave reato sub C) era stata determinata in nove mesi di reclusione ed euro 150 di multa, in violazione della previsione di cui all'art. 640 ter, terzo comma cod. pen. essendo stato l'imputato riconosciuto responsabile del delitto di frode informatica, aggravato dall'indebito utilizzo dell'identità digitale della persona offesa.

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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • Procuratore Generale c/o la Corte di Appello di Brescia c/ Bodenci Florin nato in Romania il 15/08/1995 avverso la sentenza del 27/01/2021 del Tribunale di Mantova visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, avv. Paola Giorgia Ascani del foro di Roma, che ha chiesto il rigetto del ricorso CONSIDERATO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/01/2021 il Tribunale di Mantova condannava Bodenci Florin alla pena complessiva di un anno di reclusione ed euro 250,00 perché responsabile dei reati di cui agli artt. 615 quater, 615 ter e 640 ter cod. pen. così come contestati ai capi a), b) e c) delle imputazioni, ritenuta la continuazione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso in cassazione la Procura Generale presso la Corte di Appello di Brescia eccependo la violazione di legge per illegalità del trattamento sanzionatorio, posto che la pena base per il più grave reato sub C) era stata determinata in nove mesi di reclusione ed euro 150 di multa, in violazione della previsione di cui all'art. 640 ter, terzo comma cod. pen. essendo stato l'imputato riconosciuto responsabile del delitto di frode informatica, aggravato dall'indebito utilizzo dell'identità digitale della persona offesa.

2. Il ricorso è fondato. Il Bodenci è stato condannato per il reato di cui all'art. 640 ter, comma terzo cod. pen. per aver commesso la frode informatica indicata nel capo d'imputazione sub c), assumendo falsamente l'identità digitale della persona offesa, con la conseguenza che - atteso il diniego delle circostanze attenuanti generiche - la pena base non poteva essere determinata in misura inferiore al minimo edittale, fissato in due anni di reclusione ed euro 600 di multa, trattandosi del delitto a ragione ritenuto più grave fra quelli in contestazione; su tale pena - correttamente individuata - dovranno essere parametrati gli aumenti per i reati in continuazione.

La sentenza impugnata va pertanto annullata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice competente per l'appello, ai sensi del quarto comma dell'art.569 cod. proc. pen. P.T.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di Appello di Brescia; dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità. Così deciso in Roma il giorno 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Agostinacchio