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Sentenza — n. 55/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 55/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 55/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • PERINI Cristiano nato a Ferrara il 22/09/1970 • BUI Fabio nato a Bologna il 07/02/1971 avverso la sentenza del 15/12/2020 della Corte di Appello di Bologna PARTI CIVILI: Manca Matteo, amministratore di sostegno di Zagnoli Roberto; Ragazzo Leonildo; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 55/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'eccepito carattere incostituzionale dell'art. 606 cod. proc. pen., infine, è privo di qualsiasi rilevanza rispetto alla fattispecie in esame, posto che si afferma in termini del tutto generici l'esistenza nel fascicolo di "atti e documenti che hanno una loro marcata ed oggettiva rilevanza processuale e che Bui Fabio ed il suo difensore di fiducia ritengono oltremodo decisivi ai fini della prova", sottratti alla valutazione della difesa ed alla verifica di legittimità.

Parole chiave

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organizzazione criminale perseguimento penale per truffa correità reati connessi truffa in banda organizzata attività criminosa

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
art. 606 cod. proc. pen
L'eccepito carattere incostituzionale dell'art. 606 cod.
articolo 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • PERINI Cristiano nato a Ferrara il 22/09/1970 • BUI Fabio nato a Bologna il 07/02/1971 avverso la sentenza del 15/12/2020 della Corte di Appello di Bologna PARTI CIVILI: Manca Matteo, amministratore di sostegno di Zagnoli Roberto; Ragazzo Leonildo; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore del Bui, avv. Damiano Carella del foro di Bologna, che ha contestato le conclusioni del Procuratore Generale, chiedendo un rinvio dell'udienza dibattimentale per un approfondimento del processo. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 15/12/2020 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna emessa in data 24/02/2017, confermava il giudizio di responsabilità degli imputati appellanti Perini Cristiano e Bui Fabio in relazione al delitto contestato al capo 1) delle imputazioni (associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen., con il ruolo di promotori, finalizzata alla commissione di reiterate truffe in danno di sacerdoti), rideterminando la pena a seguito della declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati fine; confermava altresì le statuizioni in favore delle parti civili costituite.

2. Avverso la pronuncia di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati. 2.1 Nell'interesse di Perini Cristiano è stata eccepita la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla fattispecie associativa, contestandosi la contraddizione fra l'ampio arco temporale di operatività del sodalizio, indicato in rubrica (2011/2013), e l'accertamento dei fatti, concentrati nei mesi di aprile e maggio 2013; all'irrilevanza ai fini dell'accertamento di responsabilità delle dichiarazioni confessorie del coimputato Fusco; all'illogico ed arbitrario criterio di determinazione della pena. 2.2 I motivi del ricorso nell'interesse di Bui Fabio attengono all'omessa considerazione di circostanze decisive (il contrasto temporale fra accusa ed accertamento dei fatti; la mancanza di riscontri oggettivi circa gli episodi contestati; l'inattendibilità delle dichiarazioni del Fusco); all'ingiustificato rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento durante l'udienza preliminare ed alla carenza motivazionale circa i riscontri al narrato del Fusco; alla incostituzionalità dell'art. 606 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente l'accesso agli atti per i denunciati vizi motivazionali.

3. Premesso che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Cass. sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019 - Rv. 276970), i motivi in esame risultano aspecifici proprio perché finalizzati ad una rilettura delle risultanze istruttorie per profili già esaminati dai giudici di merito, peraltro estranei al giudizio di legittimità.

4. Con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con la norma incriminatrice, la corte territoriale, richiamando la ricostruzione in fatto del tribunale, ha condiviso le conclusioni a base della condanna, evidenziando il numero, la frequenza, la rilevanza dei singoli reati - scopo, dai quali è dato presumere la sussistenza di un accordo criminoso preventivo permanente o comunque stabile tra i partecipi, finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti di truffa; accordo originario confermato dalle circostanziate ed attendibili dichiarazioni confessorie del correo Fusco, con i ruoli da costui indicati (sul punto, in particolare, pagg. 19 e seguenti della sentenza di primo grado, paragrafo "le dichiarazioni rese da Fusco Felice e le tesi difensive").

5. Anche i rilievi sul trattamento sanzionatorio risultano generici consistendo nella mera deduzione di illogicità ed arbitrarietà della sentenza (ricorso del Perini).

6. Il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza preliminare dell'11/02/2016 è stato adeguatamente motivato dal giudice di quella fase processuale, con argomenti condivisi dalla corte territoriale che ha riscontrato l'insussistenza dell'obbligo di differimento sulla base della natura del concomitante impegno dedotto del difensore; circostanza con la quale il Bui non si confronta.

7. L'eccepito carattere incostituzionale dell'art. 606 cod. proc. pen., infine, è privo di qualsiasi rilevanza rispetto alla fattispecie in esame, posto che si afferma in termini del tutto generici l'esistenza nel fascicolo di "atti e documenti che hanno una loro marcata ed oggettiva rilevanza processuale e che Bui Fabio ed il suo difensore di fiducia ritengono oltremodo decisivi ai fini della prova", sottratti alla valutazione della difesa ed alla verifica di legittimità.

8. Anche la richiesta di rinvio dell'udienza fissata per il giudizio di legittimità - da ultimo formulata con la memoria difensiva del 26/11/2020 - al fine di replicare oralmente alla requisitoria della Procura Generale è all'evidenza infondata, non avendo il ricorrente Bui formulato istanza di trattazione orale nei termini di legge.

9. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pres