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Sentenza — n. 54/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 54/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 54/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • D'ANTUONO Michele nato a San Giovanni Rotondo il 02/06/1976 avverso la sentenza del 20/02/2020 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv.

Regesto Legislator

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art. 83, comma 2 d.p.r. n. 115/2002; Sentenza — n. 54/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con pec del 22.11.2021, il difensore del ricorrente ha allegato alla memoria conclusiva il certificato di morte di D'Antuono Michele, sopravvenuta in data 9 agosto 2020. Tale evento determina l'estinzione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Sulla richiesta di liquidazione delle spese in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio la competenza è della Corte di appello, ai sensi dell'art. 83, comma 2 d.p.r. n. 115/2002.

Parole chiave

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donazione a causa di morte tentata estorsione assassinio revoca dell'esecutore testamentario pena di morte esecuzione surrogatoria anticipata

Disposizioni normative citate

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art. 83, comma 2 d.p.r. n. 115/2002
Sulla richiesta di liquidazione delle spese in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio la competenza è della Corte di appello, ai sensi dell'art. 83, comma 2 d.p.r. n. 115/2002.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • D'ANTUONO Michele nato a San Giovanni Rotondo il 02/06/1976 avverso la sentenza del 20/02/2020 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv.

Ronnina Cristina D'Agostini del foro di Ascoli Piceno, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell'imputato, con richiesta di liquidazione delle spese in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 20/02/2020 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno emessa in data 19/01/2018 con la quale l'imputato appellante D'Antuono Michele era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione.

2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine: all'accertamento di responsabilità, sulla base di dichiarazioni della persona offesa prive di attendibilità; alla derubricazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; alla determinazione della pena, al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione della pena.

3. Con pec del 22.11.2021, il difensore del ricorrente ha allegato alla memoria conclusiva il certificato di morte di D'Antuono Michele, sopravvenuta in data 9 agosto 2020. Tale evento determina l'estinzione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Sulla richiesta di liquidazione delle spese in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio la competenza è della Corte di appello, ai sensi dell'art. 83, comma 2 d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma il giorno 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi igostinacchio( Matilde Cammino CUr_Ce/U11\