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Sentenza — n. 51/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 51/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 51/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA Nel procedimento a carico di: DI SILVIO PASQUALE nato a Celano il 01/02/1991 Avverso la sentenza del 16/06/2021 del Tribunale di Avezzano Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Sentenza — n. 51/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 27/10/2021, ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza impugnata e l'adozione di ogni conseguente statuizione.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale ricorso di annullamento procedura di ricusazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
pen., di anni dieci e, nel caso del reato di cui all'art. 648 cod. pen., di anni diciassette mesi nove e giorni dieci, termini non ancora maturati (nel senso che la recidiva qualificata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sui computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA Nel procedimento a carico di: DI SILVIO PASQUALE nato a Celano il 01/02/1991 Avverso la sentenza del 16/06/2021 del Tribunale di Avezzano Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Il P.G. presso la Corte di appello di l'Aquila ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Avezzano, in composizione monocratica, che ha prosciolto Di Silvio Pasquale dai reati di ricettazione e di minaccia aggravata perché estinti per prescrizione. Al riguardo, il pubblico ministero ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale, rilevando come all'imputato fosse stata contestata la recidiva reiterata ed infraquinquennale, circostanza aggravante che precludeva la declaratoria di estinzione del reato, in ragione dei maggiori termini di prescrizione al riguardo stabiliti, sia con riferimento al termine ordinario che massimo, rispetto a quelli ordinari che il giudice aveva erroneamente applicato.

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 27/10/2021, ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza impugnata e l'adozione di ogni conseguente statuizione.

3. Il ricorso è fondato. Erroneamente, infatti, il giudice di primo grado ha ritenuto estinti per decorrenza del termine massimo di prescrizione i reati sopra indicati (la ricettazione risulta commessa in data anteriore e prossima al 13/3/2010 e la minaccia aggravata il 18/2/2012). Il giudice del merito ha omesso di considerare che all'imputato era contestata la recidiva reiterata ed infraquinquennale - che non risulta esclusa dalla motivazione della sentenza impugnata ove si è genericamente dato atto che i reati, in considerazione dell'epoca di consumazione, sono prescritti - e di applicare, di conseguenza, la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 157 e 161, comma 2, cod. oen., dalla quale discende che il termine massimo di prescrizione è, nel caso del delitto di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., di anni dieci e, nel caso del reato di cui all'art. 648 cod. pen., di anni diciassette mesi nove e giorni dieci, termini non ancora maturati (nel senso che la recidiva qualificata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sui computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen., vedi ex multis Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, rv. 274721).

4. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Avezzano per l'ulteriore corso.

5. La natura non complessa della questione e l'applicazione di prpcipi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione deg atti al Tribunale di Avezzano per l'ulteriore corso. Motivazione semplificata. Così deciso il 18/11/2021. Il Consigliere