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Sentenza — n. 24/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZINGARELLI FRANCESCO nato ad ANDRIA il 10/09/1950 avverso la sentenza emessa in data 12/12/2019 dalla CORTE di APPELLO di BARI. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale VALENTINA MANUALI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e, per l'imputato, dell'avv.

Regesto Legislator

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art. 348 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Contro la predetta sentenza, ricorre la difesa dell'imputato, deducendo vizi riguardanti l'affermazione di responsabilità ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, asseritamente documentando precarie condizioni di salute dell'imputato, e chiedendo prendersi atto dell'intervenuta estinzione per prescrizione del reato. Motivi della decisione Il ricorso, presentato per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati, è integralmente inammissibile. A seguito della sentenza emessa da questa stessa Sezione di questa Corte in data 19/12/2005, l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di truffa aggravata è divenuta irrevocabile.

Parole chiave

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prova insufficiente dell'aggravamento clinico truffa aggravata accertamento medico incompleto aggravamento dello stato anteriore inesigibile malgrado lesioni salute fascicolo medico

Disposizioni normative citate

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art. 348 cod. pen
Svolgimento del processo Decidendo quale giudice del rinvio a seguito di un primo annullamento con rinvio della sentenza di appello per la sola rideterminazione del trattamento sanziontorio (in conseguenza del proscioglimento dell'imputato dal reato di cui all'art. 348 cod.
art. 616 cod. proc. pen
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZINGARELLI FRANCESCO nato ad ANDRIA il 10/09/1950 avverso la sentenza emessa in data 12/12/2019 dalla CORTE di APPELLO di BARI. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale VALENTINA MANUALI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e, per l'imputato, dell'avv.

LUIGI MATARRESE, che ha chiesto "che venga riconosciuta la prescrizione del reato". Svolgimento del processo Decidendo quale giudice del rinvio a seguito di un primo annullamento con rinvio della sentenza di appello per la sola rideterminazione del trattamento sanziontorio (in conseguenza del proscioglimento dell'imputato dal reato di cui all'art. 348 cod. pen., con contestuale irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di truffa aggravata) e di un secondo annullamento della sentenza di appello per ragioni di carattere processuale, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha rideterminato la pena nei confronti di Francesco Zingarelli.

Contro la predetta sentenza, ricorre la difesa dell'imputato, deducendo vizi riguardanti l'affermazione di responsabilità ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, asseritamente documentando precarie condizioni di salute dell'imputato, e chiedendo prendersi atto dell'intervenuta estinzione per prescrizione del reato. Motivi della decisione Il ricorso, presentato per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati, è integralmente inammissibile. A seguito della sentenza emessa da questa stessa Sezione di questa Corte in data 19/12/2005, l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di truffa aggravata è divenuta irrevocabile.

In virtù di ciò, non sono in questa sede consentite le doglianze riguardanti l'affermazione di responsabilità in ordine al predetto reato ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (in ordine al quale non erano inizialmente stati formulati motivi di ricorso: cfr. la citata sentenza 19/12/2005, che non ne fa menzione, e comunque non li accoglie). Inoltre, come da tempo chiarito da questa Corte (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Rv. 207640 - 01), qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive (ad esempio, la prescrizione del reato) sopravvenute all'annullamento parziale.

In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali nonché, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della .... ____ predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di Euro tremila. 2,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 24/11/2021 Il Consiglier estensore Il Presidente Sergio B ltr D nne