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Sentenza — n. 21/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AGNELLO SALVATORE, nato a CATANIA il 07/09/1957 SPADARO SIMONE, nato a MESSINA il 15/02/1975 avverso la sentenza emessa in data 02/03/2020 dalla CORTE di APPELLO di TORINO. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale VALENTINA MANUALI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, e, per l'imputato AGNELLO, dell'avv.

Regesto Legislator

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art. 629 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso Agnello, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali nonché, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di Euro tremila. 3.1. Il rigetto del ricorso Spadaro comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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truffa in materia di credito usura contratto di mutuo estorsione sovraindebitamento bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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art. 629 cod. pen
e vizi di motivazione quanto al configurato concorso nel delitto di usura, avendo egli preso parte al più alla sola vicenda conclusivamente qualificata ex art. 629 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso Agnello, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AGNELLO SALVATORE, nato a CATANIA il 07/09/1957 SPADARO SIMONE, nato a MESSINA il 15/02/1975 avverso la sentenza emessa in data 02/03/2020 dalla CORTE di APPELLO di TORINO. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale VALENTINA MANUALI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, e, per l'imputato AGNELLO, dell'avv.

ARMANDO FRANCIA, che, riportandosi integralmente ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento Svolgimento del processo Salvatore Agnello e Simone Spadaro ricorrono separatamente contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea che aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in usura aggravata ed estorsione pluriaggravata alla pena per ciascuno ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie in favore delle parti civili. Motivi della decisione 1.

Salvatore Agnello deduce vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, poiché la Corte di appello avrebbe valorizzato unicamente le dichiarazioni delle pp.00. in difetto di riscontri. Il ricorso, presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, è integralmente inammissibile. La Corte di appello (ff. 9 s. della sentenza impugnata) ha, infatti, incensurabilmente valorizzato a fondamento della contestata statuizione le dichiarazioni delle pp.00., motivatamente ritenute attendibili (nonostante qualche discrasia, peraltro riguardante elementi di contorno, ritenuti non decisivi ai fini dell'accertamento dei fatti), che processualmente non necessitavano di elementi di riscontro, ma che comunque hanno trovato significativo riscontro in ulteriori dichiarazioni testimoniali nonché, parzialmente, nelle dichiarazioni dello stesso imputato Agnello.

2. Analoghe doglianze quanto all'attendibilità delle pp.00. (da disattendere per le medesime ragioni) formula separatamente il coimputato Simone Spadaro 2.1. Lo Spadaro deduce anche violazione degli artt. 110 - 644 cod. pen. e vizi di motivazione quanto al configurato concorso nel delitto di usura, avendo egli preso parte al più alla sola vicenda conclusivamente qualificata ex art. 629 cod. pen. 2.1.1 Il motivo è infondato. Questa Corte (Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, Rv. 277090 - 02) ha, infatti, già chiarito che è configurabile il reato di usura o di estorsione a seconda che l'iniziale pattuizione usuraria sia stata spontaneamente accettata dalla vittima, ovvero accettata per effetto della violenza o minaccia esercitata dal soggetto attivo, mentre i due reati possono concorrere quando la violenza o minaccia siano esercitate - come nel caso di specie - al fine di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari. A questo principio si è correttamente conformata la Corte di appello nella qualificazione giuridica dei fatti accertati.

3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso Agnello, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali nonché, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di Euro tremila. 3.1. Il rigetto del ricorso Spadaro comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso di Agnello Salvatore e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di Spadaro Simone e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigrere estensore Il Presidente Sergi B trani m