Italian Court partially allows appeal on extortion sentence, dismissing fact review but allowing aggravating circumstance re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially annulled the Court of Appeal's decision regarding an extortion conviction, declaring the appeal inadmissible for factual re-evaluation but allowing the second ground. The appellant argued that the presence of acquitted accomplices should have been disregarded for sentencing, while the prosecution requested annulment for both the sanction and admissibility. The court ruled that while facts are the lower court's domain, the specific aggravating circumstance of 'multiple persons' requires a new assessment because the victim did not perceive threats from multiple sources due to the acquitted accomplices' roles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 comma 2 cod. pen.; The aggravating circumstance of 'multiple persons' in extortion requires the victim to perceive threats from multiple sources, not merely the physical presence of accomplices, necessitating a re-evaluation of sentencing when acquittals alter this perception.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 07/04/1978 avverso la sentenza del 06/12/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio e inammissibilita' nel resto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 6/12/2019, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme che il 25/5/2019 aveva riconosciuto la penale responsabilità di Berlingeri Francesco, Grande Vincenzo e Miceli Antonio in ordine al delitto di estorsione aggravata dall'aver agito in più persone riunite ai danni di Bonacci Adriano Michele, costretto a versare la somma di euro 300,00 per la restituzione di un veicolo Fiat Ducato che gli era stato rubato: la Corte ha assolto il Grande ed il Miceli dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto, confermando, invece, la condanna del Berlingeri alla pena di anni quattro di reclusone ed euro mille di multa.
2. Avverso la pronuncia della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il Berlingeri deducendo: 2.1. vizio di motivazione, fino al travisamento della prova, per avere la Corte ritenuto che il denaro sia stato consegnato al predetto ricorrente, mentre le persone offese nulla hanno dichiarato circa il Berlingeri Francesco, e soprattutto non hanno dichiarato di avergli consegnato denaro in occasione di un incontro al bar Blue Royal. 2.2. Violazione di legge laddove, nonostante l'assoluzione del Grande e del Micheli per non aver commesso il fatto (e, prima ancora, l'assoluzione di Berlingeri Damiano) si è riconosciuta l'aggravante delle "più persone riunite", con conseguente eccessività della pena.
3. Il ricorso è parzialmente fondato, e la sentenza impugnata va annullata nei limiti di cui si dirà. 3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché volto ad una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944): nella ricostruzione dei fatti condivisa dalla sentenza impugnata perché fondata sulla registrazione dell'incontro dall'impianto di videosorveglianza del bar e su quanto riferito dalla persona offesa in ordine alla dazione del denaro, infatti, Berlingeri Francesco si era recato al Blu Royal insieme a Berlingeri Damiano (assolto in primo grado) e lì aveva incontrato la persona offesa Bonacci Adriano Michele, che gli aveva consegnato il denaro pattuito; come meglio esplicitato, poi, nella sentenza di primo grado - alla quale anche deve far riferimento il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, giacchè le sentenze di primo e secondo grado, si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617) - poco dopo Grande Vincenzo, Bonacci Adriano Michele e Berligeri Francesco si allontanavano a bordo della vettura in uso al primo, per far ritorno sul posto con il furgone oggetto di furto, restituito quindi al Bonacci.
Con un percorso argornentativo privo di vizi logici, pertanto, i giudici di merito hanno riconosciuto la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di estorsione posto in essere ai danni del Bonucci. . 3.2. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso in quanto, a seguito del'assoluzione di Grande Vincenzo e Miceli Antonio dal reato per cui si procede la mera presenza di costoro sul luogo dell'estorsione non è sufficiente ad integrare la contestata aggravante delle più persone riunite: secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di estorsione, condivisa dal Collegio, infatti, l'aggravante delle "più persone riunite" sussiste ogni qualvolta il soggetto passivo abbia acquisito la sensazione che la violenza o la minaccia non provengano solo dal singolo soggetto che le pone in essere, ma siano manifestazione delle comuni e inique intenzioni di più persone di cui questi si faccia portavoce (Sez. 1, n. 40494 del 25/09/2007, Rv. 237862), sicché non è necessaria né sufficiente la presenza contestuale di più correi nel luogo di esecuzione del reato, ma è sufficiente che il soggetto passivo percepisca che la violenza o la minaccia provengono da più persone, avendo tale fatto, per se stesso, maggiore effetto intimidatorio (Sez. 1, n. 46254 del 24/10/2007, Rv. 238485).
La sentenza impugnata, invece, ha assolto il Grande perché ritenuto un mero intermediario che avrebbe agito nell'interesse della persona offesa e su richiesta di questa, ed il Miceli perché presente solo nella prima fase di ricerca del mezzo, senza poi partecipare a trattative, né pagamento della somma di denaro: conseguentemente nessuna percezione avrebbe avuto la persona offesa di una provenienza della minaccia da più persone.
4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui agli artt. 629 comma 2 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui agli artt. 629 comma 2 cod. pen. e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 21 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pre