Sentenza — n. 49749/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA el il rir•nrcn he. rin • • RILLO ELIA - (RINUNCIANTE) - nato a BOVINO il 16/06/1963 avverso l'ordinanza del 07/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; sentite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; nessuno è presente per il ricorrente che ha rinunciato con atto scritto al ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 589 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49749/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dirhi?ra7iOne di inammissibilità consegue, ai sPrIgi dell'art. 616, romma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P, in manran7a di elementi M:ti ad pgrilidpre la (mina delia determina7inne della causa dì inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cs a delle ammende di iina can7inne peri iniaria che pare cnnon in determinare in euro cinquecento, tenuto conto della rinuncia.
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la seguente SENTENZA el il rir•nrcn he. rin • • RILLO ELIA - (RINUNCIANTE) - nato a BOVINO il 16/06/1963 avverso l'ordinanza del 07/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; sentite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; nessuno è presente per il ricorrente che ha rinunciato con atto scritto al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1 il Trihi male di Rnma, aditn da Flia Rilin, ai gpngi Rnq rnd nrnr npn ha confermato l'ordinanza con cui il Gip aveva applicato a quest'ultimo la misura riigtndia in carcere, in rPIA7inH4 I reatn di rnnrnrgn egtprnn in associazione mafiosa, e gli arresti domiciliari, in relazione ai reati di cui agli artt. rnmma 1, e R7R rnri ppn , aggravati ai ceni dell'ad- 41 A-hig rnd nen , come analiticamente descritti nei capi 9), 10) e 11) dell'imputazione provvisoria gpcnnrin i !jiAttAfnrmA rOgtitl litA Ci2rVi7i di osservazione ed esiti di intercettazioni telefoniche, dimostra, nei termini richiesti 273 (-M pror nen, che Rilln ha fornito, per lin periodo di tempo rilevante, un costante e fattivo contributo alla cosca di 'ndrangheta di Anzio. Aveva, infatti, rivelato, in più occasioni, informazioni, da lui apprese nella qualitàdiannartenPtP all'Arama de Carabinieri, coperte da segreto ed utilizzate dagli appartenenti al sodalizio per ellidere le invegtina7ioni ricevendo in camhin protezione Quanto al pericolo, concreto ed attuale, di cui all'art. 274 lett.
c) cod. proc. rPn il Trihiinale In ha desunto, con giiidi7io nronnostirn dall'epoca ravvicinata di • consumazione delle condotte delittuose e dalla loro decisività rispetto all'operatività del gruppo Al riguardo ha eviden7iato che il periodo di tre anni trascorso dall'ultimo episodio di manifestazione della condotta concorsuale è limitato P comunqu e tale da far ritenere che l'indagato non ahhia definitivamente abbandonato l'attività illecita alla quale è stato a lungo stabilmente dedito. Al di là della presiin7inne assoluta di mi all'art 775, comma rnri pror pen., non applicabile in ragione della contestazione dell'ipotesi del concorso esterno in associa-Anne mafinga, ha ritenuto, unica misi ira Aripgi tata A fronteggiare siffatto pericolo la custodia in carcere, valorizzando come estremamente allarmante P, quindi, ostativa A ll'applirA7innp della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari l'estrema confidenza e la contiguità dimostrata dal Rillo con uno degli esponenti di vertice dei gruppo, Davide Peronace. 7_ Ricorre per ragga7inne Rilln, per il tramite dei difensori di fiducia articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in -3.-41- 90 9 9 I r.H- I, 4- 99 rt 994 1.0,•pi Lamenta che i Giudici del riesame non abbiano rilevato la mancata indicazione nell'ordinan7a genetica degli elementi di fatto da riii sono stati degunti gli indi7i che giustificano in concreto la misura disposta e dei motivi in base ai quali assiimonn rilevan7a.
Deduce, altresì, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con particoiore riferimento aiir. mancata appiicazione degii ,.3rresti clorniciiiori in krogo della custodia in carcere. TI percorso giiistifirativo eguuito, pur ricordando in astratto i parametri fissati dalla giurisprudenza di legittimità, non ne ha in concreto tenuto conto continuando a ritenere ininfluenti gia il tempo trascorso dai fatti di inrolna7ione, pur cuperiore ai tre anni, sia la cesura rappresentata dall'esecuzione custodia cautelare e dal clamore mediatirn, pur trattandosi di fattori sen7'altro idonei ad escludere ogni ulteriore contatto del Rillo con sodalizio mafioso ed i suoi componenti.
TI Trihunale, tragri 'rancio gli effetti necessariamente prodotti nel giudi7in prognostico dall'avvenuta derubricazione del reato di partecipazione ad associazione mafiosa con quello di concorso esterno, ha continuato a ritenere CiPCiGiVA la piena dknnnihilit cli Rilln nei rnnfrnnti del gnriali7in del hen incompatibile con il riconosciuto ruolo di concorrente esterno. Non à stato approfondito il tema dell'attualità del pericolo che postilla necessariamente la valutazione di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quelli per riti si procede, sulla scorta di elementi non ipotetici ma reali.
Quantn alla scelta della misura applicata, disrnstandnsì dagli insegnamenti della Corte costituzionale, l'ordinanza impugnata, oltre a non attribuire il giusto rilievn al pur rilevante ieGRn temnnrale riernrgn riaile rnnrintte rnntestate gi limitata a prendere atto della non operatività della presunzione assoluta di ariegliate77a di quella carceraria sen7a prendere in cnnsidera7inne, ge non attraverso generalizzazioni e formulazioni astratte, gli elementi favorevoli ad una prognosi di non reiterahilità da parte riell'inriagatn del contributo alla consorteria, quali la pubblicità del caso giudiziario e soprattutto l'estromissione di Rillo dall'Arma P CIA ogni attivitàdi pnli7iagiudiziri Tale ultimn evento impedisce oggettivamente a Rillo, accusato di ripetuti episodi di comunicazioni di infnren,,inni ie i. r,•nif-n in in f.,% fnrn tini I "..n 11 V I SAI SA5.5.5 V I I V V111.1...11 Il SSAJ5ASSJ III I •n• V VI 5_11 sodalizio
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Tn data 7 nnvemhre 7(172 i‘z, perveniita rlichiara7inne riniinria al rirnrsn a firma dell'imputato autenticata dal difensore sicché l'atto di impugnazione è diveniitn inammiggihile per gnnravveniita riniincia Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la rinuncia lI'impIugn7inne linA dichi nra7inne hrlicativa irrevnrahile a P rerPtti7ia che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'impugnA7inne stessa (qp7_ 1R7A dei 1n/qii gcn, I 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, Rv 205357;
Sez. 3, n. 9461 del iAlApnnn, Rv 71744; ge.7 7, n 17R4q del 7n/1pn(g, Rv 774747) Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., che richiama gli Itt SR1, qR7 e ql:k2 rnri prnr nen , al fine di garantire la sicura provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all'imputato rietenutn di presentare impi igna7inni Nel rasn dispecie, slissistnnn i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per ragsa7inne P stata fatta pergnnalmente dal rirnrrente, rnn firma Ai Itentirete del difensore, e trasmessa a questa Corte in data 2 novembre 2021. 3 sol 2:
Alla dirhi?ra7iOne di inammissibilità consegue, ai sPrIgi dell'art. 616, romma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P, in manran7a di elementi M:ti ad pgrilidpre la (mina delia determina7inne della causa dì inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cs a delle ammende di iina can7inne peri iniaria che pare cnnon in determinare in euro cinquecento, tenuto conto della rinuncia.
P.Q.M.
Dichiara inammicgihile il ricorgn e rnndanna il rirnrrente l nanamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in