Sentenza — n. 49748/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FASCIANI CARMINE nato a CAPISTRELLO il 11/05/1949 FASCIANI SABRINA nato a ROMA il 08/05/1974 FASCIANI AZZURRA nato a ROMA il 18/05/1984 BARTOLI SILVIA FRANCA nato a OLGIATE COMASCO il 28/05/1952 avverso l'ordinanza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG L , QA.1.1-. 3 t CI-A-t_ Let2- J-<-<1,e,c9-C4.1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Roma, in procedura esecutiva iniziata con provvedimento del 1 luglio 2016, ha disposto la confisca - ai sensi dell'art.240 bis cod.pen. - di numerosi beni intestati a Fasciani Carmine e soggetti ritenuti intestatari fittizi (l'elenco dei beni è riportato alle pagine 34/38 del provvedimento qui impugnato). In particolare con la decisione emessa in sede di opposizione, in data 2 dicembre 2020, la Corte di merito ha disposto la revoca del sequestro di un immobile intestato a Fasciani Sabrina (sito in Roma, via Acton n.46, piano 1 int. 4), rigettando l'opposizione nel resto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 bis cod.pen; Sentenza — n. 49748/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La definitività della statuizione di confisca - ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n.159 del 2011 - comporta l'acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato, liberi da oneri e pesi. Vi è pertanto un dato obiettivo sopravvenuto, rispetto al momento di proposizione dei ricorsi, rappresentato dalla perdita del diritto di proprietà sulle res oggetto di confisca che rende non più attuale l'interesse alla impugnazione, non essendo più i ricorrenti titolari di un - ipotetico - diritto alla restituzione dei beni . Va pertanto applicato il principio di diritto espresso da Sez.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FASCIANI CARMINE nato a CAPISTRELLO il 11/05/1949 FASCIANI SABRINA nato a ROMA il 08/05/1974 FASCIANI AZZURRA nato a ROMA il 18/05/1984 BARTOLI SILVIA FRANCA nato a OLGIATE COMASCO il 28/05/1952 avverso l'ordinanza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG L , QA.1.1-. 3 t CI-A-t_ Let2- J-<-<1,e,c9-C4.1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Roma, in procedura esecutiva iniziata con provvedimento del 1 luglio 2016, ha disposto la confisca - ai sensi dell'art.240 bis cod.pen. - di numerosi beni intestati a Fasciani Carmine e soggetti ritenuti intestatari fittizi (l'elenco dei beni è riportato alle pagine 34/38 del provvedimento qui impugnato). In particolare con la decisione emessa in sede di opposizione, in data 2 dicembre 2020, la Corte di merito ha disposto la revoca del sequestro di un immobile intestato a Fasciani Sabrina (sito in Roma, via Acton n.46, piano 1 int. 4), rigettando l'opposizione nel resto.
2. Avverso la decisione emessa in data 2 dicembre 2020 hanno proposto ricorso, nelle forme di legge, Fasciani Carmine, Bartoli Silvia Franca, Fascianì Sabrina e Fasciani Azzurra. Per i motivi che verranno esposti in seguito, si illustrano esclusivamente - ai sensi dell'art.173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen. - i contenuti del solo ricorso introdotto da Fasciani Sabrina. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge. Si ritiene illegalmente superata la «preclusione» derivante da una decisione favorevole ai Fasciani - relativa ai medesimi beni - emessa in sede di Prevenzione in data 27 aprile 2004 .
Detta preclusione sarebbe stata - secondo la Corte territoriale - superata da nova, tra cui la condanna di Carmine Fasciani ed altri per il reato di cui all'art.416 bis cod.pen. (fatto, peraltro, posteriore alla prima decisione esecutiva). Tuttavia la difesa osserva che la revoca della confisca avvenuta nel 2004 trova fonte nella constatazione di assenza di sproporzione tra entrate lecite e investimenti, aspetto insensibile all'eventuale incremento di pericolosità soggettiva. 2.2 Al secondo motivo si deduce assenza di motivazione. Si ritiene, in sostanza, non esaminata dalla Corte territoriale la consulenza tecnica di parte tesa ad illustrare la liceità della provvista economica utilizzata per l'acquisto delle diverse unità immobiliari.
Tra queste, l'immobile sito in Capistrello alla via Filettino.
3. Il Collegio, con ordinanza emessa all'udienza del 13 ottobre 2022, in ragione della segnalata interrelazione tra la procedura esecutiva (confisca estesa in ambito penale) e procedure di prevenzione patrimoniali ha disposto (in virtù di quanto deciso da Sez. H con sentenza numero 40778 del 2021) l'acquisizione dell'elenco dei beni oggetto di confisca definitiva nella «parallela» procedura di prevenzione. Del rinvio e dei contenuti della provvisoria ordinanza è stato dato avviso alle parti. 3.1 All'esito di detta acquisizione va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione dei ricorsi introdotti da Fasciani Carmine, Bartoli Silvia Franca, Fasciani Sabrina e Fascianì Azzurra, ad esclusione della parte del ricorso relativa al bene - intestato a Fasciani Sabrina .e- rappresentato dall'immobile sito in Capistrello alla via Filettino, in catasto al foglio 55, part.9, sub 11.
In tale parte residua il ricorso è, peraltro, fondato. 3.2 La ragione della inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorsi qui in valutazione (ad esclusione della frazione di ricorso di cui sopra) risiede nel fatto che in sede di prevenzione patrimoniale con la citata decisione di Sez. II, sentenza numero 40778 del 2021, sono stati respinti i ricorsi proposti avverso la decisione emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 16 luglio 2020, confermativa della statuizione di confisca dei beni intestati, per quanto qui rileva, a Fasciani Carmine, Bartoli Silvia Franca, Fascíani Sabrina e Fasciani Azzurra.
La definitività della statuizione di confisca - ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n.159 del 2011 - comporta l'acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato, liberi da oneri e pesi. Vi è pertanto un dato obiettivo sopravvenuto, rispetto al momento di proposizione dei ricorsi, rappresentato dalla perdita del diritto di proprietà sulle res oggetto di confisca che rende non più attuale l'interesse alla impugnazione, non essendo più i ricorrenti titolari di un - ipotetico - diritto alla restituzione dei beni . Va pertanto applicato il principio di diritto espresso da Sez.
U. n. 6624 del 27.10.2011, dep. 2012, Marinaj, secondo cui la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore , nonché il principio di diritto, ribadito nel medesimo arresto, secondo cui l'interesse ad impugnare, con riferimento alle molteplici situazioni che caratterizzano il procedimento penale nelle sue varie articolazioni, non può essere ancorato semplicisticamente al concetto di soccombenza, che è proprio del sistema delle impugnazioni civili, ma deve essere costruito in chiave utilitaristica, nel senso che deve essere orientato a rimuovere un pregiudizio e ad ottenere una decisione più vantaggiosa rispetto a quella della quale si sollecita il riesame .
Simile decisione più vantaggiosa è oggi preclusa dalla definitività della confisca riguardante i medesimi beni, intervenuta nel procedimento di prevenzione patrimoniale. 3.3 Nel caso in esame la verifica dei contenuti della decisione definitiva emessa in sede di prevenzione - in rapporto alle posizioni degli attuali ricorrenti - consente di affermare che tutti i beni oggetto di confisca in sede esecutiva penale (qui contestata) sono stati parimenti confiscati in via definitiva in sede di prevenzione (con perdita del diritto di proprietà) ad esclusione dell'immobile intestato a Fasciani Sabrina sito in Capistrello alla via Filettino, in catasto al foglio 55, part.9, sub 11, oggetto di restituzione nella «parallela» procedura di prevenzione patrimoniale.
Va pertanto da un lato dichiarata la sopravvenuta inammissibilità per carenza di interesse dei ricorsi, dall'altro valutato l'atto di ricorso di Fasciani Sabrina sull'unico bene non oggetto di confisca definitiva. 3.4 In tali limiti, il ricorso è fondato. Va rilevato, in particolare, che la confisca di cui all'art.240 bis cod.pen. è correlata in modo inscindibile al reato-spia che rappresenta il fondamento soggettivo della ablazione patrimoniale. Lo specifico reato-spia, in altre parole, svolge il ruolo che in sede di prevenzione è attribuito all'inquadramento tipico della condizione soggettiva di pericolosità sociale.
Nel caso in esame la procedura esecutiva in sede iniziale si fonda su una sentenza di condanna relativa al delitto di cui all'art. 74 legge stup., emessa il 22 febbraio del 2007. A fronte delle doglianze delle parti private il giudice della opposizione - Corte di Appello di Roma - ha introdotto un novum rappresentato da un titolo diverso, ossia una sentenza di condanna relativa al delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., intervenuta nell'anno 2019. Ciò ha comportato un obiettivo ampliamento peggiorativo della base cognitiva del giudizio patrimoniale.
Come segnalato dalla parte ricorrente è stato dunque variato - nel giudizio di opposizione - un punto essenziale della fattispecie ablativa e ciò determina un vizio del procedimento, non essendo consentito nel giudizio di opposizione proposto dalla parte privata un sostanziale intervento peggiorativo, qui rappresentato dalla introduzione di un ulteriore reato-spia non considerato nella prima decisione ( sul tema, v. Sez. I n. 6290 del 5.11.2021, dep.2022 rv 282657).3.5 Anche in sede esecutiva l'avvenuta introduzione di un tema di fatto del tutto nuovo va ritenuta possibile solo previo adeguato contraddittorio e richiede una doppia valutazione di merito, risultando altrimenti frustrata la possibilità per la parte privata di controdedurre ad un prima decisione con argomenti, appunto, di merito e non con deduzioni di pura legittimità.
Va pertanto disposto, previo annullamento della decisione impugnata, un nuovo esame della posizione di Fasciani Sabrina in riferimento al bene su cui persiste l'interesse alla impugnazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla confisca nei confronti di Sabrina Fasciani dell'immobile sito in Capistrello (AQ)Va Filettino, in catasto fol. 55, part.9, sub 11, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Roma. Dichiara inammissibili i ricorsi nel re