Sentenza — n. 49740/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 215 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Messina sostituiva nei confronti di Spicuzza Tindaro la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessa al predetto in data 14.10.2020, con quella della detenzione domiciliare e disponeva che il periodo trascorso sino alla data del 14.3.2022 venisse computato a fini espiativi. A ragione della decisione, riteneva di non potere consentire allo Spicuzza di proseguire l'esecuzione della pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale in considerazione delle numerose condotte contrarie alle prescrizioni di cui si era reso responsabile, che, sebbene non fossero riconducibili a fattispecie di reato, denotavano una continua e imperterrita noncuranza degli obblighi cui era tenuto e, quindi, un atteggiamento globalmente negativo, che smentiva la prognosi di rieducabilità formulata con l'ordinanza applicativa della più ampia misura alternativa alla detenzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 49740/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Reputava, quindi, in applicazione della novellata disposizione contenuta nell'art. 51-ter Ord. Pen., di potere sostituire detta misura con quella della detenzione domiciliare, la quale poteva "offrire allo Spicuzza un'adeguata risposta al reato commesso e, al contempo, era in grado di meglio coniugare la componente afflittiva della pena con contenuti risocializzanti".
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA nel procedimento a carico di: SPICUZZA TINDARO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 08/10/1983 avverso l'ordinanza del 22/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del P.G. M.Francesca Loy, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Messina per il prosieguo;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 215 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Messina sostituiva nei confronti di Spicuzza Tindaro la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessa al predetto in data 14.10.2020, con quella della detenzione domiciliare e disponeva che il periodo trascorso sino alla data del 14.3.2022 venisse computato a fini espiativi. A ragione della decisione, riteneva di non potere consentire allo Spicuzza di proseguire l'esecuzione della pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale in considerazione delle numerose condotte contrarie alle prescrizioni di cui si era reso responsabile, che, sebbene non fossero riconducibili a fattispecie di reato, denotavano una continua e imperterrita noncuranza degli obblighi cui era tenuto e, quindi, un atteggiamento globalmente negativo, che smentiva la prognosi di rieducabilità formulata con l'ordinanza applicativa della più ampia misura alternativa alla detenzione.
Reputava, quindi, in applicazione della novellata disposizione contenuta nell'art. 51-ter Ord. Pen., di potere sostituire detta misura con quella della detenzione domiciliare, la quale poteva "offrire allo Spicuzza un'adeguata risposta al reato commesso e, al contempo, era in grado di meglio coniugare la componente afflittiva della pena con contenuti risocializzanti".
2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Messina per violazione di legge in relazione in relazione agli artt. 47, comma 11, e 58-quater, commi 1, 2 e 3 Ord. Pen.. Secondo il ricorrente, la decisione del Tribunale di sorveglianza di sostituire la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale con quella della detenzione domiciliare, in virtù della norma di cui all'art. 51-ter Ord. Pen., sarebbe erronea per la vigenza dell'art. 58-quater Ord. Pen., che al terzo comma dispone il divieto, per tre anni, di concessione di una delle misure indicate al comma primo, ove essa venga revocata; conseguentemente, un provvedimento con cui viene disposta la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale per violazione delle prescrizioni, ex art. 47, comma 11, Ord. Pen., non potrebbe contestualmente applicare un'altra misura alternativa.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Maria Francesca Loy, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Messina per il prosieguo.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, il Tribunale di sorveglianza di Messina nell'adottare la decisione impugnata - dopo avere ritenuto, come in precedenza cennato, di non potere consentire allo Spicuzza di proseguire l'esecuzione della pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale in considerazione delle numerose condotte contrarie alle prescrizioni di cui si era reso responsabile - ha richiamato il disposto dell'art. 51-ter Ord. Pen., che, nel testo novellato dall'art. 5, comma 1, lett.
b) del d. Igs. n. 123 del 2 ottobre 2018, dispone che "se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura". E ha messo in rilievo come il novellato testo normativo si caratterizza per la sua duttilità di conformarsi alle diverse situazioni che il Tribunale medesimo è chiamato a valutare, attribuendogli la possibilità di "adottare un regime per così dire intermedio, evitando di dovere effettuare una scelta netta tra la prosecuzione della misura nei confronti di un soggetto che abbia posto in essere grave violazione delle prescrizioni e la revoca della stessa con immediato rientro nella struttura carceraria (pur in presenza di elementi positivi nel percorso trattamentale intrapreso)".
2. Proprio il tenore dell'art. 58-quater Ord. Pen., che prevede il divieto di concessione di benefici per un periodo di tre anni nei confronti di condannato al quale sia stata revocata una misura alternativa alla detenzione ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-ter, comma 6 o 51, comma, 1 Ord. Pen., dimostra, a giudizio del Collegio, la ragionevolezza dell'indicata modifica legislativa laddove consente anche la sostituzione della misura alternativa, nei casi in cui - come quello in esame - il Tribunale di sorveglianza nell'ambito del suo giudizio di merito ritenga che la misura sostituita sia "in grado di meglio coniugare la componente afflittiva della pena con contenuti risocializzanti".
3. L'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha fatto corretta applicazione del disposto di cui all'art. 51-ter Ord. Pen.; il richiamo al divieto di cui all'art. 58-quater Ord. Pen., poi, non si attaglia alla fattispecie in parola per l'evidente ragione che il Tribunale non ha disposto la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale.
P.Q.M.
5(\ Rigetta il ricorso. Così deciso, il 30 novembre