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Sentenza — n. 49736/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49736/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49736/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 23 aprile 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava nei confronti di Capuzza Denny l'estinzione del reato ex art. 186, comma 9-bis, del codice della strada e disponeva la riduzione alla metà della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida; rigettava, invece, la richiesta formulata dalla difesa tendente a ottenere l'autorizzazione a utilizzare la patente di guida in alcune fasce orarie per ragioni di lavoro. A ragione di quest'ultima decisione, il suddetto giudice riteneva che la richiesta in parola non potesse trovare accoglimento "sia in quanto, in virtù del dettato di cui all'art. 218 C.d.s., la stessa è di competenza del Prefetto, sia in quanto, come disposto dal Ministero dell'Interno con circolare n. 6535 in data 22.4.2011, il permesso orario non può essere concesso in caso di illecito penale, come nel caso concreto".

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 49736/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Come è stato, infatti, osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la competenza del giudice dell'esecuzione a provvedere in ordine alle sanzioni amministrative accessorie sussiste solo nei casi eccezionali in cui è prevista dalla legge e la citata norma di cui all'art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada non attribuisce tale potere di intervento al suddetto giudice.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata abuso della licenza e delle targhe esame d'idoneità alla guida divieto di condurre autorizzazione di polizia
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPUZZA DENNY nato a L'AQUILA il 23/07/1990 avverso l'ordinanza del 23/04/2022 del GIP TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del P.G. Alessandro Cimmino, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 aprile 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava nei confronti di Capuzza Denny l'estinzione del reato ex art. 186, comma 9-bis, del codice della strada e disponeva la riduzione alla metà della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida; rigettava, invece, la richiesta formulata dalla difesa tendente a ottenere l'autorizzazione a utilizzare la patente di guida in alcune fasce orarie per ragioni di lavoro. A ragione di quest'ultima decisione, il suddetto giudice riteneva che la richiesta in parola non potesse trovare accoglimento "sia in quanto, in virtù del dettato di cui all'art. 218 C.d.s., la stessa è di competenza del Prefetto, sia in quanto, come disposto dal Ministero dell'Interno con circolare n. 6535 in data 22.4.2011, il permesso orario non può essere concesso in caso di illecito penale, come nel caso concreto".

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Capuzza, avvocato Riccardo Lopardi, ha proposto, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., opposizione, che - previa qualificazione quale ricorso per cassazione - è stata trasmessa a questa Corte, giusta provvedimento del 31.5.2022. Secondo la difesa, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, il Prefetto avrebbe competenza "riguardo l'autorizzazione di cui si discute solo per il periodo immediatamente successivo alla sospensione della patente e, comunque, in via cautelare ante causam"; nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 62, comma 2, della legge n. 69/1981, che prevede che "quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il Magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo di non ostacolare il lavoro del condannato"; non sarebbe condivisibile neppure l'ulteriore argomentazione posta a 'fondamento della decisione, con la quale si era fatto richiamo alla circolare del Ministero dell'Interno, che "nella gerarchia delle fonti del diritto non ha alcun ruolo".

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Alessandro Cimmino, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

l. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. In precedenza sono state riportate le ragioni poste a fondamento della decisione del Giudice dell'esecuzione, con la quale è stata rigettata la richiesta proposta nell'interesse del Capuzza, tendente a ottenere l'autorizzazione a utilizzare la patente di guida in alcune fasce orarie per ragioni di lavoro; a essa ci si richiama al fine di evitare inutili ripetizioni.Qui è sufficiente osservare che detta decisione è immune da censure di sorta, avendo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila correttamente applicato il disposto dell'art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada che prevede che "in caso di svolgimento positivo de/lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato" e altrettanto correttamente ritenuto che l'invocata autorizzazione all'utilizzo della patente di guida è riservata all'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 218 del citato Codice della strada.

2. Come è stato, infatti, osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la competenza del giudice dell'esecuzione a provvedere in ordine alle sanzioni amministrative accessorie sussiste solo nei casi eccezionali in cui è prevista dalla legge e la citata norma di cui all'art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada non attribuisce tale potere di intervento al suddetto giudice.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 novembre 2022 Il C