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Sentenza — n. 49720/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding conditional suspension and sentence continuation for tax crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 49720/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Milan Court of First Instance's refusal to grant sentence continuation and conditional suspension. The appellant argued that the identity of the legal interest violated and the similarity to past judicial interpretations should have allowed the benefits despite the seven-year gap between crimes. The Court distinguished the current case from cited precedents, noting that the crimes were extinguished by a procedural favor rather than losing their inherent criminal disvalue or becoming legally void.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 164, comma 1, cod. pen.; The Court of Cassation holds that the conditional suspension of sentence in executivis is not applicable when crimes are extinguished by the passage of time following a judgment, as this differs from cases where the penalty is revoked or declared illegal ab initio.

Parole chiave

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conditional suspension executivis sentence continuation tax crimes procedural favor criminal disvalue inadmissible appeal judicial interpretation continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
Art. 164, comma 1, cod. pen.
art. 460 cod. proc. pen
Il ricorrente sostiene che l'avvenuta estinzione nelle more, ex art. 460 cod.
art. 673 cod. proc. pen
232610, secondo cui "il giudice dell'esecuzione, qualora, in applicazione dell'art. 673 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 4687 del 20/12/2005
Nel motivo di ricorso si sostiene che il riconoscimento dell'applicazione al caso in esame della sospensione condizionale in executivis costituirebbe soltanto una mera estensione di un principio di diritto, che è già stato affermato, sia pure per altra fattispecie, da Sez. U, Sentenza n. 4687 del 20/12/2005, dep.
Sez. U, Sentenza n. 37107 del 26/02/2015
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALMISTRARO REMO nato a PAVIA il 09/02/1959 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, LUCA TAMPIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. ROSARIO MINNITI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 25 maggio 2021 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Remo Salmistraro di applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti (1. sentenza della Corte d'appello di Milano del 16 maggio 2011 per il reato dell'articolo 10 -bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso a Milano il 30 settembre 2005;

2. sentenza della Corte d'appello di Milano del 27 settembre del 2018 per il reato dell'articolo 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000 commesso a Milano il 27 dicembre 2012), e respinto l'istanza di concessione della sospensione condizionale con riferimento alla sentenza sub 2). In particolare, nel respingere l'istanza di riconoscimento della continuazione, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che i reati oggetto delle sentenze in questione, pur essendo entrambi reati fiscali, erano stati commessi quale esponente aziendale di due società diverse, ed in un arco temporale molto ampio di circa sette anni distanza l'uno dall'altro, e che non vi era nessun elemento che poteva deporre per la programmazione unitaria degli stessi.

Nel respingere l'istanza di concessione della sospensione condizionale in executivis il giudice dell'esecuzione ha evidenziato, invece, che l'istituto ha applicazione limitata ai soli casi previsti dalla legge, tra cui non vi è quello della estinzione, avvenuta nelle more, dei reati per cui era stata già disposta la sospensione e che hanno precluso l'ulteriore riconoscimento del beneficio.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con due motivi. Nel primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione, che, a giudizio del ricorrente, non sarebbe preclusa dalla distanza temporale tra i fatti oggetto dell'istanza e dall'esser commesso il reato quale esponente aziendale di società diverse, dovendosi evidenziare invece la identità di bene giuridico violato, di tipologia di condotta, di contesto temporale. Nel secondo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena sostenendo che nel caso in esame (estinzione di reati ostativi alla ulteriore concessione della pena sospesa) si verserebbe in caso analogo a quello per cui lo strumento è stato già ammesso in via interpretativa.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dott. Luca Tampieri, ha concluso per il rigetto del ricorso. Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. Rosario Minniti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo, dedicato al diniego della continuazione, è manifestamente infondato. La norma di cui è stata chiesta applicazione al giudice dell'esecuzione è l'art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., che dispone che "nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione".

I presupposti sostanziali per l'applicazione di ciò che l'art. 671, comma 1, definisce "disciplina del reato continuato" si rinvengono nell'art. 81, comma 2, cod. pen., che la ammette per "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge". La norma non detta una definizione di "medesimo disegno criminoso", e, per riempire di contenuto la previsione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del "medesimo disegno criminoso" si debba arrivare attraverso criteri indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea).

L'onere della allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso", in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sull'imputato, se questi è l'istante che ha determinato l'apertura dell'incidente di esecuzione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580 - 01: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi ì'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti).

Nel caso in esame, il ricorrente ricava la prova dell'unicità del disegno criminoso dalla circostanza che i reati per cui è chiesta l'applicazione della continuazione sarebbero della stessa tipologia, in quanto entrambe violazioni tributarie. Per escludere l'esistenza dell'unicità del disegno criminoso l'ordinanza impugnata, invece, ha motivato sulla notevole distanza temporale tra i due fatti, e si tratta di una decisione esente da vizi logici e conforme ai criteri indicatori della giurisprudenza di legittimità, che ritiene che il giudizio sull'esistenza dell'unicità del disegno criminoso debba essere condotto anche alla luce della contiguità spazio-temporale tra i fatti costituenti reato (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, citata). Nel caso in esame, la distanza di quasi sette anni tra i fatti rende non illogico l'utilizzo di questo parametro di valutazione dell'esistenza o meno del medesimo disegno criminoso, e permette all'ordinanza impugnata di resistere alle censure che le sono state rivolte.

2. Anche il secondo motivo, dedicato al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena in executivis, è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che l'avvenuta estinzione nelle more, ex art. 460 cod. proc. pen., della condanna ostativa alla sospensione comporterebbe la possibilità per il giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale che il giudice della cognizione non aveva potuto riconoscere per l'esistenza del precedente ostativo. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza evidenziando che l'istituto della sospensione condizionale in executivis ha applicazione limitata ai soli casi previsti dalla legge, tra cui non vi è quello in esame.

Nel motivo di ricorso si sostiene che il riconoscimento dell'applicazione al caso in esame della sospensione condizionale in executivis costituirebbe soltanto una mera estensione di un principio di diritto, che è già stato affermato, sia pure per altra fattispecie, da Sez. U, Sentenza n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, Catanzaro, Rv. 232610, secondo cui "il giudice dell'esecuzione, qualora, in applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen., pronunci per intervenuta "abolitio criminis" ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per altra condanna, può, nell'ambito dei "provvedimenti conseguenti" alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art. 164, comma primo, cod. pen., sulla base non solo della situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti".

Nel motivo di ricorso si ritiene di poter trarre argomenti in senso favorevole all'accoglimento dell'istanza anche dall'ulteriore pronuncia Sez. U, Sentenza n.37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264859, che pure ha ammesso il riconoscimento della sospensione condizionale in executivis con riferimento alla pena divenuta illegale a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale. Il collegio ritiene che le due fattispecie per cui le Sezioni Unite hanno ammesso la sospensione condizionale in executivis siano molto diverse da quella in esame, in quanto la pronuncia Catanzaro riguarda un caso in cui vi era stata la revoca della sentenza di condanna, che è una situazione molto diversa dalla mera estinzione del reato per effetto del tempo decorso dal passaggio in giudicato, mentre la pronuncia Marcon ha ad oggetto un caso, ancora più radicale, di pena divenuta illegale ex tunc per effetto di fatto sopravvenuto.

Nei casi esaminati dalle Sezioni Unite il fatto commesso dal condannato aveva, pertanto, già in astratto, o del tutto perso rilievo penale a causa della mutata valutazione sociale (nella pronuncia Catanzaro) o conservato un rilievo penale attenuato (nella pronuncia Marcon), mentre nel caso in esame non è mutato in astratto il giudizio di disvalore del fatto commesso dal condannato, in quanto la estinzione del reato, intervenuta nelle more, è conseguenza soltanto dell'applicazione di un istituto processuale di favore per l'utilizzo dei riti alternativi.

In definitiva, si tratta di situazione del tutto diversa da quelle invocate come parametro di riferimento, e, pertanto, è esente da vizi logici la ordinanza impugnata nella parte in cui ha affermato che l'istanza era totalmente priva di base legale.

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so