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Sentenza — n. 49715/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against nullity ruling for citation order due to lack of office defender consent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 49715/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a Florence court order declaring a citation order null because the office defender failed to accept service. The prosecutor argued that notification to the office defender was valid under Article 161 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected the appeal, ruling that the contested order was not an 'abnormality' subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 161, ultimo comma, cod. proc. pen.; Art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.; The order declaring a citation order null due to lack of office defender consent is not an abnormality appealable to the Supreme Court.

Parole chiave

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nullity citation order office defender consent notification service abnormality appeal cassation inadmissibility domicilio di una parte notifica del cambiamento d'indirizzo domicilio eletto

Disposizioni normative citate

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Art. 161, ultimo comma, cod. proc. pen.
Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica di Firenze articolando un unico motivo con cui denunzia violazione dell'art. 161, ultimo comma, cod. proc. pen. ed abnormità del provvedimento.
Art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.
pen., all'imputato, che si era rifiutato di eleggere domicilio, per mezzo di consegna dell'atto al difensore di ufficio domiciliatario, il quale non aveva provveduto all'accettazione ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Art. 415-bis cod. proc. pen.
A ragione della decisione osserva che il decreto di citazione a giudizio è nullo in quanto notificato, al pari dell'avviso ex art. 415-bis cod.
Art. 552, comma 2, cod. proc. pen.
pen.- dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione di adempimento prescritto a pena di nullità secondo la previsione dell'art. 552, comma 2, cod.
art. 415-bis cod. proc. pen
A ragione della decisione osserva che il decreto di citazione a giudizio è nullo in quanto notificato, al pari dell'avviso ex art. 415-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, PG C/ Ismail Darwish Mhame
Sez. 1, n. 25957 del 26/03/2009, Pm in proc. Toni
Sez. 2, n. 20569 del 18/01/2018, PM in proc. Ksouri
Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, P.M. in proc. Ebrima
Sez. 5, n. 1399 del 14/11/2016, dep. 2017, RM. in proc. Chen
270273; Sez. 5, n. 1399 del 14/11/2016, dep. 2017, RM. in proc. Chen, Rv.
Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, P.M. in proc. Besio
269080; Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, P.M. in proc. Besio, rv.
Sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, P.M. in proc. Morra
sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, P.M. in proc. Morra, rv.
Sez. 4, n. 14579 del 25/03/2010, P.M. in proc. Gulino e altro
258569; Sez. 4, n. 14579 del 25/03/2010, P.M. in proc. Gulino e altro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZEnei confronti di: PALMIERO ANDREA nato a CAIVANO il 01/05/1964 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 08/04/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG. MARIELLA DE MASELLIS che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Firenze ha restituito al Pubblico ministero gli atti relativi al procedimento nei confronti di Andrea Palmiero. A ragione della decisione osserva che il decreto di citazione a giudizio è nullo in quanto notificato, al pari dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., all'imputato, che si era rifiutato di eleggere domicilio, per mezzo di consegna dell'atto al difensore di ufficio domiciliatario, il quale non aveva provveduto all'accettazione ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.

2. Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica di Firenze articolando un unico motivo con cui denunzia violazione dell'art. 161, ultimo comma, cod. proc. pen. ed abnormità del provvedimento. Sostiene il ricorrente che l'avviso dì conclusione delle indagini preliminari e conseguentemente il decreto di citazione a giudizio sono stati legittimamente notificati con consegna al difensore di ufficio in applicazione dell'art. 161, ultimo comma, cod. proc. pen., in considerazione del rifiuto dell'indagato di dichiarare o eleggere domicilio.

Non rileva la mancata acquisizione del consenso del difensore di ufficio, avendo quest'ultimo acquisito la qualifica di domiciliatario ex lege e non su iniziativa dell'indagato. L'effettiva conoscenza del processo non rileva ai fini della regolarità delle notifiche, ma per il diverso istituto dell'assenza per quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamata ed in particolare dalla recente sentenza a Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, PG C/ Ismail Darwish Mhame 3. Il ricorso è inammissibile perché, contrariamene a quanto prospettato dal pubblico ministero ricorrente, non ha ad oggetto un provvedimento abnorme, come tale impugnabile in deroga al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

Come già chiarito da questa Corte in più pronunce anche a Sezioni unite (la n. 25957 del 26/03/2009, Pm in proc. Toni, Rv. 243590 e la n. 20569 del 18/01/2018, PM in proc. Ksouri, Rv. 272715), il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'omessa notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.- dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione di adempimento prescritto a pena di nullità secondo la previsione dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., non è avulso dal sistema processuale, ma costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e non determina nemmeno la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso senza incorrere a sua volta nel compimento di un atto affetto da nullità o da altro vizio invalidante e senza subire gli effetti pregiudizievoli per l'ulteriore sviluppo successivo del processo.

In siffatta situazione il provvedimento può eventualmente essere illegittimo, ma non è ricorribile per cassazione perché si colloca al di fuori dell'area dell'abnormità come delineata dall'interpretazione giurisprudenziale. Tale patologia processuale è, infatti, riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti (Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, P.M. in proc.

Ebrima, Rv. 270273; Sez. 5, n. 1399 del 14/11/2016, dep. 2017, RM. in proc. Chen, Rv. 269080; Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, P.M. in proc. Besio, rv. 262374; Sez. 6, n. sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, P.M. in proc. Morra, rv. 258569; Sez. 4, n. 14579 del 25/03/2010, P.M. in proc. Gulino e altro, Rv. 247030).

2. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, trattandosi di parte pubblica,.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Cos