Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 49705/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49705/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49705/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

NOTAZIONE SENTENZA sul ricorso proposto da: CIANCIULLI COSIMO DAMIANO nato a ANZIO il 06/04/1991 avverso la sentenza del 05/01/2022 del TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO, intervenuto per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Velletri ha condannato Cosimo Damiano Cianciulli alla pena di euro 1000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975. Dall'istruttoria è emerso che l'imputato, il 13 dicembre 2017, fu trovato in possesso di un coltellino multiuso, posto sul sedile dell'autovettura su cui era a bordo in compagina di una donna. Di quel coltellino non seppe giustificare agli agenti operanti il possesso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 49705/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

Parole chiave

Generato dall'IA
oggetto pericoloso risarcimento per atto illecito altri reati danneggiamento infrazione privilegiata reato di poca entità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

NOTAZIONE SENTENZA sul ricorso proposto da: CIANCIULLI COSIMO DAMIANO nato a ANZIO il 06/04/1991 avverso la sentenza del 05/01/2022 del TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO, intervenuto per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Velletri ha condannato Cosimo Damiano Cianciulli alla pena di euro 1000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975. Dall'istruttoria è emerso che l'imputato, il 13 dicembre 2017, fu trovato in possesso di un coltellino multiuso, posto sul sedile dell'autovettura su cui era a bordo in compagina di una donna. Di quel coltellino non seppe giustificare agli agenti operanti il possesso.

2. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione dalla Corte di appello di Roma, il difensore di Cosimo Damiano Cianciulli, che ha dedotto l'irrilevanza penale della condotta contestata, trattandosi di fatto privo di alcuna potenzialità offensiva. Ha quindi lamentato l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l'eccessività della pena inflitta.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. La difesa del ricorrente aveva fatto richiesta al giudice, in sede di conclusioni di udienza, di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, come si desume agevolmente dal verbale di udienza in atti. Il giudice, come attestato dalla sentenza impugnata, non ha provveduto e ha ignorato la richiesta difensiva, incorrendo così nel vizio di omessa risposta.

3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio al Giudice di pace di Velletri, che deciderà in diversa composizione fisica. A

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Velletri, in diversa composizione fisica. Così deciso, il 5 dicembre 2022. Il C4nsi ere estensore Il Presidente Giupe kntalucia P Stefano Mogini DEPOSI tN CA Ne; E. LIYL R A 3 0 DIC 2022 CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE f 1 P „ o euz.Egs_ • OWA Vn0./Xtzu \.(\ C -3 z)ket. \4 \ c'à couu. trk, M,Lx71,.eu2.A \AO9A, \i\k). bku\O et • C104: ,PA& WC) VCA, o \ - U.• "ein-V5t3'1/4A, , mom nA.vn 3 \M \u,L0 V \\M-CU A» Lyvt 1/4, i (A 77 2),),) L)A .‘k)e.vik ; << Avww eQ,c, Atu-i cAA b\AN ,9,Ackte. ‹-R5 rw\:\ Pwukkx. u‘;kte, bx,kiLm,x o‘euk a\.` 0,)u— copi VOA 3 \CA, \AIU) V \o 'vn,...&L à. \IR Q e: A v tA, DkknU U07 — Mes,, f\An,;-\0)AGoz, cke, At O1J,Acud- ciu v k/sk, (,1/4 -73 9ak%R.Ì