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Sentenza — n. 49704/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49704/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49704/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LASFAR JAWAD nato il 03/03/1983 avverso la sentenza del 28/10/2021 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO, intervenuta per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Giudice di pace di Firenze ha condannato Jafad Lasfar alla pena di euro 15.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. 1gs. n. 286 del 1998, perché, destinatario di un provvedimento di espulsione del Prefetto di Firenze del 30 gennaio 2018 e contestuale ordine di allontanamento del Questore di Terni, continuò a permanere illegalmente nel territorio nazionale senza giustificato motivo, fatto accertato in Firenze 1'8 febbraio 2018.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 49704/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per quanto di seguito si espone. 1.1. Il primo motivo è generico, perché il ricorso non illustra la documentazione di cui lamenta la mancata acquisizione in giudizio, non indicando neanche in cosa consistesse e quale potesse essere l'incidenza sulle determinazioni giudiziali.1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudice ha motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali, formulando così un giudizio di merito che, siccome adeguatamente motivato, si sottrae a censure in sede di controllo di mera legittimità.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan ristrettezza finanziaria spese mediche guida nonostante revoca della patente spese di difesa
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LASFAR JAWAD nato il 03/03/1983 avverso la sentenza del 28/10/2021 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO, intervenuta per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Giudice di pace di Firenze ha condannato Jafad Lasfar alla pena di euro 15.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. 1gs. n. 286 del 1998, perché, destinatario di un provvedimento di espulsione del Prefetto di Firenze del 30 gennaio 2018 e contestuale ordine di allontanamento del Questore di Terni, continuò a permanere illegalmente nel territorio nazionale senza giustificato motivo, fatto accertato in Firenze 1'8 febbraio 2018.

Il fatto in imputazione è stato accertato sulla base dei verbali redatti dagli agenti della Polizia di stato che procedettero in Firenze alla identificazione dell'imputato e a verificarne la presenza sul territorio dello Stato. La pena è stata determinata senza il riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Jawad Lasfar, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, specificamente le produzioni documentali richieste dal difensore. Il Giudice, dopo aver preso atto dell'assenza in udienza dell'imputato, dichiarò chiuso il dibattimento senza provvedere né all'esame dell'imputato né ad acquisire la documentazione come da richiesta della difesa. La documentazione di cui era richiesta l'acquisizione era decisiva perché provava il grave stato di salute dell'imputato al momento della commissione del reato, che gli rese impossibile di lasciare il territorio sello Stato. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per quanto di seguito si espone. 1.1. Il primo motivo è generico, perché il ricorso non illustra la documentazione di cui lamenta la mancata acquisizione in giudizio, non indicando neanche in cosa consistesse e quale potesse essere l'incidenza sulle determinazioni giudiziali.1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudice ha motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali, formulando così un giudizio di merito che, siccome adeguatamente motivato, si sottrae a censure in sede di controllo di mera legittimità.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos