Sentenza — n. 49701/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 17 febbraio 2022, il Tribunale di Venezia riteneva Cretu Titel responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, per avere, senza giustificato motivo, portato fuori dalla propria abitazione un frangivetro con punte acuminate e una chiave in metallo per bulloni e, conseguentemente, concessa l'attenuante di cui al comma 3 del citato articolo, lo condannava alla pena di €. 1.000,00 di ammenda.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 49701/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in assenza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Giuseppina casella, ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso; il difensore dell'imputato, avv. Renato Speranzoni ha concluso, per iscritto, insistendo nell'accoglimento del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRETU TITEL nato il 26/12/1986 avverso la sentenza del 17/02/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Renato Speranzoni, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 febbraio 2022, il Tribunale di Venezia riteneva Cretu Titel responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, per avere, senza giustificato motivo, portato fuori dalla propria abitazione un frangivetro con punte acuminate e una chiave in metallo per bulloni e, conseguentemente, concessa l'attenuante di cui al comma 3 del citato articolo, lo condannava alla pena di €. 1.000,00 di ammenda.
2. Avverso detta sentenza, il difensore del Cretu, avvocato Renato Speranzoni, ha proposto ricorso per cassazione deducendo "inosservanza di norme processuali a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c cod. proc. pen.), con riferimento agli artt. 420-bis e 179 cod. proc. pen.; nullità della dichiarazione di assenza dell'imputato e conseguente nullità della sentenza di primo grado". Ha, in proposito, osservato che il Cretu è stato citato a giudizio nelle forme previste dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ovvero mediante consegna di copia del relativo decreto al difensore di ufficio, nominato in sede di identificazione dell'imputato da parte della polizia giudiziaria al momento del fatto, con il quale il prevenuto non aveva mai avuto alcun tipo di contatto; ha, quindi, sostenuto che il Cretu, nel corso del giudizio, sarebbe stato dichiarato assente in carenza dei presupposti di legge e ciò avrebbe determinato una nullità di carattere assoluto e insanabile; che l'argomento su cui si era appuntato il Tribunale al fine di giungere alla declaratoria di assenza dell'imputato, infatti, non atterrebbe alla prova della positiva conoscenza del procedimento da parte dello stesso, quanto piuttosto all'ignoranza colpevole della celebrazione del processo da parte del medesimo, "reo" di non essersi interessato della questione, pur essendo stato nelle condizioni di farlo.
3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in assenza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Giuseppina casella, ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso; il difensore dell'imputato, avv. Renato Speranzoni ha concluso, per iscritto, insistendo nell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.E in vero, la dichiarazione di assenza dell'imputato, elettivamente domiciliato presso il difensore di ufficio, può conseguire esclusivamente all'accertamento da parte del giudice dell'effettiva conoscenza del procedimento, ovvero della volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o dei suoi atti da parte del prevenuto. Al riguardo, va ricordato il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui "ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa" (Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420 - 01, nel proc. P.G./ Ismail).
2. Ebbene, sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, va osservato che: il Cretu era stato identificato il 6.12.2017 e nella stessa circostanza era stato invitato a eleggere o dichiarare domicilio e a nominare un difensore di fiducia, oltre che sottoposto a perquisizione con conseguente sequestro degli oggetti atti a offendere dei quali era stato trovato in possesso; al Cretu era stato nominato un difensore di ufficio, di cui gli erano stati comunicati i relativi recapiti; il predetto, nell'impossibilità di dichiarare un domicilio, aveva eletto domicilio presso il suddetto difensore di ufficio; il decreto di citazione a giudizio era stato notificato a quest'ultimo ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; detto difensore aveva rappresentato nel corso del giudizio di non avere potuto intrattenere alcun contatto con l'imputato.
A fronte di ciò, l'argomentare del Tribunale di Venezia - secondo cui il Cretu, pur informato del procedimento e a conoscenza dei recapiti del difensore di ufficio nominatogli, aveva ritenuto di non tenere con lo stesso alcun contatto, rimanendo del tutto inerte con assoluta indifferenza per il procedimento a suo carico, sicché del tutto legittimamente doveva procedersi in sua assenza - non è conforme all'indicato principio di diritto, non potendosi affermare, in difetto di ulteriori elementi sintomatici, che la mancanza di contatti con il difensore di ufficio e domiciliatario possa assurgere a prova della volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento da parte dell'interessato, tenuto anche conto che l'imputato è soggetto straniero privo di riferimenti sul territorio dello Stato, che aveva ricevuto unicamente informazioni in merito a un eventuale futuro processo al momento della sua identificazione da parte della polizia giudiziaria.
3. Non essendo stato correttamente accertato il presupposto per una legittima declaratoria di assenza, detta dichiarazione è affetta da nullità che va a inficiare la validità di tutti i successivi atti, compresa la sentenza impugnata che va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia. Così deciso, il 30 nove