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Sentenza — n. 49596/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49596/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49596/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con provvedimento del 1°/2/2022, privo di sottoscrizione, è stata rigettata l'istanza del detenuto Eleodor Emilian Cimbalà diretta a chiedere l'auto- rizzazione a frequentare un corso di guida per conseguire la patente di tipo C e i conseguenti provvedimenti organizzativi. L'autorità giudiziaria competente ha rilevato che il condannato si trova in regime di arresti domiciliari ex art. 284 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 284 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49596/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'autorità giudiziaria competente ha rilevato che il condannato si trova in regime di arresti domiciliari ex art. 284 cod. proc. pen.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente esame d'idoneità alla guida autorizzazione d'entrata permesso di domicilio corsa di controllo espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 284 cod. proc. pen
L'autorità giudiziaria competente ha rilevato che il condannato si trova in regime di arresti domiciliari ex art. 284 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIMBALA' ELEODOR EMILIAN, nato in ROMANIA il 25/05/1992 avverso il decreto del 01/02/2022 del MAGISTRATO SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore Generale, KATE TASSONE, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con provvedimento del 1°/2/2022, privo di sottoscrizione, è stata rigettata l'istanza del detenuto Eleodor Emilian Cimbalà diretta a chiedere l'auto- rizzazione a frequentare un corso di guida per conseguire la patente di tipo C e i conseguenti provvedimenti organizzativi. L'autorità giudiziaria competente ha rilevato che il condannato si trova in regime di arresti domiciliari ex art. 284 cod. proc. pen.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Cimbalà, avv. Carmelo Tripodi, deducendo l'abnormità dell'impu- gnato decreto, in quanto privo di sottoscrizione del giudice che lo ha emesso e quindi affetto da anomalia genetica che ne determina l'inesistenza materiale e giuridica, tanto più che, trattandosi di provvedimento de plano, non è nemmeno individuabile l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Nemmeno il difensore era riuscito ad individuare l'autorità emittente, poiché l'istanza del Cimbalà non risultava iscritta come pendente presso l'Ufficio di sorveglianza di Roma, pur essendo stato detto provvedimento notificato all'interessato.

3. Il ricorso è fondato. La mancanza di sottoscrizione di un provvedimento ne determina l'inesistenza materiale e giuridica. Tale vizio, rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di dare luogo a preclusioni, oltre a poter essere rilevato dalle parti anche con i mezzi di impugnazione ordinaria, può essere emendato dallo stesso giudice con l'emissione di un nuovo provvedimento (Sez. 2, n. 29427 del 15/06/2011, Ferrari, Rv. 251027; Sez. 6, n. 39435 del 14/07/2017, Ammendola e altri, Rv. 271710). Pertanto, riconosciuta l'inesistenza del decreto impugnato, si restitui- scono gli atti all'Ufficio di sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso. PQM Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza per la rinnovazione dell'atto nullo. Così deciso il giorno 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il