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Sentenza — n. 49590/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49590/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49590/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 23/3/2022, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Livorno ha respinto l'opposizione avverso l'ordinanza del 27/9/2019 che aveva rigettato l'istanza del Pubblico ministero di declaratoria di estinzione della pena pecuniaria applicata a Fabio Bibbiani, con sentenza del Tribunale di Livorno - sez. distaccata di Cecina, n. 329 del 26/9/2008, irrevocabile il 10/1/2009, per decorso del tempo, a norma dell'art. 172 cod. pen. Ha osservato il giudice dell'esecuzione che per il recupero della pena pecuniaria risultava ormai avviata la procedura esecutiva - con la notifica della cartella esattoriale in data 20/7/2010, seguita da una procedura di pignoramento immobiliare e da due procedure di pignoramento presso terzi sicché si è riferite all'orientamento esegetico per cui l'inizio dell'esecuzione penale impedisce l'estinzione della pena.

Regesto Legislator

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art. 172 cod. pen, artt. 172 cod. pen, art. 173 cod. pen; Sentenza — n. 49590/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 17228 del 03/11/2016, dep. 2017, Ghidini, Rv. 269981: in motivazione, si è osservato che la disciplina dettata in materia di prescrizione della pena non contempla cause di sospensione od interruzione, non esistendo in tale ambito disposizioni corrispondenti agli artt. 159 e 160 cod. pen., i quali devono intendersi riferiti alla sola prescrizione del reato). 1.2. Dunque, le affermazioni del giudice dell'esecuzione risultano corrette, alla stregua della consolidata e condivisa esegesi di legittimità, che ha ricapi- tolato la disciplina dell'esazione delle pene pecuniarie, contenuta nell'art. 227- ter, inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 dal d.l. n.112 del 2008, convertito nella L. n. 133 del 2008.

Parole chiave

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esecuzione delle pene perenzione dell'esecuzione della decisione pena pecuniaria non riscuotibile decorrenza del termine revoca dell'esecutore testamentario estinzione dell'obbligazione

Disposizioni normative citate

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art. 172 cod. pen
329 del 26/9/2008, irrevocabile il 10/1/2009, per decorso del tempo, a norma dell'art. 172 cod. pen.
artt. 172 cod. pen
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 172 cod. pen.
art. 173 cod. pen
Il ricorrente ritiene errato che la notifica della cartella esattoriale costituisca atto di inizio dell'esecuzione, così da impedire l'estinzione della pena pecuniaria nonostante il decorso del termine di cui all'art. 173 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE di LIVORNOnel procedimento a carico di: BIBBIANI FABIO, nato a VOLTERRA il 11/03/1950 avverso l'ordinanza del 23/03/2022 del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, MARCO DALL'OLIO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23/3/2022, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Livorno ha respinto l'opposizione avverso l'ordinanza del 27/9/2019 che aveva rigettato l'istanza del Pubblico ministero di declaratoria di estinzione della pena pecuniaria applicata a Fabio Bibbiani, con sentenza del Tribunale di Livorno - sez. distaccata di Cecina, n. 329 del 26/9/2008, irrevocabile il 10/1/2009, per decorso del tempo, a norma dell'art. 172 cod. pen. Ha osservato il giudice dell'esecuzione che per il recupero della pena pecuniaria risultava ormai avviata la procedura esecutiva - con la notifica della cartella esattoriale in data 20/7/2010, seguita da una procedura di pignoramento immobiliare e da due procedure di pignoramento presso terzi sicché si è riferite all'orientamento esegetico per cui l'inizio dell'esecuzione penale impedisce l'estinzione della pena.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 172 cod. pen. e 676 cod. proc. pen. Il ricorrente ritiene errato che la notifica della cartella esattoriale costituisca atto di inizio dell'esecuzione, così da impedire l'estinzione della pena pecuniaria nonostante il decorso del termine di cui all'art. 173 cod. pen. Rileva inoltre la contraddittorietà di escludere che la notifica della cartella possa avere valore di atto interruttivo della prescrizione, e di contro il riconosci- mento a tale situazione dell'effetto di determinare l'inestinguibilità della pena quale primo atto di inizio dell'esecuzione. Si afferma la palese violazione delle norme degli artt. 172 e 173 cod. pen. che, nel disciplinare l'estinzione delle pene pecuniarie, fanno inequivocabilmente decorrere il relativo termine dalla data di irrevocabilità della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Questa Corte si è pronunciata sul tema dell'inizio dell'esecuzione delle pene pecuniarie, ravvisando l'atto iniziale nella notifica della cartella esatto- riale, riconosciuto come unico fatto impeditivo del decorso del termine prescrizionale. In tal senso è stato affermato che «Ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempi- stiche dell'esecuzione medesima» (Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, Vitobello, Rv. 279453: fattispecie in cui è stato escluso che la pena dell'ammenda inflitta al condannato si fosse estinta per decorso del tempo in ragione dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale prima del compimento del termine di legge; in termini:

Sez. 3, n. 17228 del 03/11/2016, dep. 2017, Ghidini, Rv. 269981: in motivazione, si è osservato che la disciplina dettata in materia di prescrizione della pena non contempla cause di sospensione od interruzione, non esistendo in tale ambito disposizioni corrispondenti agli artt. 159 e 160 cod. pen., i quali devono intendersi riferiti alla sola prescrizione del reato). 1.2. Dunque, le affermazioni del giudice dell'esecuzione risultano corrette, alla stregua della consolidata e condivisa esegesi di legittimità, che ha ricapi- tolato la disciplina dell'esazione delle pene pecuniarie, contenuta nell'art. 227- ter, inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 dal d.l. n.112 del 2008, convertito nella L. n. 133 del 2008.

In base a tale disciplina, l'esecuzione di pena pecuniaria non si verifica al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, che rappresenta il titolo esecutivo, bensì allorché il debito erariale viene iscritto a ruolo, oppure, secondo una tesi alternativa, quando venga notificata la cartella esattoriale; in ogni caso, l'inizio della procedura di recupero coattivo è sufficiente ad evitare l'estinzione della pena perché manifesta la pretesa punitiva dello Stato, la cui assenza dà luogo alla prescrizione, a prescindere dalle specifiche vicende successive dell'effettivo recupero di quanto dovuto.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna pronuncia sulle spese, trattandosi di un ricorso della parte pubblica.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il giorno 20 ottobre 2022