Sentenza — n. 49580/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADarry Ali, nato il 19/03/1998; Avverso l'ordinanza emessa il 20/10/2021 dal Tribunale di sorveglianza di Catania; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 49580/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si consideri che il Tribunale di sorveglianza di Catania non si limitava a valutare la situazione esistente al momento dell'adozione dell'ordine di esecuzione presupposto, ma teneva conto di una serie di ulteriori elementi informativi, tra cui i molteplici rapporti disciplinari intramurari redatti a carico di Ali Darry, apprezzandoli come fattori decisivi ai fini della formulazione di un giudizio prognostico negativo. Tali elementi di giudizio, infatti, rendevano evidente l'assenza di un processo di revisione critica del vissuto criminale del ricorrente, in mancanza del quale non assumevano il rilievo favorevole dedotto dal suo difensore il reperimento di un lavoro a tempo indeterminato e la possibile domiciliazione del condannato presso la sorella.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:
1) Darry Ali, nato il 19/03/1998; Avverso l'ordinanza emessa il 20/10/2021 dal Tribunale di sorveglianza di Catania; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 20 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava l'istanza di concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano stati richiesti congiuntamente da Ali Darry in relazione alla pena detentiva che il condannato doveva scontare, ritenendo insussistenti i presupposti delle misure alternative alla detenzione invocate nel suo interesse.
2. Avverso questa ordinanza Ali Darry, a mezzo dell'avvocato Giovanni Bellino, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Catania, con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali, che non teneva conto della personalità dell'istante e del processo rieducativo intrapreso dopo la sentenza di condanna della cui esecuzione si controverte, rispetto ai quali assumevano un rilievo favorevole il reperimento di un lavoro a tempo indeterminato e la possibile domiciliazione del ricorrente presso la sorella detriztenito. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Ali Darry è infondato.
2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti legittimanti la concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Catania in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di Ali Darry, la cui elevata caratura criminale, attestata dalle informazioni acquisite, non consentiva la concessione del benefici penitenziari invocati ex artt. 47 e 47-ter Ord. pen.
Si consideri che il Tribunale di sorveglianza di Catania non si limitava a valutare la situazione esistente al momento dell'adozione dell'ordine di esecuzione presupposto, ma teneva conto di una serie di ulteriori elementi informativi, tra cui i molteplici rapporti disciplinari intramurari redatti a carico di Ali Darry, apprezzandoli come fattori decisivi ai fini della formulazione di un giudizio prognostico negativo. Tali elementi di giudizio, infatti, rendevano evidente l'assenza di un processo di revisione critica del vissuto criminale del ricorrente, in mancanza del quale non assumevano il rilievo favorevole dedotto dal suo difensore il reperimento di un lavoro a tempo indeterminato e la possibile domiciliazione del condannato presso la sorella.
Il Tribunale di sorveglianza di Catania, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di Ali Darry su una valutazione complessiva della sua personalità criminale, che appare rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602- 01).
Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato, pienamente rispettato nel caso di specie, il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di Ali Darry, il Tribunale di sorveglianza di Catania si esprimeva, correttamente, in termini negativi (Sez. 1, n. 10586 dell'08/02/2019, Catalano, Rv. 274993-01;
Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306-01).3. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di Ali Darry deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame