Sentenza — n. 49576/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAmato Elio, nato a Napoli il 26/02/1972; Avverso l'ordinanza emessa 1'01/10/2021 dal Tribunale di sorveglianza di Milano; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Andrea Venegoni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 49576/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica, il principio di diritto, di poco precedente alla pronuncia di legittimità sopra citata, secondo cui in tema «di trattamento penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis, ord. pen., il diritto del detenuto di avere colloqui coi familiari "nel numero di uno al mese" da svolgersi ad intervalli di tempo regolari di cui al comma 2-quater, lett.
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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nei confronti di:
1) Amato Elio, nato a Napoli il 26/02/1972; Avverso l'ordinanza emessa 1'01/10/2021 dal Tribunale di sorveglianza di Milano; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Andrea Venegoni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa I'l ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milano confermava il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano del 4 novembre 2020, adottato nei confronti del detenuto Elio Amato, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), con cui veniva censurata la disposizione adottata dalla direzione della Casa di reclusione di Milano Opera, secondo cui lo svolgimento dei colloqui, visivi e telefonici, che lo riguardavano, doveva avere luogo a distanza di circa trenta giorni l'uno dall'altro.
Secondo il Tribunale di sorveglianza di Milano, che confermava l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Milano, tale disposizione, che veniva applicata ex art. 16, comma 3, Circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, doveva essere emendata - in accoglimento del reclamo proposto da Elio Amato ex art. 35-bis Ord. pen. -, in ragione del fatto che l'imposizione del termine mensile di svolgimento dei colloqui, visivi e telefonici, dei soggetti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. determinava un pregiudizio ingiustificato al diritto del detenuto al mantenimento dei contatti costanti con i propri familiari.
2. Avverso questa ordinanza il Ministero della Giustizia, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, ricorreva per cassazione, deducendo, mediante due correlate censure difensive, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti legittimanti l'imposizione del termine mensile di svolgimento dei colloqui, visivi e telefonici, ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., nel cui ambito penitenziario rientrava Elio Amato.
Si deduceva, in proposito che l'imposizione di tale termine mensile costituiva l'espressione del potere discrezionale espressamente riconosciuto all'Amministrazione penitenziaria dall'art. 16, comma 3, Circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 2017 - a tenore del quale: «Nel rispetto della calendarizzazione delle giornate dei colloqui da parte della Direzione, gli stessi saranno autorizzati e fruiti a distanza di circa 30 giorni» -, che traeva origine dalle esigenze di bilanciamento tra il diritto del detenuto di coltivare i propri legami familiari con i parenti più stretti con le esigenze di controllo dei soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., connesse alla tutela dell'ordine pubblico.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, deve ritenersi fondato nei termini di seguito indicati.
2. Occorre premettere che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui i colloqui, visivi e telefonici, dei detenuti rappresentano un diritto fondamentale, collegato alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti del soggetto recluso, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 15 e 18, comma 3, Ord. pen., che ritengono tale prerogativa individuale indispensabile nell'ambito del trattamento rieducativo, ai fini dell'attività di recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419-01;
Sez. 1, n. 33032 del 18/04/2011, Solazzo, Rv. 250819-01; Sez. 1, n. 27344 del 28/05/2003, Emmanuello, Rv. 225011-01). Deve, al contempo, rilevarsi che le modalità di esercizio di questo diritto rientrano nell'ambito delle scelte di discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, che attraverso previsioni di carattere generale, quali circolari e regolamenti di istituto, può esplicarsi in disposizioni organizzative e operative, finalizzate a definire tempi e modi per la concreta attuazione di tale irrinunciabile prerogativa del detenuto. Tuttavia, in questi casi, come avviene per tutte le ipotesi di atti amministrativi che incidono su situazioni soggettive, i provvedimenti che contengono tali misure sono assoggettati a un controllo giurisdizionale, che spetta alla magistratura di sorveglianza (Corte cost., sent. n. 135 del 2013).
In questa cornice ermeneutica, deve essere inserita la giurisprudenza di legittimità consolidatasi sulla questione dell'intervallo di circa trenta giorni tra colloqui, visivi e telefonici, la cui disciplina rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, che venivano attivati nei confronti di Elio Amato, ai sensi dell'art. 16 della Circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 2017, secondo cui: «In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41 -bis Ord. pen., è legittima la disposizione dell'Amministrazione penitenziaria che, in attuazione dell'art. 16 della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, preveda, per i detenuti sottoposti a tale regime, che i colloqui visivi e telefonici abbiano luogo a distanza di circa trenta giorni l'uno dall'altro, con conseguente esclusione della possibilità di accorpamento degli stessi rispettivamente alla fine del mese e all'inizio di quello successivo, atteso che detta regolamentazione costituisce un ragionevole esercizio del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione dal comma 2-quater, lett. b), del citato art. 41-bis in punto di concreta disciplina delle modalità di fruizione dei colloqui, contemperando il diritto del detenuto - per l'effetto degradato ad interesse legittimo - a coltivare i legami relazionali più stretti con l'esigenza organizzativa, funzionale alla tutela della sicurezza pubblica, di diluire i flussi di informazioni che, in occasione dei colloqui, nonostante i controlli, potrebbero intervenire tra il detenuto e gruppi di criminalità esterni» (Sez. 1, n. 23945 del 26/06/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 279526-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 47046 del 16/11/2021, Madonia, Rv. 282719-01).
Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica, il principio di diritto, di poco precedente alla pronuncia di legittimità sopra citata, secondo cui in tema «di trattamento penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis, ord. pen., il diritto del detenuto di avere colloqui coi familiari "nel numero di uno al mese" da svolgersi ad intervalli di tempo regolari di cui al comma 2-quater, lett.
b) della citata norma, non consente l'accorpamento degli stessi in giorni ravvicinati - l'uno alla fine del mese, l'altro all'inizio del successivo - dovendo la loro consecuzione riflettere intervalli temporali opportunamente distanziati così da diluire equamente nel tempo il volume dei flussi informativi, intrinsecamente pericolosi, tra detenuto e familiari, senza del tutto compromettere le relazioni familiari del soggetto ristretto» (Sez. 1, n. 5446 del 15/11/2019, dep. 2020, Amato, Rv. 278180-01). Di tale, consolidato, orientamento ermeneutico, l'ordinanza impugnata non faceva una corretta applicazione nei confronti di Elio Amato, affermando, in contrasto con i principi di diritto che si sono richiamati, che l'individuazione di un intervallo di trenta giorni tra un colloquio e l'altro determina un'eccessiva compressione delle prerogative del detenuto, riguardando tale regolamentazione un esercizio del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione penitenziario dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., che, al contrario di quanto riscontrabile nel caso in esame, doveva essere esercitato in termini di ragionevolezza (Sez. 1, n. 23945 del 26/06/2020, Ministero della Giustizia, cit.;
Sez. 1, n. 5446 del 15/11/2019, dep. 2020, Amato, cit.).
3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnta, con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio al t Tribunale di sorveglianza di Milano, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei parametri che sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnta con ri