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Sentenza — n. 49571/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49571/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49571/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, il difensore di Antonio Vacca chiedeva che il dispositivo della sentenza n. 295/2021, emessa dalla Corte di appello di Milano nei confronti di costui, venisse rettificato nel punto riguardante l'indicazione della pena. L'istante sosteneva che tale indicazione, in due anni, due mesi e quindici giorni di reclusione, era frutto di errore materiale, e che avrebbe dovuto essere sostituita con quella di due anni e quindici giorni di reclusione, riportata nella motivazione della stessa sentenza.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49571/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Antonio Vacca ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui sostiene che il giudice dell'esecuzione abbia errato nell'applicare il principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione della sentenza, perché in base alla giurisprudenza di legittimità tale principio non ha carattere assoluto ma va contemperato tenendo in considerazione il singolo caso e la funzione di spiegazione e di chiarimento tipica della motivazione. Nel caso in esame, dalla motivazione della sentenza sopra citata emergerebbe che l'indicazione della pena riportata nel dispositivo è il frutto di un errore materiale.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale adeguamento della pena sanzioni penali riduzione della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VACCA ANTONIO nato a GROTTAGLIE il 20/11/1972 avverso l'ordinanza del 20/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/senfite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Birritteri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la rideterminazione della pena da eseguire nella misura di due anni e quindici giorni di reclusione, con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, il difensore di Antonio Vacca chiedeva che il dispositivo della sentenza n. 295/2021, emessa dalla Corte di appello di Milano nei confronti di costui, venisse rettificato nel punto riguardante l'indicazione della pena. L'istante sosteneva che tale indicazione, in due anni, due mesi e quindici giorni di reclusione, era frutto di errore materiale, e che avrebbe dovuto essere sostituita con quella di due anni e quindici giorni di reclusione, riportata nella motivazione della stessa sentenza.

2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, richiamando il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione.

3. Il difensore di Antonio Vacca ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui sostiene che il giudice dell'esecuzione abbia errato nell'applicare il principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione della sentenza, perché in base alla giurisprudenza di legittimità tale principio non ha carattere assoluto ma va contemperato tenendo in considerazione il singolo caso e la funzione di spiegazione e di chiarimento tipica della motivazione. Nel caso in esame, dalla motivazione della sentenza sopra citata emergerebbe che l'indicazione della pena riportata nel dispositivo è il frutto di un errore materiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, con la conseguenza che, in tal caso, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Rv. 277874 - 01). 1.2.

In applicazione del principio richiamato, pienamente condivisibile, è assorbente rilevare che, nel caso in esame, il contrasto fra la motivazione e il dispositivo della citata sentenza n. 295/2021, emessa dalla Corte di appello di Milano nei confronti di Antonio Vacca, non è rivelatore, di per sé, di un semplice errore materiale del dispositivo, che sarebbe stato emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali. In concreto, il contrasto riguarda, infatti, un caso in cui il dispositivo e la motivazione non furono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, ma la sentenza integrale, completa di motivazione, fu depositata in epoca successiva alla pubblicazione del dispositivo.

Ne consegue che quest'ultimo non può essere interpretato o integrato in base alla motivazione. Non sussistevano, quindi, gli estremi per la procedura di correzione esperita.

2. In conclusione, il ricorso deve rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos